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Lโ€™obbligo vaccinale per i sanitari รจ legittimo

a cura del Consigliere Luca Cestaro

#Covid19 #obbligovaccinale #sanitari

Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 7045 del 20.10.2021

  1. Introduzione

Il Consiglio di Stato conferma, nel merito, la Sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, giร  commentata nella โ€œpillolaโ€ del 20.9.2021 e relativa alla sospensione dal servizio per gli operatori sanitari non vaccinati.

La pronuncia, riportata in seguito nei suoi tratti essenziali, reca considerazioni che potrebbero essere utili al dibattito pubblico in materia, spesso connotato da reciproco fanatismo, nella misura in cui, dal lato โ€œno vaxโ€, si assolutizza la propria libertร  di determinazione e, dallโ€™altro, si afferma la pressochรฉ totale assenza di rischi del vaccino. La Sentenza, almeno cosรฌ sembra a chi scrive, si pone quale punto di equilibrio nella misura in cui giustifica la scelta legislativa dellโ€™obbligo vaccinale selettivo (a carico del personale sanitario) in funzione di unโ€™interpretazione del principio di precauzione in chiave solidaristica che impone, nel contesto della drammatica emergenza sanitaria in atto, il sacrificio della scelta (altrimenti legittima) di non vaccinarsi (cd. โ€œesitazione vaccinaleโ€[1]).

  1. Aspetti processuali: sentenza semplificata e rinuncia alla domanda cautelare

Meritano una menzione alcune interessanti statuizioni in rito.

Innanzitutto, si afferma che la rinuncia alla domanda cautelare non preclude la decisione della causa in merito con una sentenza in forma semplificata.

Tale soluzione, del resto, risponde al piรน generale principio secondo cui lโ€™opportunitร  di una decisione nel merito della causa รจ rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non giร  alla volontร  delle parti, che possono, sรฌ, rinunciare alla domanda cautelare, ma non giร  disporre come vogliono โ€“ in ragione di un malinteso senso del c.d. principio dispositivo โ€“ del funzionale e sollecito andamento del giudizio, informato ai valori del giusto processo e della ragionevole durata di questo (art. 111 Cost.).

Difatti, precisa la Sezione, il rito previsto dallโ€™art. 60 c.p.a. โ€œnon ha natura consensuale (Cons. St., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 178) e che nemmeno la mancata comparizione delle parti costituite allโ€™udienza cautelare puรฒ impedire al Collegio di trattenere la causa in decisione per emettere sentenza in forma semplificata (Cons. St., sez. III, 7 luglio 2014, n. 3453)โ€. In tal senso, โ€œlโ€™espressione ยซin sede di decisione della domanda cautelareยป, contenuta nellโ€™art. 60 c.p.a., sta solo a significare che il Collegio chiamato a decidere la domanda cautelare, in sede di camera di consiglio fissata per la discussione orale e dopo aver sentito ovviamente le parti sul punto, puรฒ decidere immediatamente e interamente nel merito la causa, se ve ne sono i presupposti, e non giร  che gli sia consentito farlo solo unitamente alla domanda cautelare, che dunque puรฒ essere oggetto di rinuncia dalla parte ricorrente senza che ciรฒ precluda al giudice lโ€™esame contestuale del meritoโ€.

  1. (segue): sullโ€™ammissibilitร  del ricorso cumulativo e collettivo

Altra questione riguarda la proposizione del ricorso da parte di molti operatori sanitari, addetti a diverse mansioni e attinti da diversi provvedimenti di sospensione.

La Corte rammenta che:

-) la proposizione del ricorso collettivo da parte di piรน soggetti rappresenta una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, con la conseguenza che la proposizione contestuale di unโ€™impugnativa da parte di piรน soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro piรน atti tra loro connessi, รจ soggetta al rispetto di stringenti requisiti;

-) la proposizione del ricorso cumulativo contro piรน atti richiede che la verifica della legittimitร  di piรน provvedimenti โ€œsia imposta dallโ€™esigenza di concentrare in unโ€™unica delibazione lโ€™apprezzamento della correttezza dellโ€™azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessitร  funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolaritร  e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti (Cons. St., sez. V, 22 gennaio 2020, n. 526)โ€.

Nel caso di specie, il Consiglio fornisce una lettura sostanziale di tali principi che sono ritenuti non ostativi alla proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo nonostante che i ricorrenti abbiano posizioni lavorative variegate e che siano stati attinti da diversi provvedimenti emanati da distinte autoritร  sanitarie.

