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Lβespressione βsalvi i diritti dei terziβ nei provvedimenti edilizi
a cura del Cons. Luca Cestaro
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T.A.R. Sardegna, sez. I, Sentenza n. 135 del 25.02.2022
1 β Alcuni condomini impugnano il silenzio serbato dal Comune su una S.C.I.A. presentata per lβinstallazione di una piattaforma elevatrice su area condominiale finalizzata allβeliminazione di barriere architettoniche.
Il Collegio ribadisce, innanzitutto, la giurisdizione del G.A. ai sensi dellβart. 133 co. 1 n. 3 lett. a c.p.a. nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva le controversie in tema di βsilenzio di cui allβarticolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attivitΓ , di cui allβarticolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241β.
La previsione include anche il caso sia un terzo ad adire le vie giurisdizionali per lamentare la lesione subita a causa dellβattivitΓ iniziata dal denunciante. Una simile controversia non riguarda esclusivamente le posizioni dei privati; essa si rivolge βinnanzitutto avverso un atto dellβautoritΓ amministrativaβ e ciΓ² vale anche se poi tale atto βviene censurato deducendo proprio la violazione delle norme dettate in materia di vicinato.Le questioni dedotte non attengono quindi a posizioni di diritto soggettivo ma, proprio perchΓ© collegate allβesercizio (o al mancato esercizio) del potere pubblico, si riferiscono a posizioni di interesse legittimo, di cui non puΓ² che conoscere il giudice amministrativo (in termini: T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 15 aprile 2016, n. 735)β.
2 β Quanto agli obblighi del Comune di accertare la titolaritΓ di un diritto reale adeguato a sorreggere la richiesta del titolo edilizio (o, nel caso di specie, la presentazione della SCIA), il T.A.R. ribadisce lβorientamento giurisprudenziale secondo cui sugli enti locali non grava un obbligo βdi effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolaritΓ del bene o di verificare lβinesistenza di servitΓΉ o altri vincoli reali che potrebbero limitare lβattivitΓ edificatoria richiesta, atteso che il titolo edilizio Γ¨ un atto amministrativo che rende semplicemente legittima lβattivitΓ edilizia nellβordinamento pubblicistico e regola solo il rapporto che, in relazione a quellβattivitΓ , si pone in essere tra lβAutoritΓ amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale Γ¨ emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti allβattivitΓ stessa, la cui titolaritΓ deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comuneβ.
3 β Il T.A.R. precisa, quindi, che il titolo edilizio non incide sui rapporti privatistico-dominicali, in quanto inerisce al rapporto pubblicistico amministrativo tra Pubblica Amministrazione e privato costruttore: esso lascia impregiudicati i diritti degli aventi diritto, titolari di posizioni giuridicamente rilevanti derivanti dalla (eventuale) violazione delle disposizioni del codice civile o dalle norme regolamentari integratrici, che dovranno perΓ² essere fatti valere nelle opportune sedi giudiziali ordinarie. In particolare, lβespressione βfatti salvi i diritti dei terziβ contenuta nei titoli edilizi sta appunto a significare che lβAmministrazione certifica la conformitΓ dellβintervento alla normativa edilizia e urbanistica, ma non ha responsabilitΓ nel caso in cui, malgrado lβespletamento di una sommaria attivitΓ di verifica della legittimazione, lβintervento pregiudichi i diritti di un terzo, ad esempio un confinante, che per tutelarsi potrΓ ricorrere al giudice ordinario.
4 β Nel caso specifico, poi, richiamando un orientamento della Corte di Cassazione (n. 30838 del 26.11.2019), il T.A.R. ribadisce il principio di solidarietΓ condominiale impone di facilitare lβabbattimento delle barriere architettoniche anche derogando alle norme sulle distanze comuni.