ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ ππ’π―π’π₯π πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Iscrizione di ipoteca, ai sensi dellβarticolo 77 del D.P.R. n. 602/1973, e riparto di giurisdizione
Iscrizione di ipoteca, ai sensi dellβarticolo 77 del D.P.R. n. 602/1973, e riparto di giurisdizione
a cura dellβAvvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 10773/2019
La decisione in commento, avallando il consolidato orientamento giurisprudenziale, chiarisce che sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca immobiliare, nellβipotesi di natura tributaria dei crediti garantiti dallβipoteca.
Preliminarmente, occorre principiare dallβarticolo 2 del D.lgs. n. 546/1992, il quale chiarisce che il giudice tributario Γ¨ fornito di giurisdizione in β[…] tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonchΓ© gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Appartengono altresΓ¬ alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitΓ di una stessa particella, nonchΓ© le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitΓ immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti allβimposta o al canone comunale sulla pubblicitΓ e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacitΓ delle persone, diversa dalla capacitΓ di stare in giudizio.
Dunque, il menzionato addentellato normativo dava origine ad un contrasto interpretativo in merito allβindividuazione del giudice fornito di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione ipoteca immobiliare. Questβultima, disciplinata dallβarticolo 77 del D.P.R. 602/1973, rappresenta un diritto reale di garanzia su bene altrui, a cui lβAmministrazione finanziaria ricorre al fine di vedersi garantita rispetto ad un credito che vanta nei confronti di un contribuente.
La perplessitΓ circa il riparto di giurisdizione tra il giudice tributario e il giudice ordinario era sottesa alla facoltΓ dellβAmministrazione finanziaria di utilizzare tale diritto di garanzia anche per garantire crediti non tributari.
CiΓ² ha condotto la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ad esprimere il seguente principio di diritto: βLe controversie aventi ad oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili, cui
l’Amministrazione finanziaria puΓ² ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario in ragione della natura tributaria dei crediti garantiti dall’ ipoteca, senza che possa avere rilievo la destinazione dei beni a fondo patrimoniale”.
Da tale arresto Γ¨ desumibile, a contrario, il principio secondo il quale nel caso in cui il credito garantito dallβipoteca non abbia natura tributaria, il giudice fornito di giurisdizione sarΓ individuato nel giudice ordinario.