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Il valore probatorio della quantitร  minima nel reato di spaccio

Cassazione penale n. 43262 del 22.10.2019
il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 non puรฒ di per sรฉ solo costituire prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, ma puรฒ comunque legittimamente concorrere a fondare tale conclusione ove considerato unitamente ad altri elementi (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726). Un tale dato, infatti, si รจ aggiunto, non vale ad invertire l’onere della prova a carico dell’imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza ad un uso non esclusivamente personale, restando sempre a carico del giudice l’onere di globalmente valutare appunto, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalitร  di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalitร  esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, P.M. in proc. Delugan, Rv. 242923).
Fattispecie in cui l’imputato era privo di strumenti atti alla divisione delle dosi e non erano state acquisite altre prove nel senso della destinazione allo spaccio del quantitativo, superiore al limite, ma non elevato di hashish (quasi 12 grammi con 1,3 grammi di principio attivo). Neppure il darsi alla fuga รจ stato ritenuto indizio conclusivo, in quanto le serie conseguenze sanzionatorie, sul piano amministrativo, costituiscono una ragionevole spiegazione della fuga.