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La valutazione discrezionale alla base dell’acquisizione sanante

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV – Sentenza 31 ottobre 2019, n. 7449
La valutazione discrezionale sottesa al provvedimento di acquisizione sanante (ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001) รจ – come precisato da C. Cost. 71/2015 – qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo. Piรน in particolare, ad avviso della Consulta, qui non si tratta soltanto โ€œdi valutare genericamente una eccessiva difficoltร  od onerositร  delle alternative a disposizione dellโ€™amministrazione, secondo un principio giร  previsto dallโ€™art. 2058 cod. civ.โ€ bensรฌ di accertare che lโ€™acquisizione sanante sia effettivamente lโ€™extrema ratio per la soddisfazione di โ€œattuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblicoโ€; dunque puรฒ essere adottata โ€œsolo quando siano stati escluse, allโ€™esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietร .
Tale valutazione – implicante una complessa valutazione di soluzioni alternative per il soddisfacimento del pubblico interesse e la conseguente ponderazione di interessi contrapposti – non puรฒ spettare al dirigente regionale, ma รจ competenza dell’organo di piรน alto livello politico amministrativo, ossia alla Giunta regionale.