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La forma della โ€œdatio in solutumโ€

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#prestazioneinluogoadempimento #formascritta #adsubstantiam #art.1197c.c. #art.1350c.c.

Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 17810 del 22/06/2021

La sentenza in commento offre degli ottimi spunti di riflessione su due concetti. Il primo รจ quello delineato dallโ€™istituto della โ€œdatio in solutumโ€, previsto dallโ€™articolo 1197 c.c.. Il secondo, invece, รจ rappresentato dal principio di libertร  delle forme.

Preliminarmente, occorre chiarire che la datio in solutum รจ il contratto con il quale il debitore estingue lโ€™obbligazione, eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, previo consenso del creditore.

Pertanto, la necessitร  del consenso del creditore determina che la dazione in pagamento dia luogo ad un accordo tra le parti, funzionale ad estinguere il preesistente rapporto obbligatorio. Ciรฒ conduce a sostenere che lโ€™esistenza dellโ€™obbligazione da estinguere costituisce un presupposto imprescindibile di tale fattispecie negoziale.

Ulteriormente, la dottrina maggioritaria sostiene che il contratto di dazione in pagamento sia sussumibile nella categoria dei contratti reali e non consensuali. Da ciรฒ consegue che lโ€™effetto estintivo derivi dallโ€™esecuzione della prestazione di dare, fare o non fare.

Questa ricostruzione, tuttavia, รจ critica da un orientamento che ritiene che la datio in solutum possa costituire un contratto consensuale, ammettendo, quindi, che il debitore possa liberarsi dal precedente vincolo a fronte del mero accordo che legittimi questโ€™ultimo ad eseguire in futuro la prestazione diversa. Invero, lโ€™orientamento maggioritario sottolinea che in tal caso verrebbe in rilievo una novazione del contenuto dellโ€™oggetto o la trasformazione del contenuto dellโ€™obbligazione.

Per quanto, poi, concerne il principio di libertร  delle forme, esso postula che, fuori dai casi espressamente previsti, un contratto non รจ nullo o altrimenti invalido in virtรน della mancata adozione della forma scritta. Ciรฒ รจ confermato dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1418, comma 2, c.c., dal quale emerge che la forma costituisce un requisito essenziale del contratto, la cui mancanza integra la nullitร  della pattuizione, solo nei casi in cui essa รจ imposta โ€œad substantiamโ€.

Sebbene non condiviso unanimemente, il dogma della libertร  delle forme รจ accolto anche in materia di negozi strumentali o preparatori.

Ciรฒ premesso, ci si interroga sulla forma del contatto di dazione in pagamento, avente ad oggetto una somma di danaro, il quale รจ funzionale a estinguere una pregressa obbligazione volta al trasferimento di un bene immobile.

In altri termini, ci si domanda se il contratto di datio in solutum debba avere la medesima forma del contratto originario.

Al quesito il collegio risponde positivamente.

Infatti, stigmatizzando la decisione del giudice di secondo grado, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che โ€œla Corte veneta, pur inquadrando correttamente la datio in solutum come un contratto a titolo oneroso solutorio – liberatorio che estingue l’obbligazione in modo satisfattivo, non ha tenuto conto che la disciplina da applicarsi allo stesso รจ, per l’appunto, quella generale del contratto, e ciรฒ comporta che debba essere rispettata anche la forma che attiene alla natura della prestazione oggetto di dazione.

Pertanto, nel caso di specie, l’esistenza della controversa pattuizione (parzialmente) modificativa del precedente contratto concluso tra le parti in giudizio necessitava – ai sensi dell’art. 1350 c.c.ย (n. 1) – della forma scritta ad substantiam, siccome avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, forma, invece, pacificamente non osservata – con riguardo all’attuazione dell’asserita prestazione sostitutiva – nella vicenda qui esaminataโ€.

Ciรฒ conduce a sostenere che โ€œla pattuizione intercorsa tra le parti di un contratto di trasferimento immobiliare, parzialmente modificativa di questo ed avente ad oggetto il trasferimento, quale modalitร  di pagamento, di una somma di denaro in sostituzione dell’immobile convenuto, per essere ricondotta ad una valida “datio in solutum” debba osservare la medesima forma scritta “ad substantiam”, richiesta dall’art. 1350 c.c.ย per l’originario trasferimento immobiliareโ€.

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