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La valutazione discrezionale alla base dell’acquisizione sanante
CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE IV – Sentenza 31 ottobre 2019, n. 7449
La valutazione discrezionale sottesa al provvedimento di acquisizione sanante (ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001) Γ¨ – come precisato da C. Cost. 71/2015 – qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo. PiΓΉ in particolare, ad avviso della Consulta, qui non si tratta soltanto βdi valutare genericamente una eccessiva difficoltΓ od onerositΓ delle alternative a disposizione dellβamministrazione, secondo un principio giΓ previsto dallβart. 2058 cod. civ.β bensΓ¬ di accertare che lβacquisizione sanante sia effettivamente lβextrema ratio per la soddisfazione di βattuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblicoβ; dunque puΓ² essere adottata βsolo quando siano stati escluse, allβesito di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati, altre opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, e non sia ragionevolmente possibile la restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietΓ .
Tale valutazione – implicante una complessa valutazione di soluzioni alternative per il soddisfacimento del pubblico interesse e la conseguente ponderazione di interessi contrapposti – non puΓ² spettare al dirigente regionale, ma Γ¨ competenza dell’organo di piΓΉ alto livello politico amministrativo, ossia alla Giunta regionale.