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Il delitto di violenza sessuale puΓ² concorrere formalmente con il delitto di concussione nel caso in cui lβagente abbia abusato della sua qualitΓ e dei suoi poteri.
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#concussione #delittotentato #violenzasessuale #art.56 #art.317c.p. #art.609bisc.p.
Corte di Cassazione, sez. VI penale, sentenza n. 15876 del 24/03/2022 (dep. 26/04/2022).
La Suprema Corte di Cassazione conferma la ricostruzione giurisprudenziale prevalente che ritiene ammissibile il concorso formale tra i reati di violenza sessuale e concussione, di cui agli articoli 609 bis e 317 c.p.
La condotta, in forma tentata, per cui l’imputato aveva riportato la condanna era quella tesa al compimento di atti materiali di contenuto lascivo, diretti in modo non equivoco a costringere la predetta N. a consumare con lui un rapporto sessuale in cambio dell’interessamento, quale Sindaco del Comune di (OMISSIS), per l’assegnazione di una casa popolare al nucleo familiare della persona offesa, non conseguendo il risultato per il diniego da costei opposto.
Tra le principali argomentazioni utilizzate dalla difesa dellβimputato vi era quella con la quale si criticava la sussunzione della condotta dellβagente nellβarticolo 317 c.p. (concussione).
Secondo la tesi difensiva, un corretto inquadramento giuridico della condotta dellβimputato avrebbe, piuttosto, determinato la sussunzione della stessa nellβambito applicativo dellβarticolo 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilitΓ ), attese le modifiche introdotte dalla legge n. 190/2012.
Tuttavia, il collegio, non condividendo la ricostruzione difensiva, ritiene il ricorso manifestamente infondato.
Invero, la corte chiarisce che βa legislazione vigente […] una condotta propriamente costrittiva, tentata o consumata, all’indirizzo della vittima e idonea a sostanziare il reato di violenza sessuale, previsto dall’art. 609-bis c.p., comma 1, appare logicamente incompatibile con il delitto di induzione indebita in forza della radicale antinomia concettuale sussistente tra costrizione e induzione, la prima per definizione capace di annullare quasi completamente la libertΓ della vittima, la seconda compatibile con la permanenza di margini di autodeterminazione nel soggetto passivo (Sez. 3, n. 6741 del 14/12/2017, dep. 2018, L., Rv. 272099).
AltresΓ¬, il collegio rileva che βil reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della qualitΓ e dei poteri del pubblico ufficiale puΓ², infatti, concorrere formalmente con il reato diΒ concussione, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della Pubblica Amministrazione e dalla libertΓ di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale (Sez. 6, n. 8894 del 04/11/2010, dep. 2011, G., Rv. 249652 in fattispecie di induzione di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, da parte di un funzionario comunale addetto al controllo della regolaritΓ delle notifiche dei verbali di contravvenzione da iscrivere al ruolo esattoriale; Sez. 6, n. 9528 del 09/01/2009, Romano e altri, Rv. 243049 in fattispecie analoga di induzione continuata di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, da parte di assistenti della Polizia di Stato in servizio presso l’ufficio stranieri di una Questura), entrambe pronunciate prima delle modifiche introdotte dallaΒ L. n. 190 del 2012β.
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