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La clausola “claims made” non rende atipico il contratto di assicurazione

Cassazione civile sez. III, 13/11/2019 n.29365
Conferma che le clausole “claims made” non rendono atipico il contratto di assicurazione contro i danni e sono, quindi, soggette alla verifica di corrispondenza con il tipo contrattuale di cui all’art. 1322 co. 1 c.c. e non al controllo di meritevolezza del contratto atipico di cui all’art. 1322 co.2 c.c.*Il contratto di assicurazione per responsabilitΓ  civile con clausola claims made (a richiesta fatta) Γ¨ caratterizzato dalla circostanza che la copertura Γ¨ condizionata alla denuncia nel sinistro nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose); viceversa, secondo lo schema denominato β€œinsorgenza del dannoβ€œ, sul quale Γ¨ basato il modello codicistico (artt. 1917 c.c. e ss.), la copertura opera in relazione a tutte le condotte (foriere di richieste risarcitorie) insorte nel periodo di durata del contratto.**
“Il modello di assicurazione della responsabilitΓ  civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., Γ¨ riconducibile ai tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non Γ¨ soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessitΓ , comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale; tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceitΓ  e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato puΓ² esplicarsi, in termini di effettivitΓ , su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22437 del 24/09/2018; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez. U, Sentenza n. 9140 del 06/05/2016)”