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ValiditΓ  delle clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta con le quali si trasferiscono ad uno o piΓΉ congiunti la proprietΓ  esclusiva di beni mobili o immobili o altri diritti reali

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#crisiconugiuale#divorzio#accordi#richiestacongiunta #autonomianegoziale#art.4comma16l.898/1970#art.2cost.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, Sentenza n. 21761 del 29/07/2021

Le tecniche di gestione della crisi coniugale rappresentano dei fenomeni complessi, in quanto coinvolgono profili, oltre che patrimoniali, morali ed etici.

Appare opportuno – a parere di chi scrive – sottolineare che era dibattuta, sia in dottrina sia in giurisprudenza, l’ammissibilitΓ  di accordi in β€œvista del divorzio” o, come sono stati definiti dalla Corte di Cassazione, β€œcontratti della crisi coniugale”oΒ  β€œcontratti post-matrimoniali”.

Tali accordi sottendono una gestione dei profili patrimoniali, anche in funzione di mantenimento del coniuge e/o della prole, in occasione della crisi coniugale.

La pronuncia origina dall’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona che, confermando la decisione del Tribunale di Pesaro, aveva stabilito che β€œi trasferimenti immobiliari indicati […] siano da intendersi come impegni preliminari di vendita e di acquisto”.

Nello specifico, con ricorso congiunto presso il Tribunale di Pesaro i coniugi chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dal quale erano nati due figli. AltresΓ¬, desiderando comporre β€œin via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale […], i coniugi addivenivano, pertanto, al seguente accordo: a) il G. si obbligava a versare l’assegno divorzile a favore della R., nonchΓ© direttamente ai figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, il contributo per il loro mantenimento; b) il medesimo trasferiva a favore dei figli la nuda proprietΓ , in relazione alla sua quota del 50%, dell’immobile sito in (OMISSIS), nonchΓ©, a favore della R., dell’usufrutto sulla propria quota dell’immobile predetto”.

Il conflitto interpretativo sotteso alla questione ha condotto la prima sezione civile della Corte di Cassazione a rimettere la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi degli articoli 374 e 376 c.p.c., al fine di definire se le parti, attraverso l’autonomia negoziale, possano o meno inserire delle clausole nell’accordo di divorzio a domanda congiunta funzionali al trasferimento dei beni immobili.

La Corte di Cassazione osserva β€œ[…]che la questione relativa alla possibilitΓ  per le parti di introdurre negli accordi di divorzio congiunto clausole diverse da quelle facenti parte del contenuto necessario di tali accordi, ha ricevuto da parte della dottrina risposte diverse ed articolate.”

Invero, si alternano tre ricostruzioni.

β€œUna parte degli autori si Γ¨ attestata su posizioni di maggiore chiusura, affermando che gli accordi tra i coniugi in sede di divorzio congiunto o di separazione consensuale non potrebbero avere un contenuto diverso da quello necessario, che si riferisce nel dettato delle norme che disciplinano le due diverse fattispecie all’affidamento dei figli minori ed al loro mantenimento, all’esercizio della responsabilitΓ  genitoriale, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale mantenimento del coniuge, e comunque alla disciplina di tutte quelle situazioni che avrebbero potuto costituire oggetto della statuizione del giudice. Tale opzione interpretativa si fonda, per il divorzio, sul tenore letterale della disposizione di cui allaΒ L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4,Β comma 16, che fa riferimento – quale contenuto della domanda congiunta – alla compiuta indicazione delle “condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”, nonchΓ©, per la separazione, sul disposto dell’art. 158 c.c.,Β artt. 710Β eΒ 711 c.p.c., nei quali si fa riferimento β€œall’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli”, ed ai “provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”, che possono essere modificati in ogni tempo su istanza delle parti”.

