๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: Lโinapplicabilitร della scriminante del consenso dellโavente diritto rispetto al delitto previsto dallโarticolo 493 ter c.p.
Lโinapplicabilitร della scriminante del consenso dellโavente diritto rispetto al delitto previsto dallโarticolo 493 ter c.p.
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n.18609 del 16/02/2021
La decisione in commento origina dallโimpugnazione della sentenza della Corte dโappello di Trieste che, riformando quella del giudice di prime cure, affermava la responsabilitร degli imputati per il delitto di cui allโarticolo 55 del D.lgs. n. 231/2007, oggi trasfuso nellโarticolo 493 ter c.p.
Il fatto riguardava lโutilizzo indebito di uno strumento di pagamento intestato ad altri.
Il giudice di prime cure aveva assolto gli imputati, ritenendo operante la scriminante del consenso dellโavente diritto, in quanto sulla base del compendio probatorio risultava che tra i soggetti agenti (creditori) e la persona offesa (debitrice) vi fosse un pregresso rapporto obbligatorio che legittimava, per finalitร estintive del negozio giuridico, lโutilizzo da parte dei primi della carta di credito intestata alla persona offesa.
La suprema Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice di secondo grado, ritiene, tuttavia, che non possa operare la scriminante del consenso dellโavente diritto, di cui allโarticolo 50 c.p.La principale argomentazione a sostegno di questa ricostruzione รจ quella che si basa sulla circostanza che in tanto il consenso dellโavente diritto possa esprimere lโeffetto scriminante in quanto, da un lato, il titolare del diritto possa rinunciarvi e, dallโaltro lato, che il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sia esclusivamente il diritto, oggetto di disponibilitร .
Ciรฒ conduce a sostenere che se la norma incriminatrice รจ posta a presidio di molteplici beni giuridici, che trascendono la sfera individuale, il consenso dellโavente diritto, di cui allโarticolo 50 c.p., non puรฒ avere lโeffetto di scriminare la condotta tipica.
Infatti, il collegio ha osservato che: โ La corretta lettura della norma incriminatrice prevista dalย D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55,ย comma 9 oggi trasfusa nell’art. 493 ter c.p., porta a escludere l’operativitร dell’istituto del consenso dell’avente dirittoย ex art. 50 c.p., rispetto all’uso da parte di terzi dello strumento di pagamento o prelievo, quand’anche in qualche misura delegati dal titolare della carta di credito. La causa di giustificazione disciplinata dall’art. 50 c.p., infatti, richiede che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice rientri nella categoria dei diritti disponibili, rispetto ai quali il titolare del diritto sia in grado di rinunziarvi; diversamente, se si verte in ipotesi di diritti che proteggono beni di interesse collettivo, la causa di giustificazione non potrร operare. [โฆ] Questa chiave interpretativa trova un significativo riscontro nella natura della norma che sanzione l’uso indebito di carte di credito e di pagamento, pacificamente diretta alla tutela non solo del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo (Sez. 6, n. 29821 del 24/04/2012, Battigaglia, Rv. 253175), ma anche degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti (“interessi legati segnatamente all’esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre piรน ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l’indebita disponibilitร dei medesimi รฉ in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico e finanziario”:ย Corte Cost., n. 302 del 19/7/2000); per tale ragione si รฉ affermato che “la norma incriminatrice mira, in positivo, a presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attivitร finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, ormai largamente penetrati nel tessuto economico”, con la conseguenza che “รฉ giocoforza ritenere che le condotte da essa represse assumano – come del resto riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimitร in sede di analisi dei rapporti tra la fattispecie criminosa in questione ed i reati di truffa e di ricettazione – una dimensione lesiva che comunque trascende il mero patrimonio individuale, per estendersi, in modo piรน o meno diretto, a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico o economico, che dir si voglia, e della fede pubblica” (Corte Cost. cit.).
Ciรฒ ha condotto la Suprema Corte di Cassazione a riconoscereche la fattispecie contemplata dallโarticolo 493 ter c.p. abbia natura di delitto plurioffensivo.
Appare opportuno sottolineare, tuttavia, che il collegio ritiene che la punibilitร possa essere esclusa, per difetto dellโelemento soggettivo del reato, nel caso in cui dal compendio probatorio emerga, in modo manifesto, che lโautorizzazione allโutilizzo della carta di credito altrui ad opera del terzo sia funzionale esclusivamente al soddisfacimento di un interesse del titolare dello strumento di pagamento.