π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ— π§π¨π―πžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—: La valutazione discrezionale alla base dell’acquisizione sanante

La valutazione discrezionale alla base dell’acquisizione sanante

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV – Sentenza 31 ottobre 2019, n. 7449
La valutazione discrezionale sottesa al provvedimento di acquisizione sanante (ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001) Γ¨ – come precisato da C. Cost. 71/2015 – qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo. PiΓΉ in particolare, ad avviso della Consulta, qui non si tratta soltanto β€œdi valutare genericamente una eccessiva difficoltΓ  od onerositΓ  delle alternative a disposizione dell’amministrazione, secondo un principio giΓ  previsto dall’art. 2058 cod. civ.” bensΓ¬ di accertare che l’acquisizione sanante sia effettivamente l’extrema ratio per la soddisfazione di β€œattuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”; dunque puΓ² essere adottata β€œsolo quando siano stati escluse, all’esito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietΓ .
Tale valutazione – implicante una complessa valutazione di soluzioni alternative per il soddisfacimento del pubblico interesse e la conseguente ponderazione di interessi contrapposti – non puΓ² spettare al dirigente regionale, ma Γ¨ competenza dell’organo di piΓΉ alto livello politico amministrativo, ossia alla Giunta regionale.