Il Consiglio conclude, infatti, nel senso che sussistano tutti i presupposti per lโ€™ammissibilitร  del ricorso collettivo e cumulativo, in quanto:

โ€œa) sul piano soggettivo, i ricorrenti si trovano tutti nella medesima posizione, indistintamente, poichรฉ essi sono tutti destinatari del precetto legislativo, nonostante la diversa categoria professionale alla quale eventualmente appartengano, che li obbliga alla vaccinazione contro il virus Sars-CoV-2;

b) sul piano oggettivo, i ricorrenti impugnano i diversi atti della sequenza procedimentale non per vizi propri e specifici di questi, che introdurrebbe in questa sede una inammissibile โ€“ essa sรฌ โ€“ differenziazione delle censure dovuta alla singolaritร  di ogni singola vicenda concreta, ma perchรฉ espressivi, tutti, di un potere che essi contestano in radice sulla base di motivi identici e comuni a tutte le posizioni, siccome diretti, come in seguito si vedrร  meglio esaminando queste censure nel merito, a fare emergere il contrasto dellโ€™obbligo vaccinale, in radice, con molteplici disposizioni del diritto europeo, convenzionale ed internoโ€.

Il petitum e la causa petendi alla base della pretesa dei diversi ricorrenti sono, quindi, identici โ€“ pur nella diversitร  delle posizioni โ€“ poichรฉ afferenti alla legittimitร  della sospensione dal lavoro effettuata โ€“ asseritamente โ€“ in violazione del diritto al lavoro e alla retribuzione (art. 36 Cost.) nonchรฉ del fondamentale diritto ad autodeterminarsi rispetto alla propria salute (artt. 2 e 32 Cost.).

  1. Il principio di precauzione in chiave solidaristica e il cd. ignoto irriducibile

Nel merito, il Consiglio conferma le indicazioni giร  fornite dal Giudice di prime cure quanto alla legittimitร  della richiesta della vaccinazione in capo agli operatori sanitari (per cui si rimanda alla citata pillola del 20.9.2021).

In particolare, si ribadisce che lโ€™autorizzazione condizionata dellโ€™EMA (utilizzata piรน di 30 volte tra il 2006 e il 2016) รจ una procedura โ€œordinariaโ€ e collaudata che non consente di ritenere โ€œsperimentaliโ€ (bensรฌ sperimentati) i vaccini. La Sentenza reca, altresรฌ: i dati sullโ€™indubbia efficacia dei vaccini rispetto alla limitazione del contagio e delle forme piรน gravi della malattia; la normalitร  statistica degli eventi avversi legati al vaccino di cui una minima parte รจ qualificabile come โ€œgraveโ€.

La pronuncia, peraltro, non nega il difetto di dati rispetto ai possibili effetti a lunga scadenza del vaccino, ma effettua una accorta disamina del bilanciamento operato dal legislatore escludendo profili di incostituzionalitร .

In merito, la Sentenza opera unโ€™interessante ricostruzione della vicenda alla luce del principio di precauzione, interpretato in chiave globale e solidaristica. Si evidenzia, innanzitutto, come nessun farmaco e neppure il vaccino puรฒ essere ritenuto esente da rischi. La campagna vaccinale e il sostanziale obbligo imposto ai sanitari, peraltro, si inquadrano nella cd. โ€œamministrazione precauzionaleโ€ che deve misurarsi โ€œnecessariamenteโ€ con il cd. โ€œignoto irriducibileโ€ โ€œin quanto ad oggi non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, per ovvi motivi, e questa componente, appunto, di ignoto irriducibile, pur con il massimo โ€“ ed encomiabile โ€“ sforzo profuso dalla ricerca scientifica, reca con sรฉ lโ€™impossibilitร  di ricondurre una certa situazione fattuale, interamente, entro una logica di previsione ex ante fondata su elementi di incontrovertibile certezzaโ€. La scelta legislativa operata nel senso di sospendere gli operatori sanitari non vaccinati va allora letta come scelta discrezionale che ragionevolmente predilige, allโ€™autodeterminazione del singolo, la salvaguardia della salute pubblica nonostante โ€œlโ€™inevitabile margine di incertezza che contraddistingue anche il sapere scientifico nella costruzione di veritร  acquisibili solo nel tempoโ€.

Lโ€™obbligo vaccinale selettivo (nei confronti degli operatori sanitari) imposto dallโ€™art. 4 del D.L. n. 44/2021 รจ ragionevole in quanto rivendicare la necessitร  che vi sia unโ€™assoluta certezza in merito allโ€™assenza di conseguenze negative giunge alla conseguenza paradossale โ€œche, nel rivendicare la sicurezza ad ogni costo, e con ogni mezzo, della cura imposta dal legislatore a beneficio di tutti, ne negherebbe perรฒ in radice ogni possibilitร , paralizzando lโ€™intervento benefico, per non dire salvifico, della legge o dellโ€™amministrazione sanitaria contro il contagio di moltissime personeโ€.

