π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ” ππ’πœπžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—: L’atto amministrativo informatico: l’algoritmo e il procedimento amministrativoΒ 

L’atto amministrativo informatico: l’algoritmo e il procedimento amministrativoΒ 

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𝐂𝐨𝐧𝐬𝐒𝐠π₯𝐒𝐨 𝐝𝐒 π’π­πšπ­π¨, 𝐬𝐞𝐳. π•πˆ, π’πžπ§π­. 𝐧. πŸ–πŸ’πŸ•πŸ 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ‘ ππ’πœπžπ¦π›π«πž πŸπŸŽπŸπŸ—

La pillola di diritto del 16 dicembre 2019

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Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 8472 del 13 dicembre 2019

Nel caso in cui la decisione (relativa a una procedura di mobilitΓ ) sia assunta in maniera automatizzata, mediante l’applicazione di un algoritmo, va garantita la piena conoscibilitΓ  dei criteri utilizzati; Γ¨, inoltre, necessario che la decisione sia imputabile a un centro decisionale amministrativo (organo competente) e che essa non sia basata unicamente sul processo automatizzato. Nel processo decisionale Γ¨, infatti, doveroso che intervenga un contributo umano capace di controllare o di smentire la decisione automatica.

Il Consiglio di Stato, con questa importante decisione, afferma una serie di principi in merito alla cd. decisione amministrativa automatizzata.

In particolare, si afferma che:

-) le decisioni automatizzate devono essere incoraggiate, in particolare per le procedure seriali o standardizzate, poichΓ© utili a migliorare l’efficienza e la neutralitΓ  delle decisioni con correlativo miglioramento della qualitΓ  dei servizi resi;

-) tali obiettivi, peraltro, sono riferibili anche all’attivitΓ  discrezionale, specie di tipo tecnico (evidentemente, si tratterΓ  di uno dei casi di predeterminazione/autovincolo all’esercizio della discrezionalitΓ );

-) la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, concepita ben prima che avesse luogo la cd. rivoluzione digitale, non Γ¨ applicabile in modo β€œrigido e meccanico” all’attivitΓ  amministrativa algoritmica;

-) tuttavia, l’utilizzo di procedure informatizzate non puΓ² essere motivo di elusione dei princΓ¬pi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attivitΓ  amministrativa e la conformitΓ  alla legge dell’azione amministrativa va sempre dimostrata anche sul piano tecnico;

-) in tal senso, assumono un rilievo fondamentale: a) la piena conoscibilitΓ  a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilitΓ  della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicitΓ  e legittimitΓ  della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;

-) una simile conclusione viene raggiunta anche all’esito della ricognizione della normativa comunitaria e, in particolare, degli artt. 13, 14 e 22 del reg. UE 679/2016 (dati personali) i quali prevedono che: il titolare del trattamento dei dati debba dare notizia dell’ β€œesistenza di un processo decisionale automatizzato”; in tal caso, debbano essere fornite Β β€œinformazioni significative sulla logica utilizzata, nonchΓ© l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato”; la decisione β€œche produca effetti giuridici” su di una persona fisica non puΓ² essere β€œbasata unicamente sul trattamento automatizzato”;

-) lo stesso principio di legalitΓ  impone che la scelta sia imputabile al titolare del potere autoritativo, con conseguente individuazione di chi assume la responsabilitΓ  della decisione.