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Alle Sezioni Unite la nozione di erede nella assicurazione sulla vita
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Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 33195 del 16 dicembre 2019
Lβarticolo 1920 co. 3 c.c., nel regolare lβassicurazione sulla vita, stabilisce che βper effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazioneβ.
La diretta derivazione dal contratto di assicurazione del diritto ha fatto ritenere a un primo orientamento che lβeventuale indicazione del beneficiario negli βerediβ contempli la sola individuazione dei soggetti fra i quali la somma dovuta deve essere ripartita in parti uguali senza applicare le specifiche regole della disciplina codicistica in materia di successione (testamentaria o legittima) al fine di suddividere la somma proporzionalmente alla quota di ereditΓ a cui si ha diritto. I beneficiari saranno, quindi, individuati βin funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, β¦ negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualitΓ esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata allβereditΓ β.
Un diverso orientamento ritiene, invece, che la diretta derivazione del diritto alla percezione delle somme dal contratto non impedisca lβapplicazione delle regole in tema di successione anche per lβindividuazione delle quote; anzi, il pieno rispetto della volontΓ contrattuale del disponente impone di ritenere che il riferimento agli βerediβ sia da declinare proprio con riferimento agli effettivi destinatari dellβereditΓ e alle quote in cui, allβesito dellβapplicazione delle regole successorie, viene suddiviso il patrimonio ereditario.
Rilevato il contrasto, la questione Γ¨ demandata alle Sezioni Unite.
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β¦Le questioni per le quali, in ragione del contrasto evidenziato, si chiede, ex art. 374 c.p.c., comma 2, la remissione alle Sezioni Unite, anche in relazione alla decisione del ricorso incidentale, sono le seguenti:
a. se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza della diffusa formula contrattuale, presente anche nel contratto in esame e genericamente riferita ai “legittimi eredi”, detta espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualitΓ di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dellβereditΓ .
b. se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi.
c. se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.p.c., u.c.) imponga una divisione dellβindennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali.