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Lโespressione โsalvi i diritti dei terziโ nei provvedimenti edilizi
a cura del Cons. Luca Cestaro
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T.A.R. Sardegna, sez. I, Sentenza n. 135 del 25.02.2022
1 โ Alcuni condomini impugnano il silenzio serbato dal Comune su una S.C.I.A. presentata per lโinstallazione di una piattaforma elevatrice su area condominiale finalizzata allโeliminazione di barriere architettoniche.
Il Collegio ribadisce, innanzitutto, la giurisdizione del G.A. ai sensi dellโart. 133 co. 1 n. 3 lett. a c.p.a. nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva le controversie in tema di โsilenzio di cui allโarticolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attivitร , di cui allโarticolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241โ.
La previsione include anche il caso sia un terzo ad adire le vie giurisdizionali per lamentare la lesione subita a causa dellโattivitร iniziata dal denunciante. Una simile controversia non riguarda esclusivamente le posizioni dei privati; essa si rivolge โinnanzitutto avverso un atto dellโautoritร amministrativaโ e ciรฒ vale anche se poi tale atto โviene censurato deducendo proprio la violazione delle norme dettate in materia di vicinato.Le questioni dedotte non attengono quindi a posizioni di diritto soggettivo ma, proprio perchรฉ collegate allโesercizio (o al mancato esercizio) del potere pubblico, si riferiscono a posizioni di interesse legittimo, di cui non puรฒ che conoscere il giudice amministrativo (in termini: T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 15 aprile 2016, n. 735)โ.
2 โ Quanto agli obblighi del Comune di accertare la titolaritร di un diritto reale adeguato a sorreggere la richiesta del titolo edilizio (o, nel caso di specie, la presentazione della SCIA), il T.A.R. ribadisce lโorientamento giurisprudenziale secondo cui sugli enti locali non grava un obbligo โdi effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolaritร del bene o di verificare lโinesistenza di servitรน o altri vincoli reali che potrebbero limitare lโattivitร edificatoria richiesta, atteso che il titolo edilizio รจ un atto amministrativo che rende semplicemente legittima lโattivitร edilizia nellโordinamento pubblicistico e regola solo il rapporto che, in relazione a quellโattivitร , si pone in essere tra lโAutoritร amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale รจ emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti allโattivitร stessa, la cui titolaritร deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comuneโ.
3 โ Il T.A.R. precisa, quindi, che il titolo edilizio non incide sui rapporti privatistico-dominicali, in quanto inerisce al rapporto pubblicistico amministrativo tra Pubblica Amministrazione e privato costruttore: esso lascia impregiudicati i diritti degli aventi diritto, titolari di posizioni giuridicamente rilevanti derivanti dalla (eventuale) violazione delle disposizioni del codice civile o dalle norme regolamentari integratrici, che dovranno perรฒ essere fatti valere nelle opportune sedi giudiziali ordinarie. In particolare, lโespressione โfatti salvi i diritti dei terziโ contenuta nei titoli edilizi sta appunto a significare che lโAmministrazione certifica la conformitร dellโintervento alla normativa edilizia e urbanistica, ma non ha responsabilitร nel caso in cui, malgrado lโespletamento di una sommaria attivitร di verifica della legittimazione, lโintervento pregiudichi i diritti di un terzo, ad esempio un confinante, che per tutelarsi potrร ricorrere al giudice ordinario.
4 โ Nel caso specifico, poi, richiamando un orientamento della Corte di Cassazione (n. 30838 del 26.11.2019), il T.A.R. ribadisce il principio di solidarietร condominiale impone di facilitare lโabbattimento delle barriere architettoniche anche derogando alle norme sulle distanze comuni.