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La configurabilitΓ dellβaggravante dellβaver agito su cose esposte alla pubblica fede nellβipotesi di furto di beni incustoditi sotto lβombrellone
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#furto #minoratadifesa #pubblicafede #art.624c.p. #art.61n.5c.p. #art.625n.7c.p.
Corte di Cassazione, sez. IV penale, n. 23940 del 08/06/2022 (dep. 22/06/2022)
La Corte di appello di Salerno, confermando la decisione del Tribunale per Minorenni, condannava C.G. alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 300,00 di multa, in quanto riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato di una borsa e dei valori contenuti al suo interno (tra cui un portafoglio, un orologio dβoro ed un cellulare), lasciati momentaneamente incustoditi dalla legittima proprietaria al di sotto di un ombrellone in spiaggia.
Nel caso di specie la Corte di appello riteneva sussistenti le aggravanti dellβapprofittamento di una condizione di minorata difesa, di cui allβarticolo 61 n.5 c.p., e dellβaver agito su cose esposte alla pubblica fede, ex art. 625 n.7 c.p.
Avverso tale decisione la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullitΓ della sentenza nella parte relativa alla ritenuta esistenza delle circostanzeΒ aggravantiΒ di cui agli articoli 61Β n. 5 eΒ 625 n. 7 c.p.Β per difetto di contestazione e manifesta illogicitΓ della motivazione.
Il collegio nega che il ricorso abbia fondamento.
Invero, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che la valutazione eseguita dalla Corte di appello sia esente da censure.
Infatti, βcon riguardo, in primo luogo, all’ipotesi dell’aggravante dell’avere agito su cose esposte alla pubblica fede, di cui all’art. 625 n. 7 c.p., ha trovato, infatti, applicazione il consolidato principio per cui essa sussiste – “sub specie” di esposizione della cosa per necessitΓ o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno (cfr., in questi termini, Sez. 5, n. 14305 del 19/03/2008, Navantieri, Rv. 239488-01).
Allo stesso modo, la peculiaritΓ del fatto contestato al C. appare coerente con lβesegesi espressa dalla medesima di legittimitΓ , βper cui l’aggravante dell’aver profittato diΒ circostanzeΒ tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, di cui all’art. 61 n. 5), c.p., Γ¨ integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell’azione criminosa (cosΓ¬, tra le altre: Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302-02; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, Souhi, Rv. 27687101)β.