ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ π ππ’πππ¦ππ«π ππππ: Contratto con se stesso e presunzione del conflitto di interessi
Contratto con se stesso e presunzione del conflitto di interessi
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Lβart. 1395 c.c. (contratto con se stesso) reca una presunzione iuris tantum di conflitto di interessi superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire lβautorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilitΓ fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante.
Lβautorizzazione, peraltro, non puΓ² essere generica e deve, quindi, precisare in maniera adeguata gli elementi negoziali tra cui il prezzo e la dimostrazione delle condizioni suindicate grava sul rappresentante per via del ruolo attivo che egli assume nella fase prodromica del contratto.