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Sulle condizioni del diritto di accesso alle âfontiâ giornalistiche della RAI
a cura del Cons. Luca Cestaro
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T.A.R. del Lazio, Roma, Sentenza n. 7333 del 18.6.2021
Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 2655 dellâ11.4.2022
1 â Un avvocato, ritenendosi diffamato da un servizio giornalistico della trasmissione âReportâ, chiede alla RAI lâaccesso ad alcuni atti propedeutici al confezionamento del servizio medesimo. In particolare, il ricorrente aveva chiesto lâaccesso alla corrispondenza intrattenuta tra i giornalisti e gli enti pubblici e privati che avrebbero fornito i documenti alla base del servizio. Il caso Ú stato oggetto di una consistente attenzione mediatica e la rilevanza del tema Ú dimostrata anche dallâintervento in giudizio del sindacato dei giornalisti della RAI.
2 â Il TAR del Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso affermando alcuni interessanti principi in tema di accesso.
In primo luogo, si era respinta la pretesa relativa allâaccesso civico in quanto lâart. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 esclude espressamente da tale disciplina le società quotate tra le quali Ú compresa la RAI.
In secondo luogo, si Ú confermato lâassoggettamento della RAI al diritto di accesso cd. documentale (tradizionale) di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 che comprende espressamente i âgestori di pubblici serviziâ. Si rileva come la RAI, âpur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nellâindisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestitoâ. La RAI, peraltro, Ú di proprietà pubblica ed Ú la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, circostanze che ulteriormente confermano la sua qualità di âgestore di pubblico servizioâ, soggetto passivo del diritto di accesso documentale ai sensi dellâart. 23 della L. 241/1990.
In terzo luogo, il Tribunale capitolino ritiene sussistente lâinteresse qualificato allâaccesso e, inoltre, afferma che i documenti richiesti rientrano nellâobbligo di ostensione poiché: da un lato, la rappresentazione di notizie operata allâinterno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI rientra nellâ âinformazione pubblicaâ e, quindi, nellâambito del di servizio pubblico radiotelevisivo del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticità e lâimparzialità dellâinformazione; dallâaltro, âlâattività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta allâacquisizione, alla raccolta e allâelaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazioneâ.
3 â Il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza del T.A.R. del Lazio confermando, tuttavia, gli aspetti giuridici più controversi.
Quanto allâesclusione delle società quotate dallâaccesso civico, il Supremo consesso ritiene manifestamente infondate le ragioni di incostituzionalità addotte dal ricorrente.
Non sussiste alcun vizio di disparità di trattamento e irragionevolezza in quanto la limitazione soggettiva riguarda le società pubbliche che âhanno emesso strumenti quotatiâ; essesi trovano in una posizione evidentemente differenziata avendo dovuto il legislatore prendere in considerazione gli âulteriori interessi di tutela del mercatoâ. Neppure sussiste contrarietà al principio di buon andamento di cui allâart. 97 Cost. in quanto le società quotate soggiacciono a specifici obblighi informativi e tanto vale a maggior ragione per la RAI che ne ha anche di ulteriori disposti dal contratto di servizio.
4 – Quanto allâassoggettamento della RAI allâaccesso documentale ai sensi della L. 241/1990, la Sezione conferma che la realizzazione dei servizi giornalistici costituisce attività ricompresa nellâambito del servizio pubblico e, in quanto tale, soggetta allâaccesso. Il Collegio respinge, altresì, la tesi secondo cui i documenti preparatori dei servizi giornalisti sarebbero meri âinterna corporisâ non ostensibili: lâampia nozione di documento amministrativo offerta dalla lett. d), comma 1, dellâart. 22, l. 241/1990 ricomprende senzâaltro anche i documenti âpreparatoriâ di cui si discute (âper âdocumento amministrativoâ, si intende âogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzialeâ).
5 â Il Consiglio di Stato, poi, accoglie lâappello (e nega, quindi, lâaccesso) in relazione a un profilo concreto ossia allâinsufficiente prospettazione nellâoriginaria istanza di un interesse qualificato. Ã, infatti, insufficienteâil generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. Nella fattispecie se Ú evidente il nesso di strumentalità tra lâaccesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dellâonore dellâistante e del suo studio, non si spiega nellâistanza quale nesso di strumentalità sussista tra lâaccesso ai documenti preparatori e la lesione dellâonore paventato dallâistante, considerato che si tratta di documentazione, che non Ú stata diffusa allâesternoâ.
In sostanza, lâaccesso alle âfontiâ giornalistiche di cui si discute, astrattamente ammissibile, deve, tuttavia, fondarsi su una prospettazione che evidenzi la sussistenza di un interesse qualificato riferibile, nello specifico, ai documenti preparatori piuttosto che, in generale, al servizio giornalistico che Ú,di per sé, pubblico.