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Principio del divieto del ne bis in idem nel caso di applicazione congiunta di una sanzione penale irrogata e divenuta definitiva e di una sanzione amministrativa
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 23679 del 31/08/2021
Con la pronuncia in commento la Cassazione conferma il suo orientamento circa lβambito di applicazione del divieto del ne bis in idem.
La sentenza Γ¨ volta decidere sullβimpugnazione della condanna emessa dalla Corte dβAppello di Cagliari circa lβapplicabilitΓ della sanzione amministrativa prevista dallβarticolo 174 bis della legge n. 633/1941 (cd. legge sul diritto d’autore) unitamente ad una sanzione penale per il reato di cui all’art. 174 ter della legge citata.
La Suprema Corte prima di risolvere il quesito, chiarisce che β La sovrapposizione dell’ambito applicativo di ciascun delitto con il corrispondente illecito amministrativo Γ¨ contemplata dallo stesso legislatore in varie norme di legge, tra cui, solo per fare qualche esempio, possono menzionarsi ilΒ D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 187-bisΒ eΒ 187-terΒ (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria: “salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato “, oppure, per restare nel caso in esame dallaΒ L. n. 633 del 1941, art. 174 bisΒ “Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione Γ¨ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria […]”.
Come Γ¨ noto, il tema del ne bis idemΒ Γ¨ stato attualmente risolto dalla Corte E.D.U. ritenendo che βper determinare se sussista una “accusa penale”, occorre tenere conto di tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in questione nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severitΓ Β della sanzione” (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, p. 82, serie A n. 22)β. Questi criteri sono, peraltro, alternativi e non cumulativi.
La Corte Europea ha osservato che la condanna definitiva in sede penale potrebbe rendere di per sΓ© sproporzionato il proseguimento di un procedimento amministrativo sanzionatorio. Infatti, β seguendo questo ragionamento, quindi, qualora la sanzione penale irrogata e divenuta definitiva si dovesse ritenere giΓ proporzionata ai reati commessi in ordine agli stessi fatti su cui Γ¨ stato intrapreso anche il procedimento sanzionatorio amministrativo, andrebbe applicato il principio del “divieto del ne bis in idem”, in virtΓΉ della circostanza che qualsiasi aggravamento in sede sanzionatoria “amministrativa” (ma la cui “pena” Γ¨ sostanzialmente equiparabile a quella propriamente penale) rappresenterebbe una violazione di tale divieto, proprio per effetto del mancato rispetto del criterio della proporzione afflittiva tra cumulo sanzionatorio e fatti commessi.
Diversamente, ovvero nell’eventualitΓ in cui non si dovessero ritenere sussistenti le condizioni per una valutazione di adeguatezza e proporzionalitΓ (assorbenti) della giΓ irrogata sanzione conseguente alla sopravvenuta condanna definitiva in sede penale, deve rilevarsi che Γ¨ demandato allo stesso giudice di merito riconsiderare tutti gli aspetti della complessiva vicenda (con particolare riferimento a quelli soggettivi ed oggettivi, al superamento del grado di lesione degli interessi giuridici protetti e all’entitΓ del danno causato) per un intervento “proporzionalmente” riduttivo della misura delle sanzioni pecuniarie e personali applicateβ.
Inoltre, la Corte Europea ha ritenuto che il doppio binario sanzionatorio in tanto sia ammissibile e, quindi, conforme allβarticolo 4, protocollo 7 C.E.D.U, in quanto sussista il βsufficiently dose connection in substance and time“, ossia una connessione temporale e sostanziale sufficientemente stretta.
Allo stesso modo, la Corte di Giustizia ha ritenuto di avallare tale orientamento, atteso il dettato normativo di cui allβarticolo 52 della Carta di Nizza.
CiΓ² premesso, la Suprema Corte di Cassazione conclude per la correttezza della soluzione adottata dalla Corte d’Appello di Cagliari per lβassenza del carattere dellβafflittivitΓ della sanzione amministrativa – tale da non poterla qualificare come sanzione sostanzialmente penale-.
E’ bene precisare che βil giudice penale aveva applicato per i reati di cui allaΒ L. n. 633 del 1941, art. 171 bis e terΒ (detenzione abusiva di CD a scopo commerciale) una pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. La sentenza di patteggiamento Γ¨ intervenuta nel dicembre 2004 (cfr. memoria a pag. 5 e ricorso pag. 3).[β¦] Secondo il disposto dellaΒ L. n. 633 del 1941, art. 174 bisΒ “Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione Γ¨ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a Euro 103,00. Se il prezzo non Γ¨ facilmente determinabile, la violazione Γ¨ punita con la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00. [β¦]
Come si vede, il massimo edittale della sanzione Γ¨ pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera oppure a Euro 1.032,00 (ed ai fini dell’applicazione del criterio della gravitΓ della sanzione, deve aversi riguardo alla misura della sanzione di cui Γ¨ a priori passibile la persona interessata e non alla gravitΓ della sanzione alla fine inflitta (Grande Stevens, p. 98; Cass., Sez.2, Sentenza n. 8046 del 2019). A ciΓ² aggiungasi che nessuna sanzione accessoria o confisca Γ¨ prevista dalla norma in esame (174 bis).β
Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata non debba essere censurata, nella parte in cui ha βescluso la natura di sanzione penale alla violazione de qua per la modestia degli importi e tale conclusione si rivela corretta anche considerando le notevoli ripercussioni negative in danno dei legittimi offerenti il medesimo prodotto e il pregiudizio subito dagli autori dell’opera abusivamente duplicata.β