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L’atto amministrativo informatico: l’algoritmo e il procedimento amministrativoΒ
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La pillola di diritto del 16 dicembre 2019
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Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 8472 del 13 dicembre 2019
Nel caso in cui la decisione (relativa a una procedura di mobilitΓ ) sia assunta in maniera automatizzata, mediante lβapplicazione di un algoritmo, va garantita la piena conoscibilitΓ dei criteri utilizzati; Γ¨, inoltre, necessario che la decisione sia imputabile a un centro decisionale amministrativo (organo competente) e che essa non sia basata unicamente sul processo automatizzato. Nel processo decisionale Γ¨, infatti, doveroso che intervenga un contributo umano capace di controllare o di smentire la decisione automatica.
Il Consiglio di Stato, con questa importante decisione, afferma una serie di principi in merito alla cd. decisione amministrativa automatizzata.
In particolare, si afferma che:
-) le decisioni automatizzate devono essere incoraggiate, in particolare per le procedure seriali o standardizzate, poichΓ© utili a migliorare lβefficienza e la neutralitΓ delle decisioni con correlativo miglioramento della qualitΓ dei servizi resi;
-) tali obiettivi, peraltro, sono riferibili anche allβattivitΓ discrezionale, specie di tipo tecnico (evidentemente, si tratterΓ di uno dei casi di predeterminazione/autovincolo allβesercizio della discrezionalitΓ );
-) la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, concepita ben prima che avesse luogo la cd. rivoluzione digitale, non Γ¨ applicabile in modo βrigido e meccanicoβ allβattivitΓ amministrativa algoritmica;
-) tuttavia, lβutilizzo di procedure informatizzate non puΓ² essere motivo di elusione dei princΓ¬pi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dellβattivitΓ amministrativa e la conformitΓ alla legge dellβazione amministrativa va sempre dimostrata anche sul piano tecnico;
-) in tal senso, assumono un rilievo fondamentale: a) la piena conoscibilitΓ a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) lβimputabilitΓ della decisione allβorgano titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicitΓ e legittimitΓ della scelta e degli esiti affidati allβalgoritmo;
-) una simile conclusione viene raggiunta anche allβesito della ricognizione della normativa comunitaria e, in particolare, degli artt. 13, 14 e 22 del reg. UE 679/2016 (dati personali) i quali prevedono che: il titolare del trattamento dei dati debba dare notizia dellβ βesistenza di un processo decisionale automatizzatoβ; in tal caso, debbano essere fornite Β βinformazioni significative sulla logica utilizzata, nonchΓ© l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessatoβ; la decisione βche produca effetti giuridiciβ su di una persona fisica non puΓ² essere βbasata unicamente sul trattamento automatizzatoβ;
-) lo stesso principio di legalitΓ impone che la scelta sia imputabile al titolare del potere autoritativo, con conseguente individuazione di chi assume la responsabilitΓ della decisione.
