๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: ๐๐ฅ๐ฅ๐ ๐๐๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ง๐ข๐ญ๐ ๐ฅโ๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐๐๐ซ๐๐ฆ๐๐ง๐ญ๐จ ๐๐ซ๐ข๐ฆ๐ข๐ง๐จ๐ฌ๐จ ๐๐๐ฅ ๐๐. โ๐ฌ๐๐ฅ๐ฎ๐ญ๐จ ๐ซ๐จ๐ฆ๐๐ง๐จโ
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a cura del Cons. Luca Cestaro
1 โ Nel corso di una manifestazione pubblica, alcuni dei presenti eseguivano il โsaluto romanoโ.
Dopo essere stati assolti in primo grado, gli imputati venivano condannati in secondo grado per il reato di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952 (โchiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste รจ punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 516โ).
2 โ La prima questione dibattuta in giurisprudenza per cui si richiede lโintervento delle Sezioni Unite รจ relativa alla natura di reato di pericolo astratto o concreto del reato in questione.
Lโorientamento maggioritario รจ nel senso che si tratti di reato di pericolo concreto; la fattispecie non sanzionerebbe, quindi, โle manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sรฉ, attese le libertร garantite dall’art. 21 Cost.โ, ma soltanto quelle esternazioni che โpossano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesiโ (Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016). Lโorientamento minoritario, per cui si tratterebbe di un reato di pericolo astratto che non richiede lโesame della pericolositร concreta della condotta, รจ pure richiamato dalla Sezione che rileva come, in ogni caso, tale opzione ermeneutica dovrebbe essere inquadrata negli insegnamenti della Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi ha, in merito, piรน volte ribadito che simili fattispecie sono compatibili con i principi costituzionali solo allorchรจ siano rinvenibili elementi che consentano di ritenere dotate di attitudine offensiva le condotte illecite; in particolare, โoccorre verificare se il fatto concreto possieda tali connotazioni di offensivitร , tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizza il comportamento criminoso dell’imputato, valutato secondo una prospettiva ex anteโ.
3 โ La seconda questione รจ relativa al rapporto di specialitร tra la fattispecie appena descritta e quella di cui all’art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (la norma incrimina le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano nell’attualitร idee discriminatorie o razziste). Per un primo orientamento, le manifestazioni evocative del partito fascista non costituirebbero che una specificazione di quelle genericamente discriminatorie; per un secondo orientamento, invece, le due fattispecie non sarebbero in un rapporto di continenza, avendo un diverso ambito applicativo.
Non resta che attendere le risposte delle SS.UU.