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Gli effetti dellโ€™instaurazione da parte dellโ€™ex coniuge di una stabile convivenza di fatto sulla permanenza dellโ€™assegno di mantenimento

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#assegnodimantenimento #funzionecompensativa #stabileconvivenza #art.5comma10lg.898/1970

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n.32198 del 05/11/2021.

La pronuncia in commento risolve la questione relativa alla sorte dellโ€™assegno di divorzio nel caso in cui il coniuge che ne benefici abbia istaurato una stabile convivenza con un terzo, atteso il disposto normativo previsto dallโ€™articolo 5, comma 10, della legge n. 898/1970.

Appare opportuno sin da subito sottolineare che lโ€™arresto giurisprudenziale in commento si colloca, senza soluzione di continuitร , sulla scia dellโ€™orientamento inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018.

La questione rimessa alle Sezioni Unite รจ la seguente: โ€œ la sorte dell’assegno di divorzio lร  dove il coniuge che ne benefici abbia instaurato una convivenza stabile con un terzo, dovendosi stabilire se l’effetto estintivo previsto dallaย L. n. 898 del 1970, art. 5,ย comma 10, nel caso di nuove nozze del beneficiario trovi automatica applicazione nella distinta ipotesi della famiglia di fatto, e, qualora si escluda l’automaticitร  dell’effetto estintivo, se e in che modo e misura l’istaurarsi di una nuova convivenza stabile da parte dell’ex coniuge titolare del diritto all’assegno incida sul diritto alla provvidenza economica e sulla sua misura, e infine se il diritto all’assegno possa riespandersi nella sua pienezza o entro che limiti, qualora venga a cessare la nuova convivenza di fattoโ€.

ย l riguardo, si segnala che lโ€™orientamento piรน recente della Corte di Cassazione, a cui i giudici dโ€™appello si sono uniformati, ritiene che, attesa lโ€™equivalenza della famiglia basata sul matrimonio e di quella sottesa ad una convivenza di fatto, possa applicarsi analogicamente il comma 10 dellโ€™articolo 5 della legge n. 898/1970 anche allโ€™ipotesi in cui il beneficiario di un assegno di mantenimento istauri una stabile convivenza di fatto con un terzo. Pertanto, secondo tale ricostruzione, in ossequio al principio di autoresponsabilitร , la costituzione di una convivenza di fatto ha lโ€™effetto di far cessare automaticamente la corresponsione dellโ€™assegno di mantenimento.

Invero, โ€œl’orientamento di piรน recente affermazione di questa Corte di cassazione, che ha trovato applicazione nella sentenza dei giudici di appello, si attribuisce dignitร  piena alla famiglia di fatto che, in quanto stabile e duratura, รจ da annoverarsi tra le formazioni sociali in cui l’individuo, libero e consapevole nella scelta di darvi corso, svolge,ย ex art. 2 Cost., la sua personalitร . In applicazione del principio dell’auto-responsabilitร  la persona mette in conto quale esito della scelta compiuta, con il rischio di una cessazione della nuova convivenza, il venir meno dell’assegno divorzile e di ogni forma di residua responsabilitร  post-matrimoniale, rescindendosi attraverso la nuova convivenza ogni legame con la precedente esperienza matrimoniale ed il relativo tenore di vitaโ€.

