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Il soccorso istruttorio opera anche nei concorsi pubblici

a cura del Cons. Luca Cestaro

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T.A.R. Campania, sez. V, Sent. n. 8374 del 31.12.2021

1 – Nell’ambito dei concorsi pubblici, la giurisprudenza ha spesso adottato un atteggiamento formalistico e tanto per l’evidente preoccupazione di non aggravare eccessivamente l’attivitΓ  burocratica dell’amministrazione indicente. Se la P.A. fosse tenuta a richiedere chiarimenti e integrazioni a tutti i concorrenti le cui domande presentassero delle imprecisioni si rischierebbe, infatti, di paralizzare la procedura concorsuale.

In simile ottica, si Γ¨ consentita l’esclusione di candidati anche in relazione a vizi meramente formali della domanda. Quanto alla produzione del documento di identitΓ , ad esempio, si Γ¨ sostenuto, come ricordato dalla Sentenza in commento, che essa deve essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione, in quanto, in assenza di tale allegazione, qualsiasi dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, pur se fisicamente presente in atti, Γ¨ priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa. Conseguentemente, la mancanza del documento di identitΓ  dovrebbe comportare sempre e comunque l’esclusione dalla procedura concorsuale.

2 – Il T.A.R. partenopeo, invece, adotta un orientamento sostanzialista che costituisce una declinazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalitΓ  con riferimento a un candidato che, pur non avendo allegato il documento di identitΓ , ha impugnato l’esclusione a ciΓ² dovuta per mancato esperimento del cd. soccorso istruttorio.

3 – In proposito, il Collegio rammenta che β€œl’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalitΓ  di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere”.

Con particolare riferimento ai concorsi pubblici, si osserva che la giurisprudenza ha consentito l’applicazione dell’istituto β€œal fine di invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltΓ , affinchΓ© non sia turbata la par condicio dei candidati-concorrenti e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata, non puΓ² arrivare al punto di consentire al concorrente di introdurre per la prima volta, oltre il termine perentorio, delle dichiarazioni sul possesso dei titoli valutabili che il ricorrente avrebbe dovuto produrre all’atto della domanda e che, comunque, per fatto a lui imputabile, non ha prodotto; al contrario, si ritiene che il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiΓΉ ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis motivo espresso di esclusione”.

4 – Nel caso di specie, allora, la mancata produzione del documento Γ¨ qualificato come mera irregolaritΓ  nella misura in cui la domanda era giΓ  provvista dei requisiti per identificare con certezza il candidato. Questi, infatti, aveva inserito la domanda nel sistema informatico previo accesso mediante credenziali nominative (username e password) e aveva giΓ  partecipato alla procedura selettiva nel cui ambito era stato ritualmente identificato.

La condivisibile interpretazione del T.A.R. campano costituisce applicazione dei principi di proporzionalitΓ , ragionevolezza, buona fede e collaborazione e presenta un particolare interesse sistematico in rapporto alle procedure, sempre piΓΉ automatizzate, di inserimento delle domande di partecipazione che prevedono una identificazione preliminare e una forma di validazione dei documenti presentati.

Il T.A.R., quindi, conclude nel senso che le modalitΓ  di partecipazione facciano gravare β€œsempre maggiori oneri sui concorrenti in relazione all’utilizzo di procedure telematiche, di talchΓ© la soluzione innanzi prospettata appare la piΓΉ conforme ai canoni di buona fede e leale collaborazione, sempre che le mancanze da regolarizzare siano giustificabili dalle peculiari modalitΓ  di svolgimento della procedura, non alterino la par condicio tra i candidati e siano facilmente superabili ed emendabili dall’amministrazione senza particolari aggravi con il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.

A tanto va anche soggiunto che l’applicazione dei principi di proporzionalitΓ  e di ragionevolezza nell’agire della pubblica amministrazione e nei rapporti con il cittadino, oltre che del principio del raggiungimento dello scopo, implica quale suo complementare precipitato logico la necessitΓ  di far prevalere la sostanza sulla forma quando si sia in presenza di vizi meramente formali che sono in astratto suscettibili di sanatoria, e, segnatamente, allorquando sia possibile garantire comunque la certezza dei rapporti giuridici, attraverso consolidati istituti di collaborazione, qual Γ¨ appunto il soccorso istruttorio”.