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Non basta l’analisi delle urine per provare l’uso di stupefacenti (in tema di omicidio stradale)

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#omicidiostradale #circostanzaaggravante #art.589bisc.p. #art.589comma2bisc.p

Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 48632 del 22/12/2022

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia in commento condivide il granitico orientamento giurisprudenziale in materia di omicidio stradale secondo cui Γ¨ escluso che lo stato di alterazione possa essere dimostrato solo attraverso l’esame delle urine.

Nello specifico il collegio cassa con rinvio la sentenza del giudice di secondo grado, in quanto, contrariamente al giudice distrettuale, non ritiene sussistente la fattispecie circostanziata di cui all’articolo 589 bis c.p. per il mero fatto che l’esame tossicologico delle urine dell’imputato abbia avuto esito positivo.

La Corte di Cassazione chiarisce che il dato della presenza di tracce di stupefacente nelle urine deve necessariamente essere attualizzato al momento della condotta, mediante la valorizzazione di eventuali indici sintomatici (pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish).

Il collegio sostiene che β€œ[…] il mero dato delle urine non consente, da solo, di esprimere un giudizio di attualitΓ  della condizione di alterazione per l’assunzione pregressa di sostanze stupefacenti, proprio per l’impossibilitΓ  di misurarne la quantitΓ  e l’epoca di assunzione della sostanza drogante […].

Orbene, nel caso di specie la sentenza del giudice distrettuale appare, pertanto, illogica, in quanto, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie circostanziata di cui all’articolo 589 bis, comma 2, c.p., l’esame diagnostica delle urine associata ad una condotta di guida spericolata. La motivazione del giudice di secondo grado si caratterizza da un deficit, tale β€œ […] da non consentire il superamento del vaglio di logicitΓ , atteso che, in assenza della valorizzazione degli elementi sintomatici inerenti alla persona del conducente, direttamente percepiti dal personale di PG ed eventualmente indicati nel verbale di accertamento, la mera condotta di guida del A.A., improntata ad una velocitΓ  particolarmente elevata, ma priva di profili di abnormitΓ , costituisce un dato del tutto neutro, in quanto equivoco e dal significato non concludente ai fini dell’accertamento dello stato di alterazione del conducente”.

Β Per questo motivo la Corte di Cassazione annulla la sentenza con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello. Β