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Il difetto di motivazione del deliberato del C.S.M. sulla nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione

a cura del Cons. Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 268 del 14.1.2022

  1. Sebbene oggetto di polemiche (non sempre commendevoli), la Sentenza del Consiglio di Stato sulla nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione presenta numerosi profili di interesse quanto alla sindacabilitร  dellโ€™attivitร  discrezionale e tecnico-discrezionale sottesa al potere di nomina del C.S.M. (e, piรน in generale, delle Pubbliche Amministrazioni).
  2. Il primo aspetto di sicuro interesse รจ nella efficacia degli atti di โ€œautovincoloโ€ con cui lโ€™amministrazione (in questo caso, il C.S.M.) pone dei criteri per lโ€™esercizio della futura discrezionalitร . In simili casi, sempre che sia assente un potere propriamente regolamentare (come tale previsto da una norma primaria), gli atti che definiscono lโ€™autovincolo hanno, non giร  lโ€™effetto di introdurre norme (la cui violazione integrerebbe violazione di legge), ma quello di definire criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalitร . Simili criteri possono essere derogati dagli atti applicativi in quanto, promanando dallo stesso organo, essi sono pari ordinati allโ€™atto generale che li ha previsti; tuttavia, il discostamento โ€œva di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciรฒ non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non giร  di violazione di leggeโ€.
  3. Applicati tali principi alla delibera di nomina del Primo Presidente in rapporto al testo unico della dirigenza giudiziaria (che รจ appunto lโ€™atto generale di autovincolo adottato dal C.S.M.), la Sezione rileva come il candidato ritenuto subvalente avesse una anzianitร  significativamente maggiore del nominato nellโ€™esercizio delle funzioni di legittimitร  (veniticinque a fronte di tredici anni) e anche quale componente delle Sezioni Unite. Il superamento di tali elementi, specificamente valorizzati dal testo unico della dirigenza giudiziaria, avrebbe richiesto un maggiore sforzo motivazionale in capo al C.S.M. che, nel ritenere non dirimenti tali pur specifici criteri, ha fatto riferimento a circostanze giudicate โ€œaspecifiche e astratteโ€, โ€œnon in grado di fornire spiegazione concreta e circostanziata della ragione per cui esperienze (cosรฌ consistentemente) diverse possano ritenersi sostanzialmente equivalentiโ€.

Al di lร  del merito della questione, che certo vede contrapposti candidati eccellenti, interessa notare come il sindacato svolto dal giudice amministrativo si sia svolto secondo i tradizionali canoni che accompagnano il rilievo del vizio dellโ€™eccesso di potere.

Il Consiglio di Stato, in merito, rammenta che il C.S.M. รจ un organo di rilievo costituzionale cui solo spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, nonchรฉ le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (ex art. 105 Cost.) per garanzia dellโ€™indipendenza dellโ€™ordine giudiziario; esso รจ, per quel che riguarda il potere di nomina (o piรน precisamente per il conferimento di incarichi direttivi), titolare di unโ€™ampia discrezionalitร , il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimitร  del giudice amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietร  o difetto di motivazione, senza alcun apprezzamento che sconfini nella valutazione di opportunitร , convenienza o condivisibilitร  della scelta. Come si รจ detto, nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto la sussistenza di un conclamato vizio di motivazione.

  1. Lโ€™annullamento giurisdizionale, peraltro, preserva la residua azione del C.S.M. Difatti, โ€œlโ€™annullamento degli atti non esautora il Consiglio Superiore della Magistratura dallโ€™esercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in particolare – nel caso di specie – di conferire gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, comportando invece lโ€™obbligo di riprovvedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato lโ€™annullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalitร  delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altriโ€.