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L’espressione β€œsalvi i diritti dei terzi” nei provvedimenti edilizi

a cura del Cons. Luca Cestaro

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T.A.R. Sardegna, sez. I, Sentenza n. 135 del 25.02.2022

1 – Alcuni condomini impugnano il silenzio serbato dal Comune su una S.C.I.A. presentata per l’installazione di una piattaforma elevatrice su area condominiale finalizzata all’eliminazione di barriere architettoniche.

Il Collegio ribadisce, innanzitutto, la giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 133 co. 1 n. 3 lett. a c.p.a. nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva le controversie in tema di β€œsilenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attivitΓ , di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241”.

La previsione include anche il caso sia un terzo ad adire le vie giurisdizionali per lamentare la lesione subita a causa dell’attivitΓ  iniziata dal denunciante. Una simile controversia non riguarda esclusivamente le posizioni dei privati; essa si rivolge β€œinnanzitutto avverso un atto dell’autoritΓ  amministrativa” e ciΓ² vale anche se poi tale atto β€œviene censurato deducendo proprio la violazione delle norme dettate in materia di vicinato.Le questioni dedotte non attengono quindi a posizioni di diritto soggettivo ma, proprio perchΓ© collegate all’esercizio (o al mancato esercizio) del potere pubblico, si riferiscono a posizioni di interesse legittimo, di cui non puΓ² che conoscere il giudice amministrativo (in termini: T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 15 aprile 2016, n. 735)”.

2 – Quanto agli obblighi del Comune di accertare la titolaritΓ  di un diritto reale adeguato a sorreggere la richiesta del titolo edilizio (o, nel caso di specie, la presentazione della SCIA), il T.A.R. ribadisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sugli enti locali non grava un obbligo β€œdi effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolaritΓ  del bene o di verificare l’inesistenza di servitΓΉ o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attivitΓ  edificatoria richiesta, atteso che il titolo edilizio Γ¨ un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attivitΓ  edilizia nell’ordinamento pubblicistico e regola solo il rapporto che, in relazione a quell’attivitΓ , si pone in essere tra l’AutoritΓ  amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale Γ¨ emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attivitΓ  stessa, la cui titolaritΓ  deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune”.

3 – Il T.A.R. precisa, quindi, che il titolo edilizio non incide sui rapporti privatistico-dominicali, in quanto inerisce al rapporto pubblicistico amministrativo tra Pubblica Amministrazione e privato costruttore: esso lascia impregiudicati i diritti degli aventi diritto, titolari di posizioni giuridicamente rilevanti derivanti dalla (eventuale) violazione delle disposizioni del codice civile o dalle norme regolamentari integratrici, che dovranno perΓ² essere fatti valere nelle opportune sedi giudiziali ordinarie. In particolare, l’espressione β€œfatti salvi i diritti dei terzi” contenuta nei titoli edilizi sta appunto a significare che l’Amministrazione certifica la conformitΓ  dell’intervento alla normativa edilizia e urbanistica, ma non ha responsabilitΓ  nel caso in cui, malgrado l’espletamento di una sommaria attivitΓ  di verifica della legittimazione, l’intervento pregiudichi i diritti di un terzo, ad esempio un confinante, che per tutelarsi potrΓ  ricorrere al giudice ordinario.

4 – Nel caso specifico, poi, richiamando un orientamento della Corte di Cassazione (n. 30838 del 26.11.2019), il T.A.R. ribadisce il principio di solidarietΓ  condominiale impone di facilitare l’abbattimento delle barriere architettoniche anche derogando alle norme sulle distanze comuni.