La seconda ricostruzione, invece, β€œ[…]pur ritenendo in astratto valido l’accordo immediatamente traslativo di beni immobili in sede di separazione consensuale e di divorzio congiuntoΒ  ritiene comunque preferibile adottare la “procedura bifasica” (assunzione dell’obbligo di trasferire in sede giudiziale e redazione dell’atto notarile in esecuzione dell’obbligo assunto) in ragione dell’elevato rischio di errori invalidanti, connesso agli adempimenti e alle verifiche richiesti per gli atti immediatamente traslativi (indicazioni urbanistiche, attestazioni di prestazione energetica e certificazione catastale)”.

Infine, l’ultimo orientamento β€œ – in un’ottica di maggiore apertura, dettata dalla necessitΓ  di tenere conto del contesto peculiare nel quale si sviluppano siffatti accordi traslativi, dettati dall’esigenza di porre fine quanto prima, e senza il rischio di successivi ripensamenti pregiudizievoli per la stabilitΓ , giΓ  precaria, della situazione familiare – si spinge fino a valutare unitariamente e complessivamente tutte le condizioni della separazione (o del divorzio), ed arriva ad attribuire ad esse una comune connotazione di tipicitΓ , cui fa conseguire una disciplina unitaria.

In particolare, secondo tale tesi, occorrerebbe tenere conto del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale di fronte alla necessitΓ  di valutare gli infiniti e complessi rapporti di dare-avere che la protratta convivenza genera, operando una ricostruzione che, in luogo di una miriade di possibili accordi innominati, faccia perno, invece, sull’individuazione di un vero e proprio contratto di definizione della crisi coniugale o, piΓΉ esattamente, dei suoi aspetti patrimoniali. Tale contratto dovrebbe abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali, compiuti con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale.”

Pertanto, secondo quest’ultima ricostruzione si tratterebbe di accordi tipici e ancorati all’articolo 711 c.p.c. e all’articolo 4, comma 16, della legge n. 898/1970 – interpretati in una prospettiva diametralmente opposta a quella sostenuta dal primo orientamento-.

CiΓ² premesso, β€œritengono queste Sezioni Unite che l’orientamento secondo il quale in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale siano ammissibili accordi tra le parti, che non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietΓ  di beni o di altro diritto reale sugli stessi, meriti di essere condiviso e confermato”

La Suprema Corte sottolinea che β€œla sentenza non incide sul vincolo matrimoniale, ma sull’accordo tra i coniugi, essa realizza […] – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto piΓΉ debole e dei figli – un controllo solo esterno su tale accordo, attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi ben possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalitΓ  di visita dei genitori.

[…]E’ del tutto evidente, pertanto, che – ferma la natura costituiva della sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta, con la peculiaritΓ  che siffatta pronuncia Γ¨ emessa sull’accordo delle parti, sia pure avente natura ricognitiva dei presupposti per la pronuncia sullo status, che il Tribunale ha comunque il dovere di verificare – la sentenza in parola viene a rivestire un valore meramente dichiarativo, o di presa d’atto, invece, quanto alle condizioni “inerenti alla prole ed ai rapporti economici”, che la domanda congiunta di divorzio deve “compiutamente” indicare. Fermo il limite invalicabile costituito dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l’interesse dei figli, in special modo se minori.”

AltresΓ¬, la Suprema Corte motiva il proprio arresto evidenziando che l’autonomia privata, il cui fondamento costituzionale Γ¨ rinvenibile negli articoli 2,3,41 e 42 della Costituzione, assume particolare rilevanza, attesa la volontΓ  delle parti di individuare una soluzione celere e idonea a gestire le questioni economiche – le quali possono potenzialmente tradursi in motivo di contrasto tra i coniugi-.

Pertanto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: β€œsono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietΓ  esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento; il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciΓ² che in esso Γ¨ attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 c.c.Β e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dellaΒ L. n. 898 del 1970, art. 4,Β comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 c.c.; la validitΓ  dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui allaΒ L. n. 52 del 1985, art. 29,Β comma 1-bis; non produce nullitΓ  del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformitΓ  con le risultanze dei registri immobiliari”.