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Risarcimento del c.d. โ€œmaggior dannoโ€

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#maggiordanno #art.1224c.c.

Corte di Cassazione, sez. VI civile, sentenza n.25666 del 22/09/2021

La decisione in commento conferma il consolidato orientamento, patrocinato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19499/2008, che ritiene che il maggior danno da ritardo sia presuntivamente pari, per la totalitร  dei creditori, al tasso di rendimento annuo lordo dei titoli di Stato non ultrannuali, rigettando, quindi, le pregresse categorie โ€œsocialmente tipiche di creditoriโ€ ideate da due sentenze delle Sezioni Unite- adottate negli anni 1979 e 1986.

Preliminarmente, occorre osservare che secondo la precedente ricostruzione giurisprudenziale, la principale figura di maggior danno era rappresentata dal c.d. danno da svalutazione monetaria, la cui prova, oltre che essere fornita dal creditore, appariva particolarmente complessa, in quanto dipendeva dallโ€™uso che il creditore faceva del danaro.

Pertanto, al fine di alleggerire lโ€™onere probatorio del creditore, la giurisprudenza, prima con una decisione dellโ€™anno 1979 e, poi con una sentenza dellโ€™anno 1986, ha fatto ricorso ad un sistema di presunzioni, le quali si fondavano sulle c.d. categorie socialmente tipiche di creditori. Infatti, le categorie erano quattro: a) lโ€™imprenditore; b) il risparmiatore abituale; c) il risparmiatore occasionale e d) il consumatore.

Analizzando partitamente tali figure si riteneva che: a) per lโ€™imprenditore, il maggior danno era rappresentato dalla differenza tra gli interessi passivi pagati dalle banche e gli interessi ( legali) percepiti di diritto ai sensi dellโ€™articolo 1224, comma 1, c.c.; b) per il risparmiatore abituale, il maggior danno era pari alla differenza tra il tasso di rendimento del suo investimento finanziario abituale e il tasso di interesse legale, di cui allโ€™articolo 1224, comma 1, c.c.; c) per il risparmiatore occasionale, il maggior danno era rappresentato dalla differenza tra il tasso di interesse attivo sul deposito bancario e il tasso legale, di cui allโ€™articolo 1224, comma 1, c.c.; d) infine, per il consumatore, il maggior danno equivaleva alla differenza tra il tasso di inflazione e il tasso di interesse legale percepito ai sensi dellโ€™articolo 1224, comma 1, c.c.

Tale tassonomia, tuttavia, ha generato incertezze applicative, in quanto si riteneva che non venissero in rilievo adeguati elementi per sussumere un soggetto allโ€™interno di una categoria piuttosto che in unโ€™altra.

Ciรฒ ha condotto, la Suprema di Corte di Cassazione a Sezioni Unite a chiarire che per tutti i creditori il maggior danno, di cui allโ€™articolo 1224, comma 2, c.c. sia presuntivamente pari al tasso di rendimento annuo lordo dei titoli di Stato non ultrannuali.

A ciรฒ si aggiunga, che tale presunzione รจ di tipo relativo. Pertanto, essa ammette tanto la prova contraria del debitore, il quale puรฒ dimostrare che lโ€™altra parte abbia sofferto un danno inferiore, quanto del creditore, che puรฒ dimostrare un danno maggiore rispetto a quello presuntivamente considerato.

Ciรฒ premesso, la ricostruzione in commento รจ confermata da tale decisione nella parte in cui sostiene che: โ€œnel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all’art. 1224 c.c., comma 2, puรฒ ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali; ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualitร  soggettiva o l’attivitร  svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nei caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, ha l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;

in particolare, ove il creditore abbia la qualitร  di imprenditore, ha l’onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero – attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttivitร  della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrร  invece l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legaleโ€.