Nello stesso senso, la Corte costituzionale โ€“ in riferimento alla normativa che introduceva la vaccinazione obbligatoria contro lโ€™epatite virale di tipo B โ€“ ha affermato che ยซla prescrizione indeterminata e generalizzata di tutti gli accertamenti preventivi possibili, per tutte le complicanze ipotizzabili e nei confronti di tutte le persone da assoggettare a tutte le vaccinazioni oggi obbligatorieยป renderebbe ยซdi fatto impossibile o estremamente complicata e difficoltosa la concreta realizzabilitร  dei corrispondenti trattamenti sanitariยป (Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258).

Il Supremo Consesso afferma, ancora, che il principio di precauzione, nel caso di specie, opera in modo inverso rispetto allโ€™ordinario e, per cosรฌ dire, controintuitivo, perchรฉ richiede al decisore pubblico di consentire o, addirittura, imporre lโ€™utilizzo di terapie che, pur sulla base di dati non completi (come รจ nella procedura di autorizzazione condizionata, che perรฒ ha seguito โ€“ va ribadito โ€“ tutte le quattro fasi della sperimentazione richieste dalla procedura di autorizzazione), assicurino piรน benefici che rischi, in quanto il potenziale rischio di un evento avverso per un singolo individuo, con lโ€™utilizzo di quel farmaco, รจ di gran lunga inferiore del reale nocumento per una intera societร , senza lโ€™utilizzo di quel farmacoโ€.

Lโ€™obbligo vaccinale imposto agli operatori sanitari, allora, si inquadra correttamente quale applicazione del fondamentale principio di solidarietร  (art. 2 Cost.), cardine di un sistema costituzionale che riconosce la libertร , ma impone anche responsabilitร  allโ€™individuo. Difatti, nel nostro ordinamento democratico la legge tutela non i meno vulnerabili o gli โ€œinvulnerabiliโ€ (nรฉ quanti si โ€œaffermino taliโ€) e, dunque, intangibili anche โ€œin nome delle piรน alte idealitร  etiche o di visioni filosofiche e religiose, ma tutela dei piรน vulnerabili, dovendosi rammentare che la solidarietร  รจ ยซla base della convivenza sociale normativamente prefigurata dalla Costituzioneยป (Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75)โ€.

  1. Lโ€™obbligo di protezione del paziente prevale sullโ€™esitazione vaccinale

Lโ€™obbligo vaccinale imposto ai sanitari costituisce, altresรฌ, applicazione della normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e, soprattutto, del principio di โ€œsicurezza nelle cureโ€ di cui allโ€™art. 1 co. 1 della L. 24/2017 nella parte in cui afferma che essa รจ โ€œparte costitutiva del diritto alla salute ed รจ perseguita nellโ€™interesse dellโ€™individuo e della collettivitร โ€.

Alla base di tale principio, vโ€™รจ la relazione di fiducia tra paziente e personale sanitario che si fonda sul consenso informato e che, tuttavia, implica la fiducia non solo nella cura, ma anche del luogo dove la cura viene praticata.

Nel dovere di cura, che incombe al personale sanitario, rientra un obbligo di protezione (da possibili contagi) che prevale su โ€œvisioni individualistiche ed egoistiche, non giustificate in nessun modo sul piano scientifico, del singolo medico che, a fronte della minaccia pandemica, rivendichi la propria autonomia decisionale a non curarsiโ€. Questa scelta, pur legittima in una condizione di normalitร  quale espressione della libera autodeterminazione e del consenso informato, โ€œcostituisce nel contesto emergenziale โ€ฆ un rischio inaccettabile per lโ€™ordinamento perchรฉ mette a repentaglio la salute e la vita stessa di altri โ€“ le persone piรน fragili, anzitutto โ€“ che, di fronte allโ€™elevata contagiositร  della malattia, potrebbero subirne e ne hanno subito le conseguenze in termini di gravitร  o addirittura mortalitร  della malattiaโ€.ย  โ€œNel bilanciamento tra i due valori, quello dellโ€™autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dellโ€™obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi รจ dunque legittimo spazio nรฉ diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV-2 per la c.d. esitazione vaccinaleโ€.

  1. La conformitร  ai parametri costituzionali dellโ€™obbligo

In conclusione, il Collegio ritiene lโ€™obbligo vaccinale in commento rispondente ai presupposti individuati dalla Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza richiamata anche dal giudice di prime cure (sentenze nn. 5/2018; 258/1994; 307/1990).

La legge impositiva di un trattamento sanitario, infatti, non puรฒ essere considerata incompatibile con lโ€™art. 32 Cost.:

-) se il trattamento รจ diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi รจ assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;

-) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che รจ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;

-) se, nellโ€™ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennitร  in favore del danneggiato, e ciรฒ a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria.

[1] Per esitazione vaccinale (dallโ€™inglese Vaccine Hesitancy) si intende ogni forma di indecisione o riluttanza nei confronti dei vaccini.