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La natura giuridica dei diritti derivanti dalla c.d. comunione de residuo: reale o obbligatoria?

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. II civile, Ordinanza Interlocutoria n.28872 del 19/10/2021

La sez. II della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in commento, dispone la rimessione del ricorso al Primo Presidente, affinchΓ© lo stesso valuti l’opportunitΓ , ai sensi dell’articolo 374, comma 2, c.p.c., di rimettere la questione alle Sezioni Unite per la conseguente decisione.

Relativamente al caso di specie, la Sig.ra P conveniva in giudizio il Sig. C, con cui aveva contratto un matrimonio concordatario e con il quale aveva costituito una società, le cui quote erano così ripartite: 55 % al Sig. C e 45 % alla Sig.ra P.

Successivamente, i due coniugi acquistavano un’aria fabbricabile, sulla quale costruire una sede piΓΉ adeguata per l’impresa individuale del Sig. C.

Con successivi sei atti, i coniugi acquistavano plurimi fondi e, segnatamente, per i primi cinque, il Sig. P appariva come unico titolare. Nell’ultimo atto di acquisto, invece, la Sig.ra P dichiarava che il bene non rientrava nella comunione, ai sensi dell’articolo 179, lett. d), c.c.

CiΓ² premesso, la Sig.ra P chiedeva al giudice di prime cure l’accertamento del suo diritto di comproprietΓ  sui predetti immobili nonchΓ© su quanto sugli stessi edificato, attesa l’applicabilitΓ  dell’articolo 178 c.c. – adducendo, quindi, l’erroneitΓ  della dichiarazione di cui dell’articolo 179, lett. d), c.c.-.

L’adito Tribunale dichiarava la Sig.ra P proprietaria del 50% dei beni immobili, ritenendo di dover applicare l’articolo 178 c.c.

In parziale riforma, tuttavia, la Corte di Appello dichiarava che, in forza dello scioglimento della comunione β€œde residuo”, la Sig.ra P. fosse, esclusivamente, titolare di un diritto di credito corrispondente al 50 % del valore dei beni.

CiΓ² premesso, la questione investe β€œla natura giuridica della c.d. comunione de residuo – ovvero quella meramente residuale e differita che viene a formarsi all’atto dello scioglimento del regime legale a condizione che i beni che ne formano oggetto non siano stati consumati prima di tale momento – su cui si contendono il campo due differenti tesi.

Si Γ¨ visto come, nell’impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari – in contrapposizione al giudice di prime cure – abbia privilegiato quella che attribuisce al coniuge non imprenditore un diritto di credito – pari alla metΓ  del valore dell’azienda al momento dello scioglimento della comunione – rispetto a quella del riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolaritΓ  dei singoli beni individuali”.

Sul punto, la Sezione evidenzia il contrasto giurisprudenziale.

Infatti, β€œa favore della tendenziale propensione per la tesi della natura di diritto di credito (alla quale ha aderito anche il Procuratore generale nelle sue conclusioni), il giudice di appello pone riferimento alla sentenza di questa Corte n. 7060/1986 (a cui risulta conformeΒ Cass. n. 4533/1997), secondo la quale nel regime della comunione legale fra i coniugi, tutti i beni, inclusi quelli immobili e quelli mobili iscritti in pubblici registri, che vengano acquistati da uno dei coniugi e destinati all’esercizio d’impresa costituita dopo il matrimonio, fanno parte della comunione medesima solo “de residuo”, cioΓ¨ se e nei limiti in cui sussistano al momento del suo scioglimento, e, pertanto, prima di tale evento, sono aggredibili per intero da parte del creditore del coniuge acquirente (il quale, creditore, deduca e dimostri il verificarsi di detta obiettiva destinazione). Questo principio discende dall’art. 178 c.c., che regola, compiutamente, senza distinguere fra mobili ed immobili, gli acquisti di un coniuge per impresa costituita dopo il matrimonio, nonchΓ© dall’inapplicabilitΓ  a tali acquisti delle disposizioni dell’art. 179 c.c., comma 2 – prescrivente, per la sottrazione dalla comunione di immobili e mobili iscritti in pubblici registri, che l’esclusione stessa risulti da atto in cui sia parte anche l’altro coniuge – il quale si riferisce solo alle diverse ipotesi contemplate dal medesimoΒ art. 179 c.c., comma 1”.

Diversamente, un altro orientamento giurisprudenziale, patrocinato della sentenza n. 19567/2008 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, aderisce alla soluzione della natura reale del diritto in questione, rilevando che β€œin tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato – in regime di comunione legale dei beni – soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell’attivitΓ  separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. c), c.c., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolaritΓ  comune dei coniugi sul predetto saldo, evidenziandosi che lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolaritΓ  propria sulla comunione e, attesa la presunzione di paritΓ  delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metΓ  dei frutti e dei proventi residui, giΓ  esclusivi del coniuge defunto […].”

Altresì, la sez. II evidenzia il contrasto anche in ambito dottrinale.

β€œPer un verso, si Γ¨ fatta strada la tesi della formazione ex lege di una situazione di reale contitolaritΓ  circa i diritti in oggetto e, per altro verso, Γ¨ stata sostenuta quella della natura puramente creditizia delle pretese dei coniugi, che si risolverebbero in una mera partita di conto tra i valori delle due masse, con conseguente nascita di un diritto di credito, in capo al coniuge titolare della massa meno consistente, sulla differenza tra la metΓ  del valore del patrimonio dell’altro – ovviamente, ci si riferisce solo a quello rilevanteΒ ex art. 177 c.c., lett. b) e c), nonchΓ© eventualmente ai sensi dell’art. 178 c.c.Β – e la metΓ  della propria massa ugualmente destinata alla comunione residuale (valori, questi, che, secondo tale seconda tesi, andrebbero calcolati, oltretutto, una volta dedotti i rispettivi debiti personali)”.

L’asserito contrasto ha condotto la Suprema Corte a disporre la remissione della questione al Primo Presidente affinchΓ© lo stesso valuti l’opportunitΓ  di rimettere la questione alle Sezioni unite.

 

 

 

 

 

 

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