𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟓.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐: La configurabilità dell’aggravante dell’aver agito su cose esposte alla pubblica fede nell’ipotesi di furto di beni incustoditi sotto l’ombrellone

La configurabilità dell’aggravante dell’aver agito su cose esposte alla pubblica fede nell’ipotesi di furto di beni incustoditi sotto l’ombrellone

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#furto #minoratadifesa #pubblicafede #art.624c.p. #art.61n.5c.p. #art.625n.7c.p.

Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 23940 del 08/06/2022 (dep. 22/06/2022)

La Corte di appello di Salerno, confermando la decisione del Tribunale per Minorenni, condannava C.G. alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 300,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato di una borsa e dei valori contenuti al suo interno (tra cui un portafoglio, un orologio d’oro ed un cellulare), lasciati momentaneamente incustoditi dalla legittima proprietaria al di sotto di un ombrellone in spiaggia.

Nel caso di specie la Corte di appello riteneva sussistenti le aggravanti dell’approfittamento di una condizione di minorata difesa, di cui all’articolo 61 n.5 c.p., e dell’aver agito su cose esposte alla pubblica fede, ex art. 625 n.7 c.p.

Avverso tale decisione la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza nella parte relativa alla ritenuta esistenza delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 n. 5 e 625 n. 7 c.p. per difetto di contestazione e manifesta illogicità della motivazione.

Il collegio nega che il ricorso abbia fondamento.

Invero, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la valutazione eseguita dalla Corte di appello sia esente da censure.

Infatti, “con riguardo, in primo luogo, all’ipotesi dell’aggravante dell’avere agito su cose esposte alla pubblica fede, di cui all’art. 625 n. 7 c.p., ha trovato, infatti, applicazione il consolidato principio per cui essa sussiste – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 14305 del 19/03/2008, Navantieri, Rv. 239488-01).

Allo stesso modo, la peculiarità del fatto contestato al C. appare coerente con l‘esegesi espressa dalla medesima di legittimità, “per cui l’aggravante dell’aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, di cui all’art. 61 n. 5), c.p., è integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa (così, tra le altre: Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302-02; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi, Rv. 27687101)”.

\ Get the latest news /