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I messaggi di whatsapp inviati a un collega hanno rilevanza disciplinare
a cura del Cons. Luca Cestaro
#whatsapp #disciplinare #guardiadiFinanza
T.A.R. Sardegna, sez. I, Sent. n. 174 del 14.3.2022
1 – Lβinteressante pronuncia del T.A.R. Sardo riguarda il caso di un ufficiale della Guardia di Finanza colpito dalla sanzione disciplinare del rimprovero per aver inviato a un ufficiale di grado inferiore,Β – a mezzo dellβapplicazione WhatsApp β messaggi βcontenenti commenti, valutazioni, suggerimenti: lesivi del prestigio di Ufficiali di grado superiore; evocativi di una generale condizione di inaffidabilitΓ del contesto di servizio cui l’interessato Γ¨ stato destinato; tesi a minare il clima organizzativo e la serenitΓ del personale preposto ai Reparti del Comando Regionale β¦β.
2 β Il primo aspetto di interesse Γ¨ nellβadesione prestata allβorientamento piΓΉ severo che ritiene configurabili condotte diffamatorie anche se commesse nellβambito di comunicazioni βprivateβ avvenute mediante mail o applicazioni di messaggistica.
Il reato di diffamazione (semplice), infatti, non presuppone affatto la piena divulgabilitΓ della comunicazione nellβambiente sociale e, quindi, la sua pubblicitΓ β requisito proprio della fattispecie aggravata β bensΓ¬ βla mera comunicazione che puΓ² essere privata e pure riservataβ.
Neppure sono pertinenti i principi di libertΓ e segretezza della corrispondenza, sanciti dallβart. 15 Cost., che ne precludono agli estranei la cognizione e la rivelazione, nella misura in cui il diffamato abbia conosciuto il contenuto della comunicazione non in violazione delle predette norme, ma per la rivelazione che il partecipante alla comunicazione ne abbia fatto.
Difatti, βper i partecipanti alla conversazione, non vige alcun divieto di rivelazione nΓ© di divulgazione, ferma restando, naturalmente, la responsabilitΓ per lβeventuale diffamazione insita nella divulgazione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2014, n. 40022), poichΓ©, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non puΓ² essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali lΒ΄eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi, ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso (cfr. Parere del Garante per la protezione dei dati personali, 12 luglio 1999)β.
3 β La pregevole disamina, peraltro, Γ¨ accantonata dal Collegio in quanto, nel caso di specie, non si tratta di diffamazione, ma di comportamento di rilievo disciplinare rispetto a cui non rileva la concreta diffamatorietΓ della comunicazione. In simili casi, finanche una conoscenza del messaggio limitata a un solo ricevente Γ¨ idonea a realizzare un illecito disciplinare nellβambito dellβordinamento militare; in proposito, si rileva come siaβcaratteristica di tutte le sanzioni di “corpo” la ampia gamma delle infrazioni ad essa correlabili e la loro non corrispondenza a comportamenti dettagliatamente tipizzati dalle norme, ma che cionondimeno radicano la propria legittimitΓ nel generale dovere di osservanza dei doveri previsti dal regolamento. Tale connotazione apre perciΓ² un ampio spazio di valutazione riservato all’amministrazione militareβ.
Si puΓ² concludere, quindi, nel senso che non solo la comunicazione a mezzo WhatsApp puΓ² ben essere divulgata da chi la riceve, ma anche che lβillecito disciplinare puΓ² essere innescato da una comunicazione meramente individuale ossia non rivolta a gruppi piΓΉ o meno estesi.
4 β Da ultimo, il T.A.R. rammenta come la valutazione operata in sede disciplinare sia caratterizzata da unβampia discrezionalitΓ amministrativa e, come tale, sindacabile solo nelle βipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicitΓ , la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalitΓ e il travisamentoβ. La sanzione del rimprovero, peraltro, appare proporzionata alla condotta contestata, trattandosi di una sanzione riferibile a trasgressioni lievi (art. 1360 del codice dellβordinamento militare).