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I messaggi di whatsapp inviati a un collega hanno rilevanza disciplinare

a cura del Cons. Luca Cestaro

#whatsapp #disciplinare #guardiadiFinanza

T.A.R. Sardegna, sez. I, Sent. n. 174 del 14.3.2022

1 – L’interessante pronuncia del T.A.R. Sardo riguarda il caso di un ufficiale della Guardia di Finanza colpito dalla sanzione disciplinare del rimprovero per aver inviato a un ufficiale di grado inferiore,Β  – a mezzo dell’applicazione WhatsApp – messaggi β€œcontenenti commenti, valutazioni, suggerimenti: lesivi del prestigio di Ufficiali di grado superiore; evocativi di una generale condizione di inaffidabilitΓ  del contesto di servizio cui l’interessato Γ¨ stato destinato; tesi a minare il clima organizzativo e la serenitΓ  del personale preposto ai Reparti del Comando Regionale …”.

2 – Il primo aspetto di interesse Γ¨ nell’adesione prestata all’orientamento piΓΉ severo che ritiene configurabili condotte diffamatorie anche se commesse nell’ambito di comunicazioni β€œprivate” avvenute mediante mail o applicazioni di messaggistica.

Il reato di diffamazione (semplice), infatti, non presuppone affatto la piena divulgabilitΓ  della comunicazione nell’ambiente sociale e, quindi, la sua pubblicità– requisito proprio della fattispecie aggravata – bensΓ¬ β€œla mera comunicazione che puΓ² essere privata e pure riservata”.

Neppure sono pertinenti i principi di libertΓ  e segretezza della corrispondenza, sanciti dall’art. 15 Cost., che ne precludono agli estranei la cognizione e la rivelazione, nella misura in cui il diffamato abbia conosciuto il contenuto della comunicazione non in violazione delle predette norme, ma per la rivelazione che il partecipante alla comunicazione ne abbia fatto.

Difatti, β€œper i partecipanti alla conversazione, non vige alcun divieto di rivelazione nΓ© di divulgazione, ferma restando, naturalmente, la responsabilitΓ  per l’eventuale diffamazione insita nella divulgazione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2014, n. 40022), poichΓ©, analogamente a quanto avviene per la normale corrispondenza, non puΓ² essere considerata contrastante con la normativa sui dati personali lΒ΄eventuale successiva presa di conoscenza della e-mail da parte di soggetti estranei al circuito di posta elettronica, quando il messaggio non sia stato indebitamente acquisito da questi ultimi, ma ad essi comunicato da parte di uno dei destinatari del messaggio stesso (cfr. Parere del Garante per la protezione dei dati personali, 12 luglio 1999)”.

3 – La pregevole disamina, peraltro, Γ¨ accantonata dal Collegio in quanto, nel caso di specie, non si tratta di diffamazione, ma di comportamento di rilievo disciplinare rispetto a cui non rileva la concreta diffamatorietΓ  della comunicazione. In simili casi, finanche una conoscenza del messaggio limitata a un solo ricevente Γ¨ idonea a realizzare un illecito disciplinare nell’ambito dell’ordinamento militare; in proposito, si rileva come siaβ€œcaratteristica di tutte le sanzioni di “corpo” la ampia gamma delle infrazioni ad essa correlabili e la loro non corrispondenza a comportamenti dettagliatamente tipizzati dalle norme, ma che cionondimeno radicano la propria legittimitΓ  nel generale dovere di osservanza dei doveri previsti dal regolamento. Tale connotazione apre perciΓ² un ampio spazio di valutazione riservato all’amministrazione militare”.

Si puΓ² concludere, quindi, nel senso che non solo la comunicazione a mezzo WhatsApp puΓ² ben essere divulgata da chi la riceve, ma anche che l’illecito disciplinare puΓ² essere innescato da una comunicazione meramente individuale ossia non rivolta a gruppi piΓΉ o meno estesi.

4 – Da ultimo, il T.A.R. rammenta come la valutazione operata in sede disciplinare sia caratterizzata da un’ampia discrezionalitΓ  amministrativa e, come tale, sindacabile solo nelle β€œipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicitΓ , la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalitΓ  e il travisamento”. La sanzione del rimprovero, peraltro, appare proporzionata alla condotta contestata, trattandosi di una sanzione riferibile a trasgressioni lievi (art. 1360 del codice dell’ordinamento militare).