π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ— ππ’πœπžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—: Contratto con se stesso e presunzione del conflitto di interessi

Contratto con se stesso e presunzione del conflitto di interessi

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π‚π¨π«π­πž 𝐝𝐒 π‚πšπ¬π¬πšπ³π’π¨π§πž, 𝐬𝐞𝐳. π•πˆ 𝐜𝐒𝐯𝐒π₯𝐞, 𝐨𝐫𝐝𝐒𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐧. πŸπŸ—πŸ—πŸ“πŸ— 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ— π§π¨π―πžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—

L’art. 1395 c.c. (contratto con se stesso) reca una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilitΓ  fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante.

L’autorizzazione, peraltro, non puΓ² essere generica e deve, quindi, precisare in maniera adeguata gli elementi negoziali tra cui il prezzo e la dimostrazione delle condizioni suindicate grava sul rappresentante per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto.