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Lβannoso dibattito relativo alla sorte del contratto di credito fondiario nel caso di superamento del limite di finanziabilitΓ
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#creditofondiario #nullitΓ virtuale #potereconformativobancadβitalia #art.38d.lgs.385/1993 #art.1418comma1c.c. #art.117d.lgs.385/1993
Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza interlocutoria n. 4117 del 09/02/2022
Lβordinanza interlocutoria in commento offre degli ottimi spunti di riflessione su una tematica fortemente dibattuta sia in dottrina sia in giurisprudenza.
Nello specifico,Β la sezione prima della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per lβeventuale assegnazione alle Sezioni Unite βdella questione ritenuta di massima di particolare importanza se, in tema di credito fondiario, in caso di superamento del limite di finanziabilitΓ ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, il contratto debba considerarsi nullo, con possibilitΓ , tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, oppure se tale conseguenza non sia configurabile in assenza del carattere imperativo della norma violata.
Il collegio analizza che la sorte del contratto di credito fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilitΓ , di cui allβarticolo 38, comma 2, del d.lgs. n 385/1993, Γ¨ da sempre oggetto di un vivace dibattito. Il disposto normativo stabilisce che la Banca dβItalia determini lβammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.
Appare opportuno sottolineare, preliminarmente, che lβarticolo 38, comma 2, del d.lgs. n 385/1993 non stabilisce alcuna sanzione in conseguenza della concessione di un finanziamento violativo della soglia stabilita dallβautoritΓ di vigilanza.
La Suprema Corte di Cassazione, prima di analizzare gli orientamenti contrapposti, chiarisce che il contratto non puΓ² essere dichiarato nullo ai sensi dellβarticolo 117, comma 8, del d.lgs. n 385/1993. Invero, questβultimo dettato normativo stabilisce che βLa Banca d’Italia puΓ² prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilitΓ della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italiaβ.
A sostegno di questa soluzione, la giurisprudenza (Cass. 28/11/2013, n. 26672Β eΒ Cass. 6/12/2013, n. 27380) ritiene che lβarticolo 117, comma 8, del d.lgs. n 385/1993 fondi un potere conformativo della Banca dβItalia, funzionale a preservare lβinteresse del contraente debole. Diversamente, lβarticolo 38 del d.lgs. n 385/1993, nel prevedere la soglia di finanziabilitΓ , Γ¨ posto a presidio della stabilitΓ del sistema bancario, β[β¦] onde evitare che l’istituto (bancario) assuma esposizioni eccessive senza adeguate contropartite e garanzieβ.
CiΓ² premesso, secondo un primo orientamento, avallato da Corte di Cassazione n. 26672/2013 e da Corte di Cassazione n. 27380/2013, la disciplina sancita dallβarticolo 38 del d.lgs. n 385/1993 rappresenta una regola di comportamento, la cui violazione genererebbe esclusivamente una responsabilitΓ in capo allβistituto di credito. Invero, secondo questa ricostruzione la violazione del norma βpuΓ² determinare solo l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario, ovvero essere fonte di eventuale responsabilitΓ β
Tuttavia, a partire dallβanno 2017, un altro orientamento giurisprudenziale ritiene che il superamento della soglia comporti la nullitΓ del contratto, ferma la possibilitΓ di conversione dello stesso in contratto ordinario di finanziamento ipotecario. Invero, βsecondoΒ Cass. 13/07/2017, n. 17352, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilitΓ delΒ D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 38,Β comma 2, Γ¨ elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullitΓ del contratto stesso (con possibilitΓ , tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti, su istanza della banca nel primo momento utile successivo alla rilevazione della nullitΓ ), e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietΓ immobiliare ed agevolare e sostenere l’attivitΓ di impresaβ.
Pertanto, questa ricostruzione ritiene che la disciplina sancita dallβarticolo 38 del d.lgs. n 385/1993 rappresenti una regola di validitΓ , la cui violazione determini la nullitΓ della pattuizione (art. 1418,Β c.c.), salva la possibilitΓ di convertire il contratto. β[β¦] Il carattere imperativo dovrebbe essere desunto dalla natura pubblicistica dell’interesse protetto, trattandosi di una disposizione ispirata ad obiettivi economici generali, attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull’economia nazionale, controbilanciata dal trattamento di favore accordato alla banca sotto il profilo del consolidamento breve dell’ipoteca fondiaria (art. 39 T.u.b.) e della possibilitΓ di intraprendere l’esecuzione durante il fallimento (art. 41 T.u.b.)β.
Questo orientamento, tuttavia, Γ¨ fortemente criticato da coloro i quali sottolineano che la nullitΓ del contratto, da cui deriverebbero obblighi restitutori – oramai- sforniti della garanzia dellβipoteca, sia una sanzione paradossale, la quale potrebbe condurre al risultato di minare la stabilitΓ patrimoniale degli istituti di credito.
Il descritto contrasto ha condotto la prima sezione a rimettere la questione al Primo Presidente per lβeventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.