La pillola di diritto amministrativo del 02.02.2022: Illegittima la chiusura delle scuole disposta in via amministrativa a livello regionale

Illegittima la chiusura delle scuole disposta in via amministrativa a livello regionale

a cura del Cons. Luca Cestaro

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T.A.R. Campania, sez. V, decreto n. 19 del 10.1.2022

  1. Ancora una volta la giustizia amministrativa si occupa dei provvedimenti “emergenziali” adottati per contrastare l’avanzare della pandemia. Va detto che, ormai, la giurisprudenza si è assestata sulla prevalenza della competenza statale (v., tra le altre, C.d.S., parere n. 850/2021) tanto sul piano legislativo quanto sul piano amministrativo. Sussiste, infatti, “l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività” (C. Cost. n. 37/2021).
  2. Nel caso di specie, con un’ordinanza contigibile e urgente, la Regione Campania ha sospeso la frequenza scolastica fino al 31.1.2022 e ciò nonostante che, a livello nazionale, fosse stata operata una scelta ben diversa ossia tale da garantire la frequenza scolastica pur con l’adozione di numerose misure di cautela.

Il decreto di cui si discute presenta numerosi profili di interesse.

  1. In primo luogo, emerge come tali decreti, di norma interinali e, quindi, con effetti assolutamente provvisori, assumano un carattere decisorio in rapporto a fattispecie che si “consumano” in un tempo assai breve. Il rispetto dei termini processuali, infatti, determina che tanto la fase cautelare collegiale quanto, a maggior ragione, il giudizio di merito si celebrino quando i provvedimenti impugnati hanno esaurito la propria efficacia. Com’è noto, in simili occasioni, un’interpretazione “costituzionalmente orientata” al rispetto del diritto di difesa ha ritenuto l’impugnabilità dei decreti pur in presenza di un dato normativo che sembra andare in senso contrario.
  2. In secondo luogo,il provvedimento del T.A.R. partenopeo chiarisce ulteriormente che le scelte operate a livello statale non possono essere sovvertite da provvedimenti amministrativi basate su un ‘diverso opinamento’ delle Autorità regionali e locali.

È bene chiarire che il T.A.R. non entra nel merito delle scelte operate, ma si limita a precisare che il contemperamento tra diritti costituzionali operato a livello statale e, in questo caso, di norma primaria statale (mediante il D.L. n. 1/2022 dedicato proprio al servizio scolastico in quest’epoca pandemica), non può essere posto nel nulla da un provvedimento amministrativo regionale.

  1. La disciplina legislativa specifica esclude la possibilità di emanare ordinanze contigibili e urgenti. In particolare, l’emanazione di un’esplicita disciplina statale“esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura ‘contingibile’, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa ‘regola’ della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo”.

Le ordinanze emergenziali “si giustificano nell’ordinamento, e si fanno legge nel caso concreto, solo ove ricorra, oltre all’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e l’abbia regolata; il che non è nel caso all’esame, ove, in via d’urgenza (mediante la fonte normativa primaria del decreto-legge), si è tenuto conto dell’emergenza specifica e si è disciplinato partitamente il settore di attività, preservandolo e garantendone la continuità di esercizio, stante la scelta politico-valoriale pure in detto decreto-legge esplicitata, con l’individuazione delle specifiche modalità del detto esercizio”.

  1. Il decreto reca, poi, come si è accennato, interessanti considerazioni sulla necessaria prevalenza della scelta discrezionale operata a livello di norma primaria statale – sindacabile solo mediante incidente di costituzionalità – quanto al livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e al punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell’ordinamento). In tal senso,il ‘diverso opinamento’ di altra Autorità “chemanifestasse la non condivisibilità, politica e/o giuridica o finanche di complessiva ragionevolezza, dell’intervento legislativo operato non potrebbe giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale, giacché pretenderebbe inammissibilmente di individuare un diverso livello di tutela e un diverso punto di equilibrio dei valori in gioco rispetto al legislatore”.

Il T.A.R. ha, quindi, sospeso l’efficacia di un provvedimento amministrativo giudicato“palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera così evidentemente impattante, sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici, tra i quali quello scolastico”.