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La natura proteiforme del divieto del patto commissorio
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#art.2744c.c. #divietopattocommissorio
Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n.27362 del 08/10/2021
La pronuncia in commento conferma che lβarticolo 2744 c.c. Γ¨ una norma che vieta un risultato, ossia il patto con cui una parte si impegna a trasferire allβaltra, a scopo di garanzia, il diritto di proprietΓ su di una res in caso di inadempimento. Tale risultato Γ¨ stigmatizzato sia nellβipotesi in cui la cosa sia sottoposta a pegno o a ipoteca sia nel caso in cui lβatto traslativo appaia autonomo, ma connesso allβobbligazione pregressa.
La vicenda origina dal debito accumulato da R.C. in proprio e dalla societΓ X dal medesimo amministrata ed in seguito dichiarata fallita, verso P.A. e P., per un importo complessivo di lire 625.000.000. A fronte di tale debito, R.C. trasferiva alla societΓ immobiliare Y, riconducibile ai P.A. e P., la proprietΓ di un edificio. Al riguardo, il ricorrente sosteneva che il trasferimento dellβimmobile fosse avvenuto a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. AltresΓ¬, questβultimo evidenziava che a latere dellβaccordo sussisteva un patto di retrocessione del bene nel caso in cui il debito originario fosse stato estinto.
La Suprema Corte di Cassazione, prima di dirimere il conflitto, chiarisce che β[β¦] gli strumenti negoziali mediante i quali il patto commissorio viene solitamente dissimulato sono, da un lato, il contratto preliminare di compravendita, qualora la conclusione del negozio definitivo sia condizionata al persistente inadempimento del promittente venditore, alla data prevista per il rogito, e dall’altro lato la vendita con patto di riscatto o con obbligo di retrovendita, le quali, pur nella loro diversitΓ strutturale – avendo la prima efficacia reale e la seconda invece effetti obbligatori – prevedono l’immediato trasferimento della proprietΓ del cespite assunto come garanzia, con diritto del debitore cedente di riacquistarla in caso di adempimento all’obbligazione nei confronti del creditore cessionario. In queste ipotesi, secondo la Corte di merito, la funzione del negozio non Γ¨ di scambio, ma di garanzia.
CiΓ² conduce a sostenere che lβorientamento prevalente della giurisprudenza ha abbandonato il criterio formalistico, preferendo un criterio interpretativo dellβarticolo 2744 c.c. di tipo funzionale, volto ad una piΓΉ efficace tutela tanto dei debitori quanto del ceto dei creditori.
Infatti, βin tal modo, il divieto del patto commissorio e la conseguente sanzione di nullitΓ radicale sono stati estesi a qualsiasi negozio, tipico o atipico, quale che ne sia il contenuto, che sia in concreto impiegato per conseguire il fine, riprovato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore (cfr.Β Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 27/05/2003, Rv. 563612). Pertanto in ogni ipotesi in cui quest’ultimo sia costretto ad accettare il trasferimento di un bene immobile a scopo di garanzia, nell’ipotesi di mancato adempimento di una obbligazione assunta per causa indipendente dalla predetta cessione, Γ¨ ravvisabile un aggiramento del divieto di cui agliΒ artt. 1963Β eΒ 2744 c.c.Β (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 437 del 12/01/2009, Rv. 606093 eΒ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18655 del 16/09/2004, Rv. 577138)β.
Tuttavia, a parere di chi scrive, Γ¨ opportuno sottolineare che questa pronuncia avalla lβorientamento giurisprudenziale che ammette il c.d. βpatto marciano atipicoβ. Invero, βsi Γ¨ ritenuto non operante il divieto del patto commissorio “… quando nell’operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia) sia inserito un patto marciano (in forza del quale, nell’eventualitΓ di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l’eccedenza del prezzo rispetto al credito), trattandosi di clausola lecita, che persegue lo stesso scopo del pegno irregolareΒ ex art. 1851 c.c., ed Γ¨ ispirata alla medesima “ratio” di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore, purchΓ© le parti abbiano previsto, al momento della sua stipulazione, che, nel caso ed all’epoca dell’inadempimento, sia compiuta una stima della cosa, entro tempi certi e modalitΓ definite, che assicuri una valutazione imparziale, ancorata a parametri oggettivi ed automatici oppure affidata ad una persona indipendente ed esperta, la quale a tali parametri debba fare riferimento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 844 del 17/01/2020, Rv. 656813; cfr. ancheΒ Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10986 del 09/05/2013, Rv. 626342)β.
CiΓ² premesso, la Corte di Cassazione ritiene che βnon Γ¨ la forma negoziale utilizzata, bensΓ¬ “… l’assetto di interessi complessivo…” realizzato dalle parti, che deve essere “… tale da far ritenere che il trasferimento di un bene sia effettivamente volto, piΓΉ che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia a prescindere, sia dalla natura meramente obbligatoria o traslativa o reale del contratto, sia dal momento temporale in cui l’effetto traslativo Γ¨ destinato a verificarsi, nonchΓ© dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identitΓ dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia“.