π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ 𝟐 ππ’πœπžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—: L’annullamento del provvedimento e il danno da perdita di chance

L’annullamento del provvedimento e il danno da perdita di chance

#RISARCIMENTO #INTERESSE LEGITTIMO #SPETTANZABENEDELLAVITA #CHANCE

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐒𝐠π₯𝐒𝐨 𝐝𝐒 π’π­πšπ­π¨, 𝐬𝐞𝐳. 𝐕, 𝐧. πŸ•πŸ—πŸ•πŸ• 𝐝𝐞π₯ 𝟐𝟐 π§π¨π―πžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—

Il Consiglio di Stato riafferma che l’annullamento dell’atto per vizi formali o afferenti al difetto di istruttoria e alla carenza motivazionale, non consente di ritenere dimostrata la β€œspettanza del bene della vita” necessaria per riconoscere il risarcimento. L’annullamento, infatti, β€œnon elimina nΓ© riduce” il potere di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e, anzi, lascia ampio spazio in merito all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si Γ¨ accertata l’illegittimitΓ , sicchΓ© non puΓ² ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale.

Nel caso di richiesta diΒ risarcimentoΒ del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento Γ¨ subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione.

Neppure puΓ² essere riconosciuto il danno da perdita di chance in mancanza della prova che il risultato utile sarebbe stato non semplicemente possibile, ma probabile, secondo una percentuale almeno pari al cinquanta per cento (applicazione del canone del β€œpiΓΉ probabile che non”).