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L’atto amministrativo informatico: l’algoritmo e il procedimento amministrativoย 

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La pillola di diritto del 16 dicembre 2019

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Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 8472 del 13 dicembre 2019

Nel caso in cui la decisione (relativa a una procedura di mobilitร ) sia assunta in maniera automatizzata, mediante lโ€™applicazione di un algoritmo, va garantita la piena conoscibilitร  dei criteri utilizzati; รจ, inoltre, necessario che la decisione sia imputabile a un centro decisionale amministrativo (organo competente) e che essa non sia basata unicamente sul processo automatizzato. Nel processo decisionale รจ, infatti, doveroso che intervenga un contributo umano capace di controllare o di smentire la decisione automatica.

Il Consiglio di Stato, con questa importante decisione, afferma una serie di principi in merito alla cd. decisione amministrativa automatizzata.

In particolare, si afferma che:

-) le decisioni automatizzate devono essere incoraggiate, in particolare per le procedure seriali o standardizzate, poichรฉ utili a migliorare lโ€™efficienza e la neutralitร  delle decisioni con correlativo miglioramento della qualitร  dei servizi resi;

-) tali obiettivi, peraltro, sono riferibili anche allโ€™attivitร  discrezionale, specie di tipo tecnico (evidentemente, si tratterร  di uno dei casi di predeterminazione/autovincolo allโ€™esercizio della discrezionalitร );

-) la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, concepita ben prima che avesse luogo la cd. rivoluzione digitale, non รจ applicabile in modo โ€œrigido e meccanicoโ€ allโ€™attivitร  amministrativa algoritmica;

-) tuttavia, lโ€™utilizzo di procedure informatizzate non puรฒ essere motivo di elusione dei princรฌpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dellโ€™attivitร  amministrativa e la conformitร  alla legge dellโ€™azione amministrativa va sempre dimostrata anche sul piano tecnico;

-) in tal senso, assumono un rilievo fondamentale: a) la piena conoscibilitร  a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) lโ€™imputabilitร  della decisione allโ€™organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicitร  e legittimitร  della scelta e degli esiti affidati allโ€™algoritmo;

-) una simile conclusione viene raggiunta anche allโ€™esito della ricognizione della normativa comunitaria e, in particolare, degli artt. 13, 14 e 22 del reg. UE 679/2016 (dati personali) i quali prevedono che: il titolare del trattamento dei dati debba dare notizia dellโ€™ โ€œesistenza di un processo decisionale automatizzatoโ€; in tal caso, debbano essere fornite ย โ€œinformazioni significative sulla logica utilizzata, nonchรฉ l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessatoโ€; la decisione โ€œche produca effetti giuridiciโ€ su di una persona fisica non puรฒ essere โ€œbasata unicamente sul trattamento automatizzatoโ€;

-) lo stesso principio di legalitร  impone che la scelta sia imputabile al titolare del potere autoritativo, con conseguente individuazione di chi assume la responsabilitร  della decisione.

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