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Morte del lavoratore per le pessime condizioni del veicolo dell’impresa

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Il lavoratore, alla guida di un furgone fornito dalla ditta per cui lavorava, per una propria distrazione, sbandava in curva invadendo la corsia di emergenza; il tentativo di rimettere il veicolo in carreggiata, peraltro, falliva in quanto il pessimo stato dei pneumatici causava la perdita di controllo del mezzo con esiti fatali.

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La Corte fa applicazione dei principi di cui alla Sentenza a SS.UU. n.38343/2014 (Thyssenkrupp) e ribadisce che in tema di prevenzione antinfortunistica, perchรฉ la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalitร  tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, รฉ necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

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Nel caso di specie, l’infortunio รจ avvenuto mentre il lavoratore era impegnato in un’attivitร  propria delle mansioni a lui affidate, essendo alla guida di un autocarro che non aveva i requisiti di sicurezza: pertanto, alla luce dei richiamati principi, a nulla rileva che egli abbia agito in modo imprudente, non avendo avuto tale comportamento alcuna portata interruttiva fra la violazione della condotta omissiva addebitata alla ricorrente e l’evento mortale. In realtร  i motivi proposti investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione, ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimitร  non รจ quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilitร  delle fonti di prova, bensรฌ di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata รจ enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poichรฉ i Giudici di merito sono pervenuti alle ricostruzioni dei fatti, descritti al paragrafo 2. della premessa in fatto, attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalitร , e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietร  o di manifesta illogicitร  e perciรฒ insindacabili in questa sede. Ciรฒ si desume, in particolare, dalla esaustiva motivazione del giudice di primo grado, richiamata e condivisa dalla Corte d’appello, in cui afferma la non sostenibilitร  dei rilievi del CT tecnico di difesa, il quale peraltro non risulta aver mai visionato i luoghi e il mezzo e ha sostenuto la tesi della limite di tollerabilitร  dello spessore degli pneumatici, senza alcun elemento argomentativo idoneo a confutare la tesi del CT del PM che ha, invece, obiettivamente riscontrato una minore ampiezza dei battistrada, rispetto a quanto previsto nella carta di circolazione e ha individuato tale circostanza, insieme al pessimo stato di usura e cristallizzazione, come quella che ha compromesso la manovra reattiva del conducente, che con prontezza aveva cercato di rimettere il mezzo sulla carreggiata, determinando cosรฌ la perdita di controllo del mezzo e gli esiti letali del sinistro.

Coerentemente i Giudici di merito hanno valutato che, qualora la Scaglione avesse dotato il proprio dipendente di un mezzo regolare e conforme alle prescrizioni normative, munito di pneumatici conformi e in buono stato di manutenzione, con una positiva revisione da parte della motorizzazione, l’evento non si sarebbe determinato o comunque avrebbe avuto effetti meno gravi.