𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’ 𝟏𝟏.𝟏𝟏.𝟐𝟏: È costituzionalmente conforme la normativa che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 -, anche per quanto concerne i processi aventi ad oggetto reati commessi prima della data del 09/03/2020

È costituzionalmente conforme la normativa che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020-, anche per quanto concerne i processi aventi ad oggetto reati commessi prima della data del 09/03/2020

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte costituzionale, Sentenza n. 278/2020 del 23/12/2020

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2020, dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte dai Tribunali di Siena, Spoleto e Roma relative all’articolo dell’art. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020.

Le ordinanze di remissione sostenevano che la normativa in oggetto fosse contraria all’articolo 25, comma 2, della Costituzione – che vieta la punizione di alcuno in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso-, in quanto evidenziavano che il principio di legalità preclude l’applicazione retroattiva delle norme che modificano, in senso peggiorativo, la disciplina della prescrizione.

La Corte, prima di procedere alla decisione, esegue – al punto 6 – un’efficace ricostruzione del quadro normativo.

Il primo intervento, collegato all’emergenza da COVID – 19,era quello del d.l. n.9/2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, all’art. 10, interessava esclusivamente i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartenevano i Comuni indicati all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Con questo provvedimento, a far data dal 3 marzo 2020, il corso della prescrizione veniva sospeso sino al 31 marzo 2020.

Successivamente, l’articolo 1,comma 1, del d.l. 11/2020 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria) stabiliva che “alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (9 marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Erano fatti salvi alcuni procedimenti, di particolare delicatezza e urgenza, indicati all’art. 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge”

Successivamente, il Governo, con l’articolo 83 del d.l. n.18/2020, stabiliva che “per quanto attiene ai processi penali, si è disposto in via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti di procedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» dal 9 marzo al 15 aprile 2020”.

Infine, è intervenuto l’articolo 36 del d.l. n. 23/2020, con il quale il Governo ha stabilito che “il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 83 del d. l. n. 18 del 2020, era prorogato all’11 maggio 2020”.

Atteso il frastagliato quadro normativo, appare opportuno, quindi, chiarire che il corso della prescrizione veniva sospeso dal nove marzo 2020 all’undici maggio 2020 e tale disciplina veniva applicata anche ai processi aventi ad oggetti reati la cui condotta era anteriore alla data del nove marzo 2020.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale chiarisce che “la concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalità del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravità del reato (sentenza di questa Corte n. 143 del 2014).

Nell’esercizio di tale discrezionalità il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionale”.

Infatti, sussiste l’esigenza di perseguire i comportamenti in violazione di norme penali, in quanto ciò rappresenta un fondamento “del comune vivere civile”.

Tuttavia, “a fronte di queste esigenze vi è […] l’interesse dell’imputato ad andare esente da responsabilità penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dell’imputato ad ottenere dal giudice penale – una volta decorso il termine di prescrizione del reato – il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dell’estinzione del reato(art. 157, primo comma, cod. pen.) […] ovvero che questo non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato (art. 129 del codice di procedura penale) e sempre che egli non rinunci alla prescrizione chiedendo un accertamento di non colpevolezza (art. 157, settimo comma, cod. pen.).”

La ratio della garanzia si collega “[…] preminentemente all’«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (…) l’allarme della coscienza comune» (sentenza n. 393 del 2006; in precedenza, sentenza n. 202 del 1971 […]Vi è, in sostanza, un «affievolimento progressivo dell’interesse della comunità alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravità dei reati» (sentenza n. 23 del 2013)”.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale, confermando i suoi precedenti arresti, evidenzia che l’istituto della prescrizione è di natura sostanziale ed è tutelato dal principio di legalità, di cui all’articolo 25, comma 2, della Costituzione,  chiarendo che : “È la legge del tempus commissi delicti che non solo definisce la condotta penalmente rilevante e ad essa riconduce la pena, quale quella detentiva o pecuniaria (art. 17 cod. pen.), ma anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potrà essere applicata[…].Il principio di legalità richiede che la persona accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte temporale.[…]In definitiva, la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, l’arresto della procedibilità dell’azione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano più specificamente sostanziale”.

In seguito, i punti 13 e 14 della decisione in commento, appaiono fondamentali – a parere di chi scrive – per la risoluzione della questione.

Infatti, la Corte rileva che l’articolo 159, comma 1, c.p. “ha una funzione di cerniera perché contiene, da una parte, una causa generale di sospensione – secondo cui «[i]l corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale […] è imposta da una particolare disposizione di legge» – e dall’altra, una catalogazione di altri “casi” particolari.[…]Tale previsione[…]rispetta il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente preciso e determinato, aperto all’integrazione di altre più specifiche disposizioni di legge, le quali devono comunque rispettare – come si dirà infra al punto 14 – il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalità(art. 3, primo comma, Cost.).

Altresì, la Corte sottolinea che limitare la disciplina della sospensione solo per i processi aventi ad oggetto i reati commessi successivamente alla data del 9 marzo 2021 apparirebbe del tutto “incongruo ed inutile”, “per essere la prescrizione appena iniziata a decorrere”.

“Si ha, invece, che al momento della commissione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dell’applicazione di una disposizione di legge che ciò preveda, lo sarà anche il decorso del termine di prescrizione”.

Passando al punto 14 della decisione, la Corte sottolinea che “Nè può temersi che, nella sostanza, al di là del rispetto formale del principio di legalità, pur così integrato, il rinvio aperto a ogni «particolare disposizione di legge» (art. 159 c.p.), che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, possa costituire una falla, nel senso di una possibile illimitata dilatazione del tempo complessivo di prescrizione del reato in ragione dell’applicazione di ogni disposizione che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale. Infatti, il rispetto del principio di legalità – nella misura in cui è predeterminata la regola che vuole che alla sospensione del procedimento o del processo penale in forza di una «particolare disposizione di legge» si associ anche la sospensione del decorso del tempo di prescrizione del reato – non esclude, ma anzi si coniuga – come già rilevato – alla possibile verifica di conformità sia al canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, primo comma, Cost.), a confronto dei quali sarà sempre possibile il sindacato di legittimità costituzionale della stessa sospensione dei procedimenti e dei processi penali, nonché, più specificamente, della conseguente sospensione del termine di prescrizione.

Nella fattispecie in esame, del resto, non vengono sollevati dubbi di legittimità costituzionale da parte dei giudici rimettenti sotto questo profilo, ma non può non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall’altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria”.

Ciò premesso, la Corte Costituzionale riconduce l’ipotesi di sospensione del corso della prescrizione – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020-, disposto dall’articolo 83 del d.l.18/2020 all’articolo 159, comma 1, del c.p. Ciò ha condotto la Corte Costituzionale al punto 16 della decisione a ritenere che “[…] il principio di legalità è rispettato perché la sospensione del corso della prescrizione di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della «particolare disposizione di legge» di cui al primo comma dell’art. 159 cod. pen., può dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus.La regola, secondo cui quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge lo è anche il corso della prescrizione, è certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perché contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla richiamata novella del 2005”.