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La valutazione collegiale delle offerte delle gare pubbliche
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Sentenza n. 16 del 14.12.2022
1 – La Sentenza della Plenaria risolve una dibattuta questione in tema di valutazione collegiale delle offerte nelle gare pubbliche.
Il caso Γ¨ relativo a unβofferta valutata con il metodo del cd. confronto a coppie nel quale ciascun commissario mette le offerte dei partecipanti in confronto tra loro individuando, con un coefficiente numerico, il proprio grado di preferenza rispetto ai veri elementi dellβofferta di ogni partecipante. Ai voti cosΓ¬ espressi viene poi applicata una matrice che βrestituisceβ il punteggio finale, complessivo, di ciascuna offerta.
Merita di essere precisato sin dβora che tale metodologia si distingue da quella che prevede lβattribuzione di un voto, motivato, per ciascunβofferta (e per ciascun elemento dellβofferta). In tal caso, il voto non risulta dalla comparazione tra le offerte ma si rapporta a βstandardβ ideali (per chiarire: come i voti scolastici; invece, il metodo del confronto a coppie prevede un punteggio sempre relativo scaturente dal confronto tra le diverse offerte).
Il metodo del confronto a coppie, come rilevato dallβANAC nelle proprie linee guida, si rivela particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte in quanto riduce la necessitΓ di attribuire piΓΉ punteggi discrezionali e le relative motivazioni.
Come meglio si dirΓ in seguito, lβAdunanza plenaria opera una distinzione netta del regime del voto a seconda di quale delle due metodologie venga impiegata.
2 – La questione riguarda la possibilitΓ , per la commissione di gara, di esprimere un voto identico per ciascun commissario nellβambito di una valutazione effettuata mediante il metodo del βconfronto a coppieβ. Tale modalitΓ di espressione del voto, Γ¨ bene chiarirlo sin dβora, evidenzia un accordo preventivo dei commissari che β in sostanza β predeterminano collegialmente il voto individuale da attribuire a ciascuna offerta. Γ, infatti, impossibile che i commissari, – dotati per di piΓΉ di diversa competenza tecnica β nel confrontare i diversi elementi dellβofferta utilizzando criteri e sub criteri assai analitici, esprimano lo stesso grado di preferenza per unβofferta rispetto alle altre.
Per dirla con le parole della Plenaria: βΓ¨ statisticamente impossibile che tre o piΓΉ individui esprimano sempre e invariabilmente il medesimo grado di preferenza, nella comparazione tra due entitΓ , e con riferimento a svariati, e spesso numerosissimi, sub-criteri di valutazioneβ.
3 – Il quesito riguarda, appunto, la possibilitΓ , riconosciuta dallβorientamento maggioritario, di anticipare il meccanismo di sintesi collegiale concordando preventivamente il voto individaule che ciascun commissario andrΓ ad esprimere.
Per tale orientamento maggioritario, Γ¨ persino preferibile che βil concorso delle opinioni dei singoli componenti del collegio opera giΓ nella fase formativa del giudizio, arricchendolo delle opinioni e dellβapporto di ciascun commissario, anzichΓ© sulla base di un meccanismo meramente meccanico ed βesternoβ diΒ reductio ad unitatemΒ di plurimi giudizi individuali anteriormente espressi (Cons. St., sez. III, 24 febbraio 2022, n. 1327)β.
Va detto che tale orientamento tende anche a escludere che lβidentitΓ di valutazioni sia un sicuro sintomo dellβesercizio di una collegialitΓ βpreventivaβ rientrando pur sempre le singole valutazioni nellβampia discrezionalitΓ (tecnica) della commissione, ma, come si Γ¨ detto, tale argomento si risolve in una petizione di principio rispetto alla sostanziale impossibilitΓ che lβattribuzione individuale del voto restituisca, nellβarticolato confronto tra le varie offerte, sempre e comunque lo stesso coefficiente numerico.
