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Lβomessa indicazione dei termini di durata dei divieti contenuti nellβavviso del Questore Γ¨ compatibile con la costituzione?
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. V penale, ordinanza interlocutoria n. 46076 del 25/10/2021(dep. 16/12/2021).
Con la pronuncia in commento la Cassazione solleva la questione di legittimitΓ costituzionale dell’art. 3, comma 4, d.lg. n. 159/2011Β per contrasto con gliΒ artt. 3,Β 15,Β 21Β eΒ 117 Cost.Β in relazione agli artt.Β 8Β eΒ 10 CEDUΒ nella parte in cui omette di prevedere la durata minima e massima dei divieti imponibili con l’avviso orale del Questore e nella parte in cui affida il potere di limitazione all’autoritΓ amministrativa.
La vicenda trae origine dallβimpugnazione del provvedimento con il quale il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da B.M. avverso l’avviso orale contenente divieti aggiuntivi, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3, comma 4, emesso nei suoi confronti dal Questore di Roma. Il difensore contestava, in particolare, l’illegittimitΓ costituzionale dell’avviso orale che imponeva a B.M. lo specifico divieto di possesso e uso di “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, il divieto di accesso a Internet e dellβuso del cellulareβ, asserendo che lo stesso fosse stato adottato in violazione dell’art. 8Β CEDU, in ragione della mancata previsione della durata minima e massima dei divieti imposti dal Questore, nonostante l’incidenza su diritti fondamentali della persona.
Prima di evidenziare i profili di frizione costituzionale della misura, la Corte ha eseguito una ricostruzione dellagenesi dellβistituto dellβavviso orale.
In particolare, ha evidenziato che il divieto di possedere determinati apparati (di comunicazione, di trasporto) o determinati oggetti e/o sostanze (pirotecniche, infiammabili, ecc.) Γ¨ stato introdotto, nell’art. 4 L.1423/1956, dalla L.n. 128 del 2001(e successivamente modificato, in parte, dallaL. 15 luglio 2009, n. 94).
Con l’entrata in vigore delΒ D.Lgs. n. 159 del 2011Β (c.d.Β Codice Antimafia), l’art. 3,Β commi 4, 5 e 6, ha riprodotto le disposizioni previgenti, prevedendo che i divieti possano essere imposti, con l’avviso orale, alle persone riconducibili ad una delle categorie di pericolositΓ “generica” previste dall’art. 1, purchΓ© giΓ condannati definitivamente per delitti non colposi. I medesimi divieti, inoltre, possono essere imposti ai sottoposti alla sorveglianza speciale, purchΓ© condannati definitivamente per delitti non colposi, ai sensi delΒ D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3,Β comma 5. I suddetti divieti non pongono problemi interpretativi in merito alla durata, che puΓ² ritenersi assoggettata alla disciplina dell’art. 8, comma 1, per la misura della sorveglianza speciale (che prevede una durata non inferiore ad un anno nΓ© superiore a cinque anni).
La questione resta, invece, irrisolta con riferimento ai divieti accessori alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale, applicata dall’autoritΓ amministrativa, non giΓ alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata dall’autoritΓ giudiziaria.
Come Γ¨ noto, infatti, l’avviso orale c.d. “semplice”, disciplinato dai primi 3 commi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3, e che rappresenta una mera esortazione rivolta alla persona ritenuta pericolosa a mutare condotta, rinviene il proprio antecedente normativo nella “diffida”, prevista dallaΒ L. n. 1423 del 1956, artt. 3Β eΒ 4, per la quale non era fissato alcun termine di durata minima e massima.
Al riguardo, laΒ Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 499 del 1987, aveva ritenuto che la diffida non fosse in contrasto con la Costituzione, in quanto non produceva effetti riduttivi per la libertΓ personale, consistendo in βun’ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell’ordinamento e che, contrariamente alle misure di prevenzione dell’obbligo di soggiorno, rimpatrio obbligatorio ecc., non produce, di per sΓ©, effetti riduttivi o compressivi delle libertΓ individuali“.
Nel solco di tale pronuncia, il legislatore delegato, in sede di adozione delΒ Codice Antimafia, non ha fissato un termine di efficacia alla misura di prevenzione dell’avviso orale.
Tuttavia, oltre all’avviso orale semplice (D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 3,Β commi 1, 2 e 3), che non determina effetti diretti riduttivi delle libertΓ personali, la normativa attualmente vigente prevede altresΓ¬ l’avviso orale c.d. aggravato, con il quale, oltre all’invito a tenere una condotta conforme alla legge, il Questore puΓ² imporre una serie di divieti (come ad esempio di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonchΓ© programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi), che incidono significativamente su alcune libertΓ fondamentali, tutelate dalle norme costituzionali e dallaΒ CEDU. Anche per tale istituto non risultano previsti termini minimi e massimi di durata.
CiΓ² premesso, la Corte ha evidenziato come i divieti “di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente”, oggetto dell’avviso orale alla base del ricorso, in quanto comprendono il telefono cellulare, la televisione, i telefoni cordless, i wireless, e qualsiasi altro apparecchio idoneo alle comunicazioni, βdeterminano una compressione della libertΓ di comunicazione (art. 15 Cost.) e la libertΓ di espressione (art. 21 Cost.), anche nella dimensione passiva – enucleata espressamente dall’art. 10Β CEDUΒ e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, rilevante quale parametro interposto, ai sensi dell’art. 117 Cost.Β della “libertΓ di ricevere informazioni“.
I profili di incostituzionalitΓ dellβistituto emergono dal mancato rispetto delle condizioni che la costituzione e la CEDU impongono di rispettare ai provvedimenti che incidono su libertΓ fondamentali.
Sotto il primo profilo, infatti, l’art. 15 Cost.Β prevede una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, per le limitazioni alla libertΓ di comunicazione. Ebbene, la norma di cui all’art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 159 del 2011Β non appare rispettosa innanzitutto della riserva di giurisdizione, in quanto affida l’imposizione dei divieti connessi all’avviso orale all’autoritΓ amministrativa, non giΓ all’autoritΓ giudiziaria. Inoltre, essa vanifica la funzione di garanzia sottesa alla riserva di legge nella parte in cui non contiene una predeterminazione della durata, massima e minima, del provvedimento limitativo.
Sotto il profilo della legalitΓ convenzionale, benchΓ© la misura limitativa possa essere giustificata dalla finalitΓ , espressamente prevista sia dall’art. 8 che dall’art. 10Β CEDU, della “prevenzione dei reati”, la mancanza dei termini di durata rende la misura βsproporzionata allo scopo legittimo di prevenzione dei reati perseguitoβ.
Ad avviso della Corte βalla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, va sollevata la questione di legittimitΓ costituzionale delΒ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 3,Β comma 4, nella parte in cui omette di prevedere la durata minima e massima dei divieti imponibili con l’avviso orale del questore e nella parte in cui affida il potere di limitazione all’autoritΓ amministrativa, per contrasto con gliΒ artt. 3,15,21Β eΒ 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 10 CEDUβ.
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