Ciรฒ ha condotto il collegio rimettente ad auspicare un ripensamento. Invero, la principale argomentazioneadottata รจ quella in forza della quale si sottolinea che, a far data dalla sentenza resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, la funzione dellโ€™assegno divorzile appare duplice, ossia oltre che assistenziale, รจ soprattutto compensativa, riconoscendo allโ€™ex coniuge economicamente debole un livello reddituale adeguato al contributo fornito allโ€™interno della famiglia. Invero, al capo 9.3. della sentenza, il collegio rimettente segnala che โ€œ[โ€ฆ]va colta l’esigenza, piena, di dare all’assegno divorzile una lettura che, emancipandosi da una prospettiva diretta a valorizzare del primo la funzione assistenziale, segnata dalla necessitร  per il beneficiario di mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale, resti invece finalizzata a riconoscere all’ex coniuge, economicamente piรน debole, un livello reddituale adeguato al contributo fornito all’interno della disciolta comunione di vita, nella formazione dei patrimonio della famiglia e di quello personale dell’altro coniuge. Dopo una vita matrimoniale che si รจ protratta per un apprezzabile arco temporale, l’ex coniuge economicamente piรน debole, che abbia contribuito al tenore di vita della famiglia con personali sacrifici anche rispetto alle proprie aspettative professionali ed abbia in tal modo concorso occupandosi dei figli e della casa pure all’affermazione lavorativo-professionale dell’altro coniuge, acquista il dritto all’assegno divorzileโ€.

Prima di rispondere al quesito la Suprema Corte di Cassazione riporta il contrasto giurisprudenziale esistente.

Secondo un primo e risalente orientamento, lโ€™istaurazione di una stabile convivenza non determinava la cessazione automatica dellโ€™assegno divorziale, ma la sua eventuale rimodulazione quantitativa ad opera del giudice. โ€œ[โ€ฆ]Principio affermato fin daย Cass. n. 1477 del 1982, e poi ripreso daย Cass. n. 3253 del 1983,ย Cass. n. 2569 del 1986, Cass. n. 3270 del 1993;ย Cass. n. 13060 del 2002;ย Cass. n. 12557 del 2004,ย Cass. n. 1179 del 2006, che afferma che possono rilevare anche risparmi di spesa derivanti dalla nuova convivenza;ย Cass. n. 24056 del 2006; Cass. n. 2709 del 2009;ย Cass. n. 24832 del 2014, che mette in luce, come giร  altre in precedenza, il carattere precario dei nuovi benefici economici legati alla convivenza, e quindi come essi siano limitatamente incidenti sulla parte dell’assegno che serve ad assicurare le condizioni minime di autonomia economicaโ€.

Diversamente, una seconda ricostruzione sosteneva che lโ€™instaurazione di una convivenza stabile determinasse la sospensione, per tutta la durata della convivenza, del diritto allโ€™assegno divorzile, producendo, quindi, una quiescenza della posizione giuridica soggettiva. โ€œ[โ€ฆ]In questo senso giร , a proposito di una ipotesi di separazione personale, Cass. n. 536 del 1977. In tempi successivi, il principio รจ ripreso, e centrato sulla sorte dell’assegno divorzile, daย Cass. n. 11975 del 2003ย e poi daย Cass. n. 17195 del 2011โ€.

Infine, lโ€™ultimo orientamento della giurisprudenza riteneva che il diritto allโ€™assegno, in seguito allโ€™istaurarsi di una famiglia di fatto, si estingueva automaticamente e per lโ€™intero, non potendo rivivere in caso di cessazione della convivenza (Cass. n. 6855 del 2015ย (e ripreso daย Cass. n. 2466 del 2016,ย Cass. n. 18111 del 2017,ย Cass. n. 4649 del 2017,ย Cass. n. 2732 del 2018,ย Cass. n. 5974 del 2019,ย Cass. n. 29781 del 2020). Questa ricostruzione si fondava sul concetto di autoresponsabilitร , il quale postulava che la costituzione di una nuova relazione escludesse lโ€™effetto di solidarietร  post-coniugale sotteso sia alla relazione precedente sia allโ€™assegno divorzile.

