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La sola vicinitas non basta per impugnare i titoli edilizi

a cura del Cons. Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, sez. IV, Sentenza n. 7609 del 31.8.2022

Allโ€™esito di una complessa vicenda processuale, in accoglimento di unโ€™opposizione di terzo, il C.d.S. riforma la propria Sentenza con cui aveva annullato un titolo edilizio allโ€™esito del ricorso proposto da alcuni vicini di casa. Nel processo in esame, mediante opposizione di terzo, il soggetto che era contitolare del titolo edilizio annullato, mai evocato nel precedente giudizio, contesta lโ€™ammissibilitร  del ricorso per insussistenza originaria dellโ€™interesse ad agire.

La descritta vicenda processuale rappresenta con nitore il mutamento della giurisprudenza quanto allโ€™interesse necessario al fine di proporre un ricorso avverso un titolo edilizio.

La Sentenza dellโ€™Adunanza plenaria n. 3/2022 ha chiarito che la vicinitas (i.e. la vicinanza delle proprietร  del ricorrente agli immobili asseritamente abusivi) non รจ sufficiente, ma che รจ necessario evidenziare uno specifico interesse a ricorrere radicato dallโ€™effettiva utilitร  che la parte ricorrente puรฒ ritrarre dal ripristino dello status quo con la demolizione del manufatto abusivo.

In caso contrario, lโ€™azione giudiziaria si qualifica come meramente emulativa e, come tale, inammissibile.

Afferma, in particolare, la Sezione che va โ€œvalutato caso per caso se lโ€™eventuale annullamento del titolo edilizio possa comportare effetti di riduzione in pristino rispetto all’opera edilizia, che si rivelino concretamente utili per il ricorrente, e non meramente emulativi, non essendo sufficiente la mera finalitร  demolitoria: l’interesse a ricorrere consiste (deve consistere) in un’utilitร  ulteriore che il ricorrente mira a conseguire proponendo la sua azione. L’ordinamento non tutela infatti azioni meramente emulative. Si tratta di un principio espressamente enucleato per le azioni a tutela della proprietร  immobiliare (art. 833 c.c.), che vale (a maggior ragione) per i ricorsi in materia ediliziaโ€.

Tanto, poichรฉ, come si รจ detto โ€œla sola vicinitas e lโ€™identitร  del contesto territoriale e urbanistico non sono in grado di superare lo scrutinio di ammissibilitร  con riguardo alla sussistenza di un pregiudizio specifico derivante dallโ€™intervento assentitoโ€. Nel caso di specie, il Collegio dichiara, quindi, il ricorso inammissibile poichรฉ non sono stati addotti โ€œelementi per suffragare il quid pluris, rispetto alla mera vicinitas, richiesto per il riconoscimento dellโ€™interesse ad agireโ€ e poichรฉ non โ€œrisultano evidenze che dimostrino lโ€™utilitร  concreta che sarebbe derivata al ricorrente in primo grado dallโ€™eventuale accoglimento del ricorsoโ€.

In altri termini, il ricorrente in primo grado non ha fornito elementi di prova concreta circa il vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica