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Iscrizione di ipoteca, ai sensi dellโ€™articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973, e riparto di giurisdizione

a cura dellโ€™Avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 10773/2019

La decisione in commento, avallando il consolidato orientamento giurisprudenziale, chiarisce che sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca immobiliare, nellโ€™ipotesi di natura tributaria dei crediti garantiti dallโ€™ipoteca.

Preliminarmente, occorre principiare dallโ€™articolo 2 del D.lgs. n. 546/1992, il quale chiarisce che il giudice tributario รจ fornito di giurisdizione in โ€œ[…] tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchรฉ gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Appartengono altresรฌ alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitร  di una stessa particella, nonchรฉ le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitร  immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti allโ€™imposta o al canone comunale sulla pubblicitร  e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacitร  delle persone, diversa dalla capacitร  di stare in giudizio.

Dunque, il menzionato addentellato normativo dava origine ad un contrasto interpretativo in merito allโ€™individuazione del giudice fornito di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione ipoteca immobiliare. Questโ€™ultima, disciplinata dallโ€™articolo 77 del D.P.R. 602/1973, rappresenta un diritto reale di garanzia su bene altrui, a cui lโ€™Amministrazione finanziaria ricorre al fine di vedersi garantita rispetto ad un credito che vanta nei confronti di un contribuente.

La perplessitร  circa il riparto di giurisdizione tra il giudice tributario e il giudice ordinario era sottesa alla facoltร  dellโ€™Amministrazione finanziaria di utilizzare tale diritto di garanzia anche per garantire crediti non tributari.

Ciรฒ ha condotto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ad esprimere il seguente principio di diritto: โ€œLe controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui

l’Amministrazione finanziaria puรฒ ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale”.

Da tale arresto รจ desumibile, a contrario, il principio secondo il quale nel caso in cui il credito garantito dallโ€™ipoteca non abbia natura tributaria, il giudice fornito di giurisdizione sarร  individuato nel giudice ordinario.