Per altro, minoritario, orientamento giurisprudenziale, occorre, invece, procedere alla sintesi collegiale β mediante lβeffettuazione di operazioni matematiche – solo successivamente allβattribuzione βsolitariaβ del voto da parte di ciascun commissario.
4 β La Plenaria, Γ¨ bene chiarirlo, non abbandona lβorientamento maggioritario che viene, anzi, confermato per quanto riguarda la metodologia che si fonda sullβattribuzione di un voto assoluto (ossia parametrato a uno standard ideale). Allβesito di una valutazione collegiale, infatti, βi singoli commissari ben possono ritenere, unanimemente, di assegnare il medesimo coefficiente ad ogni singola offerta, via via che essa viene esaminataβ. Si afferma in proposito che, βin assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi Γ¨ ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individualiβ.
Diversamente, lβorientamento maggioritario Γ¨ sconfessato per quanto riguarda il βconfronto a coppieβ che ha una struttura necessariamente bifasica distinguendosi nettamente βin una prima fase di valutazione individuale e, successivamente, in una seconda fase di valutazione collegialeβ. La preventiva valutazione collegiale, in tal caso, si risolve in una contraddizione rispetto alla relativitΓ del criterio utilizzato che presuppone lβindividualitΓ della valutazione comparativa operata da ciascun commissario.
Al piΓΉ, ci si potrΓ accordare sui criteri qualitativi su cui basare le proprie preferenze, ma il voto deve restare espressione individuale e tanto per non snaturare il senso del metodo del βconfronto a coppieβ che comporta, mediante lβapplicazione di formule matematiche, il raggiungimento di un voto collegiale partendo da diversi voti individuali. Rileva la Plenaria come lβattribuzione di uno stesso punteggio, per ogni criterio e sottocriterio, da parte di ogni commissario βvanificaβ il fondamentale passaggio dal coefficiente individuale di ciascun commissario (prima fase) a quello collegiale della commissione giudicatrice (seconda fase); i due coefficienti sarebbero, infatti, sempre coincidenti.
5 β Interessante Γ¨ notare come il Collegio chiarisca che lβattribuzione delle preferenze in modo individuale non solo deve essere rappresentata nella verbalizzazione, ma anche dallβesito della votazione: la verbalizzazione sarebbe, pur sempre, contraddetta dalla βcoincidenza delle preferenzeβ e βdallβindistinzione dei singoli giudiziβ, statisticamente impossibili, che dimostrerebbero lβelisione di βquella irriducibile individualitΓ che, nella prima fase del βconfronto a coppieβ, deve necessariamente contraddistinguere il giudizio del singolo commissarioβ.
6 β I principi di diritto affermati sono, quindi, i seguenti:
βa)Β nel diritto dei contratti pubblici, i commissari di gara cui Γ¨ demandato il compito di esprimere una preferenza o un coefficiente numerico, quando procedono alla valutazione degli elementi qualitativi dellβofferta tecnica, possono confrontarsi tra loro in ordine a tali elementi prima di attribuire individualmente il punteggio alle offerte, purchΓ© tale confronto non si presti ad una surrettizia introduzione del principio di collegialitΓ , con la formulazione di punteggi precostituitiΒ ex ante, laddove tali valutazioni debbano essere, alla luce del vigente quadro regolatorio, anzitutto di natura esclusivamente individuale;
- b)Β con riferimento al metodo del confronto a coppie, in particolare, lβassegnazione di punteggi tutti o in larga parte identici e non differenziati da parte dei tutti i commissari annulla lβindividualitΓ della valutazione che, anche a seguito della valutazione collegiale, in una prima fase deve necessariamente mantenere una distinguibile autonomia preferenziale nel confronto tra la singola offerta e le altre in modo da garantire lβassegnazione di coefficienti non meramente ripetitivi e il funzionamento stesso del confronto a coppie;
- c)le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga lβautonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza Γ¨ e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazioneβ.