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Sulla distinzione tra soccorso procedimentale e soccorso istruttorio

a cura del Cons. Luca Cestaro

#soccorso #istruttorio #procedimentale #appalto

T.A.R. Piemonte, Sentenza n. 413 del 2.5.2022

1 – Il bando di gara prevedeva un criterio (relativo alle unitΓ  di personale da assegnare ai diversi servizi oggetto dell’appalto) interpretato variamente dalle imprese partecipanti all’atto della formulazione delle offerte. In ragione di questa incertezza, la commissione di gara aveva, prima, chiarito come doveva essere interpretato il criterio in questione e, poi, chiesto alle imprese partecipanti di specificare quante unitΓ  di personale erano assegnate agli specifici servizi (essenziali e migliorativi) oggetto della gara.

2 – Una delle imprese, non avendo reso il chiarimento richiesto, ha contestato la legittimitΓ  di questo modus procedendi ritenuto non conforme alla disciplina del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016.

Il T.A.R. respinge la tesi del ricorrente affermando alcuni principi di sicuro interesse.

In primo luogo, si Γ¨ ritenuto che l’interpretazione della clausola che aveva dato adito a dubbi fosse legittima poichΓ© ragionevole e adeguata a quanto previsto dalla formulazione letterale del bando.

In secondo luogo, ed Γ¨ il profilo di maggiore interesse, il Collegio afferma che l’integrazione chiesta alle imprese partecipanti non sia ascrivibile al soccorso istruttorio di cui all’art. 83 co. 9, ma, piuttosto, al cd. soccorso procedimentale. Quest’ultimo istituto consente, non di integrare o di regolarizzare la domanda di partecipazione carente in qualche aspetto (com’è consentito nell’ambito del soccorso istruttorio), ma, semplicemente, di specificare il contenuto dell’offerta alla luce del chiarimento interpretativo fornito dalla stessa Stazione appaltante. Mentre, quindi, nell’ambito soccorso istruttorio, non Γ¨ possibile integrare gli elementi dell’offerta (tale esclusione Γ¨ necessaria per non alterare il principio della par condicio competitorum), il soccorso procedimentale puΓ² riguardare l’offerta che non Γ¨ in alcun modo integrata, ma solo β€œspecificata”. Tale specificazione, peraltro, deve pur sempre restare nei limiti della formulazione originaria dell’offerta: nel caso di specie, le imprese sono state chiamate solo a specificare quante, delle unitΓ  di personale giΓ  previste dalle offerte, fossero assegnate ai servizi essenziali.

In terzo luogo, si rileva come i due istituti, soccorso istruttorio e procedimentale, differiscano poichΓ©, nel primo caso, la mancata risposta (i.e. la mancata integrazione dell’offerta) comporta l’esclusione dalla gara, mentre, nel secondo, la sanzione si sostanzia nella sola attribuzione di un minore punteggio rispetto all’elemento dell’offerta a cui si riferisce il soccorso procedimentale.

 

 

 

 

 

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