ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ π ππ’πππ¦ππ«π ππππ: L’annullamento del provvedimento e il danno da perdita di chance
L’annullamento del provvedimento e il danno da perdita di chance
#RISARCIMENTO #INTERESSE LEGITTIMO #SPETTANZABENEDELLAVITA #CHANCE
ππ¨π§π¬π’π π₯π’π¨ ππ’ πππππ¨, π¬ππ³. π, π§. ππππ πππ₯ ππ π§π¨π―ππ¦ππ«π ππππ
Il Consiglio di Stato riafferma che lβannullamento dellβatto per vizi formali o afferenti al difetto di istruttoria e alla carenza motivazionale, non consente di ritenere dimostrata la βspettanza del bene della vitaβ necessaria per riconoscere il risarcimento. Lβannullamento, infatti, βnon elimina nΓ© riduceβ il potere di provvedere in ordine allo stesso oggetto dellβatto annullato e, anzi, lascia ampio spazio in merito allβamministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si Γ¨ accertata lβillegittimitΓ , sicchΓ© non puΓ² ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale.
Nel caso di richiesta diΒ risarcimentoΒ del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il risarcimento Γ¨ subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dellβagire illegittimo della pubblica amministrazione.
Neppure puΓ² essere riconosciuto il danno da perdita di chance in mancanza della prova che il risultato utile sarebbe stato non semplicemente possibile, ma probabile, secondo una percentuale almeno pari al cinquanta per cento (applicazione del canone del βpiΓΉ probabile che nonβ).