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Sulla possibilitΓ  di trattenere la caparra confirmatoria anche in caso di risoluzione derivante dalla diffida ad adempiere.

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#caparraconfirmatoria #recesso #diffidaadadempiere #art.1385c.c. # 1454c.c.

Corte di Cassazione, sez. IIcivile, sentenza n.18392 del 08/06/2022

Nella sentenza in oggetto, il Collegio, dando seguito all’orientamento giurisprudenziale espresso dalle SU della Cassazione nella sentenza n. 553Β del 14 gennaio 2009, chiarisce che l’esercizio del diritto di recesso Γ¨ precluso laddove sia stata conseguita, attraverso una diffida a adempiere, la risoluzione di un contratto cui Γ¨ acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria.

La pronuncia trae origine dal ricorso presentato da D., promissario venditore di un contratto preliminare di compravendita, al fine di veder protetto il proprio diritto di ritenere per sΓ© la caparra ricevuta in sede di stipulazione del contratto e tanto in seguito alla risoluzione dello stesso per effetto del decorso del termine contenuto nella diffida a adempiere avanzata al promissario acquirente.

La questione giuridica sottesa alla pronuncia verte sull’esatta interpretazione dell’art art. 1385 c.c., comma 2 al fine di chiarire se tale disposizione – nella parte in cui fa seguire il gerundio “ritenendo” (laΒ caparra) alla proposizione principale “puΓ² recedere dal contratto” – escluda che la parte non inadempiente possa ritenere laΒ caparraΒ (o, nell’altra costellazione, esigerne il doppio) quando si Γ¨ giΓ  giovata dell’effetto risolutorio attraverso la diffida ad adempiere, cui si sia congiunto l’inutile decorso del termine; in simili circostanze, infatti,non sarebbe piΓΉ possibile esercitare il recesso, in quanto (logicamente ancor prima che giuridicamente) non si puΓ² recedere da un rapporto che si Γ¨ giΓ  risolto.

Al riguardo, la Corte, attestandosi sull’orientamento giΓ  inaugurato dalle SU della Cassazione nella sentenza n. 553Β del 14 gennaio 2009 e cassando la sentenza d’appello senza rinvio, afferma che β€œla connessione che l’art. 1385 c.c., comma 2, istituisce tra l’esercizio del diritto di recesso e la ritenzione (o il pagamento del doppio) dellaΒ caparra Γ¨ di contestualitΓ /successione temporale. Non Γ¨ invece di dipendenza esclusiva delle sorti dellaΒ caparraΒ rispetto al diritto di recesso, che escluda cioΓ¨ ogni altra correlazione della ritenzione (o pagamento del doppio) dellaΒ caparraΒ con altri fenomeni: post hoc, non propter hoc (…)la conclamata poliedricitΓ  funzionale dellaΒ caparraΒ ben puΓ² emergere a questo punto come “limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria all’importo convenzionalmente stabilito in contratto (…). Siffatta pretesa si congiunge cosΓ¬ all’esercizio stragiudiziale del potere di risolvere il contratto attraverso il meccanismo della diffida, seguita dall’inutile decorso del termine, e si sgancia dal recesso che non Γ¨ piΓΉ necessario”.

Pertanto, ne deriva cheβ€œconseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui Γ¨ acceduta la prestazione di unaΒ caparraΒ confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso Γ¨ definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione dellaΒ caparraΒ (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, Γ¨ tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio”.