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La legittimazione degli ordini professionali e i bandi pubblici

a cura del Cons. Luca Cestaro

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T.A.R. Campania, sez. I. Sent. n. 1114 del 18.2.2022

1 – Una societร  pubblica campana emana un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati a cui affidare successivi incarichi professionali. Nellโ€™avviso, la societร  prevede un compenso predeterminato (e basso). Il T.A.R. รจ chiamato, quindi, a decidere sulla legittimitร  della clausola, impugnata dal Consiglio dellโ€™Ordine di altra provincia.

2 โ€“ In punto di legittimazione, il Collegio rammenta che gli ordini professionali sono legittimati ad agire โ€œper la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettivitร  da loro istituzionalmente espressa, nel secondo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attivitร  non soggette alla disciplina o potestร  degli ordini medesimiโ€. Nel caso di ordini professionali individuati su base territoriale, la legittimazione al ricorso va ricondotta all’ambito territoriale nel quale il provvedimento impugnato รจ destinato a produrre effetti (ossia nel caso di specie, la Regione Campania).

Il T.A.R. riconosce, quindi, la legittimazione degli ordini ad agire in giudizio al fine di garantire il diritto allโ€™equo compenso allโ€™intera categoria rappresentata, dovendosi considerare anche la sussistenza di un interesse concreto e attualein quanto la vigenza della previsione contestata precluderebbe senzโ€™altro la pattuizione di compensi in misura maggiore rispetto alla soglia fissata nel bando impugnato.

Il Collegio conclude sul punto segnalando che lโ€™operativitร  โ€œterritorialeโ€ dellโ€™Ordine degli Avvocati impugnante non esclude la legittimazione a ricorrere allorchรฉ, comโ€™รจ avvenuto nel caso di specie, sia stata la stessa societร  indicente a comunicare lโ€™avviso allโ€™ordine in questione onde sollecitare lโ€™interesse dei professionisti ivi iscritti (va aggiunto che si tratta di ordine operante in Regione contigua alla Campania).

3 โ€“ Nel merito, il T.A.R. annulla la clausola in quanto, sebbene le tariffe fissate con D.M. non siano cogenti per le amministrazioni, opera anche nei confronti delle P.A. il principio dellโ€™equo compenso (ex art. 13 bis co. 3 della L. 247/2010) da โ€œancorarsi a parametri di maggiore flessibilitร  legati: da un lato, ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (si veda in proposito la consueta clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell’art. 19-quaterdecies d.l. n. 148 del 2017); dall’altro lato, alla natura ed alla complessitร  delle attivitร  defensionali da svolgere in concretoโ€(cfr. TAR Lazio-Roma, sez. III, 27 agosto 2021, n. 9404).

Il Collegio rammenta che – quanto alle clausole predisposte unilateralmente da parte di talune categorie โ€œfortiโ€ di imprese (es. bancarie e assicurative) per lโ€™affidamento in convenzione di incarichi professionali -sono qualificate come vessatorie e sanzionate con la nullitร  (art. 13 bis commi da 4 a 8 della legge professionale) le clausole che determinino, anche in ragione della non equitร  del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista.

Alla luce della ricostruzione del quadro normativo, il T.A.R. conclude nel senso le clausole riportate non siano legittime in quanto, da un lato, โ€œrelegano la trattativa individuale tra la societร  e il professionista incaricato alla fissazione di un compenso che si attesta sistematicamente e necessariamente al di sotto della soglia minima fissata dal DM n. 55/2014โ€ e, dallโ€™altro, โ€œperchรฉ il bando esclude in via di principio qualunque negoziazione individuale predeterminando unilateralmente la misura del compenso per le domiciliazioni, integrando cosรฌ gli estremi della vessatorietร  individuati nella l. n. 247/2012โ€. Degna di nota รจ la precisazione secondo cui il principio affermato valga per la fissazione di limiti massimi al compenso e non, invece, per la fissazione di limiti minimi: la soglia dellโ€™equo compenso puรฒ essere derogata al ribasso, ma โ€œdeve ritenersi che resti precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici lโ€™introduzione di una regola che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore allโ€™equo compensoโ€.