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La Corte Costituzionale sul caso Cappato e DJ Faboย 

Lโ€™#incostituzionalitร ย del reato diย #aiutoย alย #suicidioย (in limitate ipotesi)*ย โ˜๐Ÿป

Corte Costituzionale, Sentenza n. 242 del 24 settembre – 22 novembre 2019
La tutela del diritto alla vita, ai sensi degli artt. 2 Cost., 2 e 8 CEDU, non implica che si debba riconoscere il diritto al suicidio (e quindi a scriminare la condotta di chi lo agevola); anzi, si tratta di norme che impongono di tutelare la vita, specialmente quella dei soggetti deboli e vulnerabili, che lโ€™ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio.
Rientra, invece, nel diritto alla salute, allโ€™autodeterminazione e al โ€œconsenso informatoโ€ (artt. 2, 13, 32 Cost.) la possibilitร  di rifiutare di essere mantenuti in vita artificialmente qualora la persona sia: a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoliยป (ordinanza n. 207 del 2018). Allโ€™uopo, la L. n. 219/2017 consente di interrompere il trattamento su richiesta dei pazienti โ€œcapaci di agireโ€ e impone al medico di ยซrispettare la volontร  espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimoยป, rimanendo, ยซin conseguenza di ciรฒ, [โ€ฆ] esente da responsabilitร  civile o penaleยป (art. 1, comma 6).
La legislazione non consente allo stato al medico (e ad altri individui) di determinare la morte di un individuo che pure chieda di mettere fine alla propria vita (cd. aiuto al suicidio) e, tuttavia, la Corte Costituzionale con la citata ordinanza n. 207 del 2018 ha rilevato che, in presenza delle condizioni sopra indicate (a,b, c, d), non sia nรฉ ragionevole nรฉ conforme agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione negare la possibilitร  che lโ€™individuo chieda di porre termine alla propria vita anzichรฉ limitarsi a chiedere lโ€™interruzione del trattamento (es. nutrizione forzata). La mera interruzione del trattamento, infatti, porterebbe allo stesso esito fatale, ma con sofferenze ben maggiori (โ€œse chi รจ mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale รจ considerato dallโ€™ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite lโ€™interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con lโ€™aiuto di altriโ€). Si รจ quindi rivolto un monito al legislatore perchรฉ introducesse una disciplina specifica che, alle descritte condizioni, consenta di porre fine alla vita di chi ne faccia richiesta (sempre ordinanza n. 207/2008).
La Corte rileva, quindi, che tale monito non รจ stato colto dal legislatore e che, pertanto, si debba procedere a rimuovere la porzione di disciplina positiva che contrasta con i principi indicati.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara lโ€™incostituzionalitร  dellโ€™art. 580 cod. pen. (reato di aiuto al suicidio), per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilitร  di chi, con le modalitร  previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 โ€“ ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalitร  equivalenti nei sensi dianzi indicati โ€“, agevola lโ€™esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalitร  di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.