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La confisca del danaro costituisce sempre confisca diretta, non risultando ostativa la prova dellβorigine lecita delle somme
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#confiscadiretta #confiscaequivalente #profitto #prezzo #art.240c.p. #art.art.322terc.p
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza n.42415 del 27/05/2021 (dep. 18/11/2021)
La pronuncia in commento conferma lβorientamento giurisprudenziale maggioritario, patrocinato dalle Sezioni Unite nel caso Lucci, ritenendo che la confisca del danaro sia sempre βdirettaβ β e non βper equivalenteβ – a prescindere dalla prova dellβorigine lecita di tali somme.
La questione rimessa alle Sezioni Unite Γ¨ la seguente: βse il sequestro delle somme di denaro giacenti su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi come finalizzato alla confisca diretta del prezzo o profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della derivazione del denaro da titolo lecito”.
Il contrasto origina da due ricostruzioni giurisprudenziali.
La prima, avallata dalle Sezioni Unite nel caso Lucci, che ritiene che la confisca del denaro sia sempre diretta. Invero, βqualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilitΓ , deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato [β¦]βPertanto β[β¦] ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilitΓ economiche dell’autore del fatto, ma perde per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo – qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilitΓ fisicaβ
Dunque, questo orientamento ritiene che alla luce della natura fungibile del bene βdanaroβ non osta alla confisca diretta nΓ© la mancata prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto di ablazione e il reato nΓ© la prova della provenienza lecita di tali somme.
A tale orientamento, tuttavia, si oppone unβaltra ricostruzione che sostiene la ricorrenza della confisca per equivalente β e non diretta- nel caso in cui le somme oggetto di confisca siano entrate nella disponibilitΓ del reo successivamente rispetto al tempo in cui fu commesso il reato, sempre che lo stesso provi la provenienza lecita di tali somme di danaro.
Invero, questa ricostruzione sostiene che βnell’ipotesi in cui il profitto del reato sia consistito in una somma di denaro, la confisca diretta possa legittimamente avere ad oggetto un importo di pari entitΓ comunque presente nei conti bancari o nei depositi nella disponibilitΓ dell’autore del reato”, ma ha subordinato tale evenienza alla condizione che “si tratti di denaro giΓ confluito nei conti o nei depositi al momento della commissione del reato ovvero al momento del suo accertamento”, in quanto “solo in tali ipotesi Γ¨ possibile ragionevolmente sostenere che il denaro Γ¨ sequestrabile e poi confiscabile in via diretta come profitto accrescitivo, dunque indipendentemente da ogni verifica in ordine al rapporto di concreta pertinenzialitΓ con il reato, perchΓ© tale relazione Γ¨ considerata in via fittizia sussistente proprio per effetto della confusione del profitto concretamente conseguito con tutte le altre disponibilitΓ economiche del reo. Diversamente argomentando, cioΓ¨ ammettendo che il vincolo reale possa estendersi anche su importi di denaro indistintamente accreditati sui conti o nei depositi dell’autore del reato, sulla base di crediti lecitamente maturati in epoca successiva al momento della commissione del reato – momento che giuridicamente finirebbe per recidere ogni rapporto di pertinenzialitΓ con il reato – si finirebbe obiettivamente per trasformare una confisca diretta in una confisca per equivalente [β¦]β.
CiΓ² premesso, le Sezioni Unite ritengono che il danaro sia un bene βnumerario fungibileβ e che costituisce lo strumento corrispettivo di valore per eccellenza.
Pertanto, βla somma di denaro che ha costituito il prezzo o il profitto del reato non va dunque considerata, ai fini che ci occupano, nella sua fisica consistenza, ma nella sua ontologica essenza di bene fungibile e paradigma di valore.[β¦].quindi, non occorrerΓ ricercare lo stesso numerarlo – le medesime banconote – conseguito dall’autore come diretta derivazione del reato da lui commesso, e[β¦] nessuna rilevanza sarΓ attribuibile all’eventuale esistenza di altri attivi monetari in ipotesi confluiti nel patrimonio del reo, foss’anche a seguito di versamenti di denaro aventi origine lecita nel suo conto corrente bancario. Lo scopo della misura non Γ¨, infatti, di ritrovare sul conto corrente del reo le stesse banconote ab origine costituenti il prezzo o il profitto del reato, ma di realizzare l’ablazione della somma che sia giΓ entrata nel patrimonio dell’autore a causa della commissione dell’illecito ed ivi sia ancora rinvenibile. Come icasticamente affermato dall’Avvocato generale nella sua pregevole memoria, “la confisca diretta insegue non le banconote, ma la somma di denaro quale entitΓ che incrementa il patrimonio del reo”.
CiΓ² ha condotto la Suprema Corte di Cassazione ad esprimere il seguente principio di diritto: βQualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l’ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest’ultimo conseguito per effetto del reato; tale confisca deve essere qualificata come confisca diretta, e non per equivalente, e non Γ¨ ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita del numerarlo oggetto di ablazioneβ.