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La forma della βdatio in solutumβ
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#prestazioneinluogoadempimento #formascritta #adsubstantiam #art.1197c.c. #art.1350c.c.
Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 17810 del 22/06/2021
La sentenza in commento offre degli ottimi spunti di riflessione su due concetti. Il primo Γ¨ quello delineato dallβistituto della βdatio in solutumβ, previsto dallβarticolo 1197 c.c.. Il secondo, invece, Γ¨ rappresentato dal principio di libertΓ delle forme.
Preliminarmente, occorre chiarire che la datio in solutum Γ¨ il contratto con il quale il debitore estingue lβobbligazione, eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, previo consenso del creditore.
Pertanto, la necessitΓ del consenso del creditore determina che la dazione in pagamento dia luogo ad un accordo tra le parti, funzionale ad estinguere il preesistente rapporto obbligatorio. CiΓ² conduce a sostenere che lβesistenza dellβobbligazione da estinguere costituisce un presupposto imprescindibile di tale fattispecie negoziale.
Ulteriormente, la dottrina maggioritaria sostiene che il contratto di dazione in pagamento sia sussumibile nella categoria dei contratti reali e non consensuali. Da ciΓ² consegue che lβeffetto estintivo derivi dallβesecuzione della prestazione di dare, fare o non fare.
Questa ricostruzione, tuttavia, Γ¨ critica da un orientamento che ritiene che la datio in solutum possa costituire un contratto consensuale, ammettendo, quindi, che il debitore possa liberarsi dal precedente vincolo a fronte del mero accordo che legittimi questβultimo ad eseguire in futuro la prestazione diversa. Invero, lβorientamento maggioritario sottolinea che in tal caso verrebbe in rilievo una novazione del contenuto dellβoggetto o la trasformazione del contenuto dellβobbligazione.
Per quanto, poi, concerne il principio di libertΓ delle forme, esso postula che, fuori dai casi espressamente previsti, un contratto non Γ¨ nullo o altrimenti invalido in virtΓΉ della mancata adozione della forma scritta. CiΓ² Γ¨ confermato dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1418, comma 2, c.c., dal quale emerge che la forma costituisce un requisito essenziale del contratto, la cui mancanza integra la nullitΓ della pattuizione, solo nei casi in cui essa Γ¨ imposta βad substantiamβ.
Sebbene non condiviso unanimemente, il dogma della libertΓ delle forme Γ¨ accolto anche in materia di negozi strumentali o preparatori.
CiΓ² premesso, ci si interroga sulla forma del contatto di dazione in pagamento, avente ad oggetto una somma di danaro, il quale Γ¨ funzionale a estinguere una pregressa obbligazione volta al trasferimento di un bene immobile.
In altri termini, ci si domanda se il contratto di datio in solutum debba avere la medesima forma del contratto originario.
Al quesito il collegio risponde positivamente.
Infatti, stigmatizzando la decisione del giudice di secondo grado, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che βla Corte veneta, pur inquadrando correttamente la datio in solutum come un contratto a titolo oneroso solutorio – liberatorio che estingue l’obbligazione in modo satisfattivo, non ha tenuto conto che la disciplina da applicarsi allo stesso Γ¨, per l’appunto, quella generale del contratto, e ciΓ² comporta che debba essere rispettata anche la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione.
Pertanto, nel caso di specie, l’esistenza della controversa pattuizione (parzialmente) modificativa del precedente contratto concluso tra le parti in giudizio necessitava – ai sensi dell’art. 1350 c.c.Β (n. 1) – della forma scritta ad substantiam, siccome avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, forma, invece, pacificamente non osservata – con riguardo all’attuazione dell’asserita prestazione sostitutiva – nella vicenda qui esaminataβ.
CiΓ² conduce a sostenere che βla pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalitΓ di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell’immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida “datio in solutum” debba osservare la medesima forma scritta “ad substantiam”, richiesta dall’art. 1350 c.c.Β per l’originario trasferimento immobiliareβ.
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