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La Cassazione sulla funzione dell’assegno divorzile

Cassazione n. 27771 del 30 ottobre 2019 sulla funzione dell’assegno divorzile (conf. SS.UU. 18287 dell’11 luglio 2018):
Nella commisurazione dell’assegno non ha (piΓΉ) valore dirimente il tenore di vita endoconiugale, ma il ruolo e il contributo fornito dal coniuge economicamente piΓΉ debole alla formazione del patrimonio familiare e personale degli ex coniugi.
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Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilitΓ  di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.
Il giudizio dovrΓ  essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchΓ© di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’etΓ  dell’avente diritto.
Infatti all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietΓ , e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensΓ¬ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piΓΉ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.