Questโ€™ultimo orientamento, tuttavia, non รจ stato condiviso dallโ€™attuale dottrina. Invero, โ€œNon sono mancate voci autorevoli che hanno da subito sottolineato che la soluzione prescelta dal terzo orientamento non fosse convincente sotto il profilo dell’equitร , non essendo giusto che il coniuge piรน debole che ha sacrificato il proprio percorso professionale a favore delle scelte e delle esigenze familiari perda qualsiasi diritto ad una compensazione dei sacrifici fatti solo perchรฉ al momento del divorzio, o anche prima, si รจ ricostruito una vita affettiva. In particolare, dopo l’affermazione della natura anche compensativa dell’assegno di divorzio contenuta in S.U. n. 18287 del 2018, la stessa autorevole dottrina segnala che รจ del tutto irragionevole nonchรฉ lesivo in pari misura dei principi di uguaglianza e di libertร , che tale compensazione venga meno in conseguenza delle scelte sentimentali del coniuge debole, dopo la fine della convivenzaโ€.

Il collegio, dimostrando di non condividere il terzo orientamento, ritiene che โ€œl’affermazione, contenuta inย Cass. n. 6855 del 2015, e successivamente condivisa da alcune sintetiche pronunce (principalmente ordinanze della Sesta Sezione [โ€ฆ] non รจ persuasiva nella sua assolutezza, nรฉ quanto alla automatica caducazione del diritto all’assegno, nรฉ nella conseguenza, che essa necessariamente reca con sรฉ, della perdita automatica, in caso di nuova convivenza, anche della componente compensativa dell’assegnoโ€.

Invero, la Suprema Corte sottolinea che lโ€™automatica esclusione dellโ€™assegno divorzile, in seguito allโ€™istaurazione di una stabile convivenza, non รจ confortata da alcun riferimento normativo, il quale รจ fermo nella sua originaria formulazione. Esso circoscrive la perdita del diritto allโ€™assegno divorzile alla diversa ipotesi delle nuove nozze e non anche alla situazione di convivenza.

Invero, il collegio ritiene che non sia possibile applicare per analogia il comma 10 dellโ€™articolo 5 della legge n. 898/1970 allโ€™ipotesi di una nuova convivenza. Ciรฒ รจ dimostrato, dal progetto di legge, in corso di approvazione in Parlamento, ย che stabilisce che โ€œ L’assegno non รจ dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza ai sensi dellaย L. 20 maggio 2016, n. 76, art. 1,ย comma 36, anche non registrata, del richiedente l’assegnoโ€. Ciรฒ depone nel senso che occorrerebbe unโ€™innovazione normativa al fine di escludere la corresponsione dellโ€™assegno divorzile nei casi di nuova costituzione di una convivenza di fatto. Pertanto, โ€œla mancanza di previsione normativa da cui discenda la caducazione del diritto all’istaurarsi di una convivenza di fatto non consente il ricorso all’analogia, atteso che il ricorso all’analogia รจ consentito dall’art. 12 preleggi, solo quando manchi nell’ordinamento una specifica disposizione regolante la fattispecie concreta e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo altrimenti incolmabile in sede giudiziaria (Cass. n. 2656 del 2015,ย Cass. n. 9852 del 2002): nel caso di specie, non ad un irrimediabile vuoto normativo che necessiti di essere colmato siamo di fronte, ma a regolamentazioni diverse a fronte di situazioni eterogenee sul piano del diritto positivo, che non consentono il ricorso all’analogiaโ€.

ย Inoltre, il collegio sottolinea quanto affermato dalla Corte Costituzionale n.308/2008, la quale ha chiarito che โ€œladdove la legge ha inteso associare una automatica perdita di tutela all’instaurarsi di situazione, deve prevederlo espressamente, e che anche in presenza di una previsione espressa sia opportuno adottare ogni cautela nell’applicare meccanismi automatici pur previsti dalla legge, qualora essi comportino una contrazione di tutela in ambito familiareโ€.

