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Lo stato emotivo della gelosia integra lโ€™aggravante dei futili motivi

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#gelosia #futilimotivi #attenuantigeneriche #art. 61n.1.c.p. #art.62bisc.p.

Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 22211 del 27/04/2022

La Suprema Corte di Cassazione con la decisione in commento, condividendo il dominante orientamento giurisprudenziale, ritiene che la gelosia, per un verso, integri lโ€™aggravante dei motivi futili e, per altro verso, che essa non possa incidere favorevolmente nella quantificazione della pena sub specie di attenuante generica.

La Corte di assise di appello Bologna confermava la decisione resa dal giudice di prime cure, disponendo la pena dellโ€™ergastolo per il delitto di omicidio, aggravato dalla relazione affettiva e sentimentale di F.C., uccisa con ripetuti e violenti colpi al capo con un martello di cucina.

La difesa lamentava lโ€™erroneitร  della sentenza impugnata, nella parte in cui il collegio aveva omesso di applicare le attenuanti generiche. Infatti, la ricostruzione difensiva invocava lโ€™applicazione delle attenuanti generiche, sostenendo che il delitto fosse frutto, da un lato, di un equilibrio psicologico destabilizzato e, dallโ€™altro lato, di uno scatto di gelosia provocato dalla vittima.

Per una migliore comprensione della vicenda, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti della fattispecie concreta. โ€œLa Corte territoriale aveva ricostruito il delitto come frutto di gelosia nei confronti della vittima, preordinato ed eseguito cogliendo di sorpresa la F., crollata a terra dopo il primo colpo inferto con il mattarello e ripetutamente colpita anche a terra, fino a provocare uno sfacelo cranico. Per di piรน, la donna era stata lasciata a terra in un lago di sangue e agonizzante e l’imputato le aveva messo in bocca un fazzoletto, rendendole difficile la respirazione. Erano stati gli operatori del 118 a togliere il fazzoletto dalla bocca della vittima, che era ancora viva al momento del loro intervento.

Sulla base di quanto rinvenuto sul posto dagli inquirenti, era emerso che C. aveva iniziato ad operare per occultare il cadavere (erano stati rinvenuti guanti e sacchi e l’imputato si era cambiato d’abito), salvo rendersi conto che la pattuglia dei Carabinieri che si trovava all’esterno del locale in cui era avvenuta l’aggressione lo avrebbe visto; l’imputato, allora, aveva preparato la versione di un delitto frutto della reazione ad un’aggressione da parte della giovane; ma tale versione era stata smentita dagli esiti della autopsia, che aveva dimostrato che il primo colpo alla testa era stato inferto a sorpresa, senza alcuna difesa da parte della F.โ€

Dalla ricostruzione dei fatti operata dal collegio, รจ possibile desumere lโ€™impossibilitร  di concedere le attuanti generiche, atteso che la violenza e il numero dei colpi inferti dimostrano una condotta โ€œtanto efferata quanto studiataโ€.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione, condividendo il granitico orientamento della giurisprudenza sulla possibilitร  di riconoscere le attenuanti generiche in relazione ad una condotta caratterizzata dallo stato emotivo della gelosia,ย  ritiene che โ€œLa presentazione del motivo dellaย gelosiaย in senso favorevole all’imputato come stato emotivo e passionale che, in qualche modo, puรฒ incidere sulla applicazione delle attenuanti generiche – contrasta con l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimitร  che ritiene, al contrario, che laย gelosiaย integri l’aggravanteย deiย motiviย futiliโ€.