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La legittimazione degli ordini professionali e i bandi pubblici
a cura del Cons. Luca Cestaro
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T.A.R. Campania, sez. I. Sent. n. 1114 del 18.2.2022
1 – Una societΓ pubblica campana emana un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati a cui affidare successivi incarichi professionali. Nellβavviso, la societΓ prevede un compenso predeterminato (e basso). Il T.A.R. Γ¨ chiamato, quindi, a decidere sulla legittimitΓ della clausola, impugnata dal Consiglio dellβOrdine di altra provincia.
2 β In punto di legittimazione, il Collegio rammenta che gli ordini professionali sono legittimati ad agire βper la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettivitΓ da loro istituzionalmente espressa, nel secondo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attivitΓ non soggette alla disciplina o potestΓ degli ordini medesimiβ. Nel caso di ordini professionali individuati su base territoriale, la legittimazione al ricorso va ricondotta all’ambito territoriale nel quale il provvedimento impugnato Γ¨ destinato a produrre effetti (ossia nel caso di specie, la Regione Campania).
Il T.A.R. riconosce, quindi, la legittimazione degli ordini ad agire in giudizio al fine di garantire il diritto allβequo compenso allβintera categoria rappresentata, dovendosi considerare anche la sussistenza di un interesse concreto e attualein quanto la vigenza della previsione contestata precluderebbe senzβaltro la pattuizione di compensi in misura maggiore rispetto alla soglia fissata nel bando impugnato.
Il Collegio conclude sul punto segnalando che lβoperativitΓ βterritorialeβ dellβOrdine degli Avvocati impugnante non esclude la legittimazione a ricorrere allorchΓ©, comβΓ¨ avvenuto nel caso di specie, sia stata la stessa societΓ indicente a comunicare lβavviso allβordine in questione onde sollecitare lβinteresse dei professionisti ivi iscritti (va aggiunto che si tratta di ordine operante in Regione contigua alla Campania).
3 β Nel merito, il T.A.R. annulla la clausola in quanto, sebbene le tariffe fissate con D.M. non siano cogenti per le amministrazioni, opera anche nei confronti delle P.A. il principio dellβequo compenso (ex art. 13 bis co. 3 della L. 247/2010) da βancorarsi a parametri di maggiore flessibilitΓ legati: da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (si veda in proposito la consueta clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell’art. 19-quaterdecies d.l. n. 148 del 2017); dall’altro lato, alla natura ed alla complessitΓ delle attivitΓ defensionali da svolgere in concretoβ(cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III, 27 agosto 2021, n. 9404).
Il Collegio rammenta che – quanto alle clausole predisposte unilateralmente da parte di talune categorie βfortiβ di imprese (es. bancarie e assicurative) per lβaffidamento in convenzione di incarichi professionali -sono qualificate come vessatorie e sanzionate con la nullitΓ (art. 13 bis commi da 4 a 8 della legge professionale) le clausole che determinino, anche in ragione della non equitΓ del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.
Alla luce della ricostruzione del quadro normativo, il T.A.R. conclude nel senso le clausole riportate non siano legittime in quanto, da un lato, βrelegano la trattativa individuale tra la societΓ e il professionista incaricato alla fissazione di un compenso che si attesta sistematicamente e necessariamente al di sotto della soglia minima fissata dal DM n. 55/2014β e, dallβaltro, βperchΓ© il bando esclude in via di principio qualunque negoziazione individuale predeterminando unilateralmente la misura del compenso per le domiciliazioni, integrando cosΓ¬ gli estremi della vessatorietΓ individuati nella l. n. 247/2012β. Degna di nota Γ¨ la precisazione secondo cui il principio affermato valga per la fissazione di limiti massimi al compenso e non, invece, per la fissazione di limiti minimi: la soglia dellβequo compenso puΓ² essere derogata al ribasso, ma βdeve ritenersi che resti precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici lβintroduzione di una regola che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore allβequo compensoβ.