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Poteri di rivalutazione della P.A.

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Consiglio di Stato n. 6085 del 03 settembre 2019

Il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente a valle di una Sentenza di annullamento del precedente atto Γ¨ conformato dalla motivazione della Sentenza di annullamento e non puΓ² culminare in una valutazione negativa circa la sussistenza di elementi β€œcristallizzati e rimasti incontroversi nel precedente giudizio”.

In relazione a un caso di (denegato) rinnovo del permesso di soggiorno, il Consiglio di Stato indica i limiti entro cui la P.A. puΓ² provvedere nuovamente dopo che il primo provvedimento Γ¨ stato annullato dal giudice amministrativo.

In particolare, il G.A. aveva accertato che il ricorrente avesse i requisiti reddituali per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e annullato il relativo diniego; in sede di riedizione del potere, la P.A. ha ritenuto ancora una volta insufficiente il reddito posseduto dal ricorrente riportando la valutazione al momento in cui il (secondo) provvedimento era reso senza tener conto che il ricorrente, nel frattempo, aveva dovuto lasciare il lavoro proprio per la mancanza del titolo di soggiorno.

In sostanza, la Questura avrebbe potuto riconsiderare altri aspetti rilevanti per il rinnovo del titolo di soggiorno, ma avrebbe dovuto dare per acclarato il possesso di un reddito sufficiente in ottemperanza all’accertamento operato dal giudice amministrativo β€œora per allora”.

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La possibilitΓ  dell’Amministrazione, in sede di esecuzione del giudicato, di effettuare una rivalutazione dei fatti sottoposti all’esame del giudice, Γ¨, infatti, assoggettata a precisi limiti e vincoli, atteso che l’accertamentoΒ definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa del ricorrente non puΓ² non essere vincolante nei confronti dell’azioneΒ amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15/01/2013, n. 2).

Va sottolineato, anche, che il potere discrezionale che residua all’Amministrazione in seguito ad un annullamento giurisdizionale va esercitato tenendo conto della “motivazione” della sentenza, da interpretare a sua volta sulla base delle censure in concreto formulate dal ricorrente: di conseguenza, la clausola della salvezza delle “ulteriori attivitΓ  procedimentali” – contenuta in sentenza – non restituisce all’Amministrazione una libera “facoltΓ  di scelta”, ma un potere-dovere di adottare un provvedimento di cura dell’interesse pubblico, che tenga conto delle specifiche statuizioni della sentenza in sede di rinnovazione “ora per allora” della valutazione discrezionale, a seguito dell’annullamento disposto in sede giurisdizionale.

In tale quadro, non Γ¨ consentito all’Amministrazione di modificare in senso peggiorativo la motivazione degli atti a suo tempo adottati per le parti risultate incontroverse, ripensando i contenuti delle valutazioni iniziali effettuate, perchΓ© ciΓ² comporterebbe la giustificazione in via postuma del proprio operato giΓ  posto a base della sentenza di annullamento, laddove il giudicato non restituisce all’Amministrazione il piΓΉ ampio potere di rivisitazione a tutto campo di elementi cristallizzati e rimasti incontroversi nel precedente giudizio. (cfr.Β C.d.S.Β VI, 26/05/2015, n. 2657).3. – In definitiva, in ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione Γ¨ tenuta a rivalutare la situazione personale del ricorrente, ora per allora, riformulando positivamente il giudizio sulla sussistenza del requisito reddituale, a suo tempo ritenuto ostativo, sulla scorta del rapporto di lavoro con la societΓ  LA FENICE s.r.l. instaurato in data 17 ottobre 2016 e delle prospettive di reddito che da tale elemento sopravvenuto potevano dedursi al momento in cui fu adottato il provvedimento annullato.