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Se la domanda non Γ¨ accettata dalla piattaforma informatica, va prorogato il termine Se la domanda non Γ¨ accettata dalla piattaforma informatica, va prorogato il termine.

a cura del Cons. Luca Cestaro

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T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, Sent. n. 7202 del 21/11/2022

Un’azienda prova a caricare sull’apposita piattaforma informatica (MEPA) la propria offerta per partecipare a una gara d’appalto nei termini. Il sistema, tuttavia, va in blocco per un accertato malfunzionamento e viene ripristinato a soli tre minuti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Cionondimeno, l’impresa – che pure ha segnalato tempestivamente il guasto – viene esclusa dalla gara.

Tale modus procedendi Γ¨ stigmatizzato dal T.A.R. partenopeo che rammenta come l’art. 79, co. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica, imponga alla stazione appaltante l’adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la regolaritΓ  della procedura, tra cui la sospensione o proroga del termine.

La prima Sezione del TA.R. Campania chiarisce, aderendo alla costante giurisprudenza in merito, che non puΓ² essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, senza, tuttavia, riuscire a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2019 n. 7922). Nel medesimo senso si Γ¨ statuito che β€œse rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2020 n. 86; Cons. Stato, sez. VI, 30/6/2021 n. 4918)”.

In tal senso, fermo rimanendo l’obbligo di diligenza degli operatori economici che partecipano alla gara, il principio di autoresponsabilitΓ  β€œnon puΓ² considerarsi assoluto, essendo inevitabilmente condizionato dalla idoneitΓ  delle piattaforme informatiche predisposte dalla amministrazione, al fine di assicurare il regolare e tempestivo inoltro delle domande da parte dei candidati; il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, ora codificato nell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e s.m.i., induce a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove, nello svolgimento delle operazioni di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, il candidato incontri ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2021 n. 4917)”.