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Sulla distinzione tra soccorso procedimentale e soccorso istruttorio
a cura del Cons. Luca Cestaro
#soccorso #istruttorio #procedimentale #appalto
T.A.R. Piemonte, Sentenza n. 413 del 2.5.2022
1 β Il bando di gara prevedeva un criterio (relativo alle unitΓ di personale da assegnare ai diversi servizi oggetto dellβappalto) interpretato variamente dalle imprese partecipanti allβatto della formulazione delle offerte. In ragione di questa incertezza, la commissione di gara aveva, prima, chiarito come doveva essere interpretato il criterio in questione e, poi, chiesto alle imprese partecipanti di specificare quante unitΓ di personale erano assegnate agli specifici servizi (essenziali e migliorativi) oggetto della gara.
2 β Una delle imprese, non avendo reso il chiarimento richiesto, ha contestato la legittimitΓ di questo modus procedendi ritenuto non conforme alla disciplina del cd. soccorso istruttorio di cui allβart. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016.
Il T.A.R. respinge la tesi del ricorrente affermando alcuni principi di sicuro interesse.
In primo luogo, si Γ¨ ritenuto che lβinterpretazione della clausola che aveva dato adito a dubbi fosse legittima poichΓ© ragionevole e adeguata a quanto previsto dalla formulazione letterale del bando.
In secondo luogo, ed Γ¨ il profilo di maggiore interesse, il Collegio afferma che lβintegrazione chiesta alle imprese partecipanti non sia ascrivibile al soccorso istruttorio di cui allβart. 83 co. 9, ma, piuttosto, al cd. soccorso procedimentale. Questβultimo istituto consente, non di integrare o di regolarizzare la domanda di partecipazione carente in qualche aspetto (comβΓ¨ consentito nellβambito del soccorso istruttorio), ma, semplicemente, di specificare il contenuto dellβofferta alla luce del chiarimento interpretativo fornito dalla stessa Stazione appaltante. Mentre, quindi, nellβambito soccorso istruttorio, non Γ¨ possibile integrare gli elementi dellβofferta (tale esclusione Γ¨ necessaria per non alterare il principio della par condicio competitorum), il soccorso procedimentale puΓ² riguardare lβofferta che non Γ¨ in alcun modo integrata, ma solo βspecificataβ. Tale specificazione, peraltro, deve pur sempre restare nei limiti della formulazione originaria dellβofferta: nel caso di specie, le imprese sono state chiamate solo a specificare quante, delle unitΓ di personale giΓ previste dalle offerte, fossero assegnate ai servizi essenziali.
In terzo luogo, si rileva come i due istituti, soccorso istruttorio e procedimentale, differiscano poichΓ©, nel primo caso, la mancata risposta (i.e. la mancata integrazione dellβofferta) comporta lβesclusione dalla gara, mentre, nel secondo, la sanzione si sostanzia nella sola attribuzione di un minore punteggio rispetto allβelemento dellβofferta a cui si riferisce il soccorso procedimentale.
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