ย Ulteriormente, la Suprema Corte evidenzia che la caducazione automatica ed integrale dellโ€™assegno divorzile, nella duplice componente assistenziale e compensativa, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo, non appare compatibile con la funzione dellโ€™assegno divorzile, cosรฌ come espressa dalla Corte di Cassazione S.U. n. 18287/2018. Ciรฒ ha condotto il collegio a sostenere che la sorte dellโ€™assegno di divorzio โ€œdeve prendere le mosse e porsi in linea di coerenza e continuitร  infatti proprio con la ricostruzione recentemente fornita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287 del 2018, in ordine alla funzione dell’assegno, non esclusivamente assistenziale ma in pari misura compensativa e perequativa, ed ai criteri per determinarne sia l’attribuzione che la quantificazione, e con la riaffermazione in essa contenuta del principio della solidarietร  post-coniugale, nella sua aggiornata lettura di solidarietร  del caso concretoโ€.Invero, sulla base di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione S.U. n. 18287/2018 lโ€™assegno divorzile, oltre che avere una funzione assistenziale-solidale, รจ volto soprattutto a riequilibrare la disparita delle posizioni economiche derivanti dalle rinunce professionali poste in essere dalla parte debole e dal compensare, in termini economici, il contributo che questโ€™ultima ha reso nel mรฉnage familiare.

โ€œSi tratta quindi di individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa dell’assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilitร  e la tutela della riaffermata solidarietร  post-coniugaleโ€.

Il collegio chiarisce che la convivenza produce lโ€™effetto di far venir meno la componente assistenziale dellโ€™assegno. Non altrettanto puรฒ valere per la componente compensativa, ove essa non sia stata soddisfatta โ€œdentroโ€ il matrimonio attraverso le scelte patrimoniali o con gli accordi intervenuti spontaneamente tra i coniugi. โ€œ [โ€ฆ] la componente compensativa, in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perde automaticamente il diritto all’assegno, ma esso potrร  essere rimodulato, in sede di revisione, o quantificato, in sede di giudizio per il suo riconoscimento, in funzione della sola componente compensativa, purchรฉ al presupposto indefettibile della mancanza di mezzi adeguati, nell’accezione sopra riportata, si sommi, nel caso concreto, il comprovato emergere di un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, alle fortune familiari e al patrimonio dell’altro coniuge, che rimarrebbe ingiustamente sacrificato e non altrimenti compensato se si aderisse alla caducazione integrale. [โ€ฆ]Se all’esito dell’accertamento indicato, si accerti che alla mancanza di mezzi adeguati si associano rinunce o scelte tra vita professionale e lavorativa pregiudicanti la condizione del coniuge economicamente piรน debole e non compensate per scelta autonoma dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, il coniuge piรน debole, benchรฉ si sia ricostituito una diversa comunitร  familiare, avrร  comunque diritto ad un assegno atto ad operare il riequilibrio tra le due posizioni, in funzione perequativo-compensativa, parametrato al contributo dato ed alla durata del matrimonio.

ย Quanto alle modalitร  di corresponsione, il collegio osserva che la funzione esclusivamente compensativa mal si concilia con unโ€™attribuzione patrimoniale periodica e a tempo indeterminato. Invero, รจ auspicabile un calcolo dellโ€™assegno non rivolto al futuro, ma rivolto al passato, correlandolo al contributo prestato dal coniuge nel determinato arco temporale.

โ€œSarebbe quindi piรน funzionale, sia sotto il profilo economico che in un’ottica di pacificazione e di prevenzione della conflittualitร , attribuire all’ex coniuge debole, in funzione compensativa, una somma equitativamente determinata, un piccolo capitale di ripartenza, in unica soluzione o distribuito su un numero limitato di anni, sotto forma di assegno temporaneoโ€.

ย Le coordinate ermeneutiche sin ora tracciata hanno determinato il collegio ad esprimere i seguenti principi di diritto:

“L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonchรฉ sulla quantificazione del suo ammontare, in virtรน del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente piรน debole questi, se privo anche all’attualitร  di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrร  fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.

Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non รจ ancorato al tenore di vita endomatrimoniale nรฉ alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto, altresรฌ della durata del matrimonio”.

 

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