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La sola vicinitas non basta per impugnare i titoli edilizi
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 7609 del 31.8.2022
Allβesito di una complessa vicenda processuale, in accoglimento di unβopposizione di terzo, il C.d.S. riforma la propria Sentenza con cui aveva annullato un titolo edilizio allβesito del ricorso proposto da alcuni vicini di casa. Nel processo in esame, mediante opposizione di terzo, il soggetto che era contitolare del titolo edilizio annullato, mai evocato nel precedente giudizio, contesta lβammissibilitΓ del ricorso per insussistenza originaria dellβinteresse ad agire.
La descritta vicenda processuale rappresenta con nitore il mutamento della giurisprudenza quanto allβinteresse necessario al fine di proporre un ricorso avverso un titolo edilizio.
La Sentenza dellβAdunanza plenaria n. 3/2022 ha chiarito che la vicinitas (i.e. la vicinanza delle proprietΓ del ricorrente agli immobili asseritamente abusivi) non Γ¨ sufficiente, ma che Γ¨ necessario evidenziare uno specifico interesse a ricorrere radicato dallβeffettiva utilitΓ che la parte ricorrente puΓ² ritrarre dal ripristino dello status quo con la demolizione del manufatto abusivo.
In caso contrario, lβazione giudiziaria si qualifica come meramente emulativa e, come tale, inammissibile.
Afferma, in particolare, la Sezione che va βvalutato caso per caso se lβeventuale annullamento del titolo edilizio possa comportare effetti di riduzione in pristino rispetto all’opera edilizia, che si rivelino concretamente utili per il ricorrente, e non meramente emulativi, non essendo sufficiente la mera finalitΓ demolitoria: l’interesse a ricorrere consiste (deve consistere) in un’utilitΓ ulteriore che il ricorrente mira a conseguire proponendo la sua azione. L’ordinamento non tutela infatti azioni meramente emulative. Si tratta di un principio espressamente enucleato per le azioni a tutela della proprietΓ immobiliare (art. 833 c.c.), che vale (a maggior ragione) per i ricorsi in materia ediliziaβ.
Tanto, poichΓ©, come si Γ¨ detto βla sola vicinitas e lβidentitΓ del contesto territoriale e urbanistico non sono in grado di superare lo scrutinio di ammissibilitΓ con riguardo alla sussistenza di un pregiudizio specifico derivante dallβintervento assentitoβ. Nel caso di specie, il Collegio dichiara, quindi, il ricorso inammissibile poichΓ© non sono stati addotti βelementi per suffragare il quid pluris, rispetto alla mera vicinitas, richiesto per il riconoscimento dellβinteresse ad agireβ e poichΓ© non βrisultano evidenze che dimostrino lβutilitΓ concreta che sarebbe derivata al ricorrente in primo grado dallβeventuale accoglimento del ricorsoβ.
In altri termini, il ricorrente in primo grado non ha fornito elementi di prova concreta circa il vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica