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Lavoro interinale e responsabilitΓ datoriale
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Nellβambito del contratto di somministrazione di lavoro (in cui unβazienda somministrante fornisce a unβazienda utilizzatrice dei lavoratori allβuopo formati) non vβΓ¨ dubbio che il somministrante assuma la posizione di datore di lavoro in quanto forma e retribuisce, anche nel periodo in cui non Γ¨ utilizzato, il lavoratore somministrato. Γ, quindi, il somministrante che risponde della responsabilitΓ ex art. 2049 c.c. qualora il lavoratore sia utilizzato dallβimpresa con cui la societΓ somministrante ha stipulato il contratto di fornitura di lavoro?
La Cassazione risponde a questa domanda analizzando diffusamente le leggi che, nel tempo, hanno regolato il contratto di somministrazione di lavoro (ora, il D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 capo IV, artt. 30 e ss.) ritenendo dirimente non il ruolo del datore di lavoro in senso tecnico (che resta il somministrante), ma lβinserimento nellβorganizzazione imprenditoriale dellβutilizzatore. Questi assume, quindi, il ruolo di padrone o committente di cui allβart. 2049 c.c. in quanto il lavoratore, per tutta la durata della missione, βsvolge la propria attivitΓ nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatoreβ (art. 30 d.lgs. 81/2015).
La mancata riproposizione, nel testo di legge vigente, dellβart. 26 d.lgs. 276/2003 che attribuiva allβutilizzatore la responsabilitΓ per i danni cagionati a terzi dal lavoratore si spiega proprio per la superfluitΓ della norma che disegnava un regime sovrapponibile al criterio ordinario di riparto.
Inoltre, se il danneggiato Γ¨ proprio lβutilizzatore, le medesime considerazioni inducono a escludere che il somministrante risponda dei danni cagionati dal lavoratore ai sensi dellβart. 2049 c.c..
β¦. Lavorare “nell’interesse” (dellβutilizzatore) congiunto ai poteri di direzione e controllo di chi di detto interesse Γ¨ il titolare non puΓ² non significare a questo punto – passando da un’ottica meramente sinallagmatica a una materiale/esecutiva -, essere adibiti da tale soggetto con modalitΓ concrete nella sua organizzazione imprenditoriale.
E’ logico allora, prima ancor che giuridico (e non a caso coincide con la ratio del paradigma del generaleΒ art. 2049 c.c.: la predisposizione), che, nell’ipotesi in cui il lavoratore cagioni danni a terzi, la concreta gestione direzionale dell’utilizzatore, espressa dai testi normativi in modo continuo – e dunque caratterizzante – come si Γ¨ visto, comporta laΒ responsabilitΓ Β extracontrattuale dell’utilizzatore stesso. Non avrebbe altrimenti alcun significato l’inserimento specifico nella struttura e la correlata individuazione dell’attivitΓ , concreta si ripete, da svolgere, ruoli riconducibili entrambi all’utilizzatore. CiΓ² considerato, allora, Γ¨ l’art. 20 (n.d.r. del d.lgs. 276/2003, vigente allβepoca dei fatti) a dirimere, e conseguentemente l’art. 26 ne Γ¨ una sottolineatura, riproducendo in ultima analisi il paradigma dell’art. 2049 c.c.Β la cui applicabilitΓ discende, implicita ma inequivoca, giΓ dall’art. 20: il che spiega l’assenza di una norma analoga all’art. 26 nel testo normativo precedente e in quello del 2015, per il resto sostanzialmente sovrapponibili nella configurazione della fattispecie.
Se il fatto illecito danneggia invece l’utilizzatore, Γ¨ ovvio che l’utilizzatore non puΓ² rivestire sia il ruolo del danneggiato sia il ruolo del responsabileΒ ex art. 2049 c.c.Β Il che perΓ² non significa che laΒ responsabilitΓ Β extracontrattuale di cui all’art. 2049 c.c.Β si sposti sul somministratore, poichΓ¨ il fatto illecito viene compiuto esattamente come nel caso precedente: nell’ambito dell’inserimento concreto che l’utilizzatore ha determinato per il lavoratore nella sua struttura organizzativa, assegnando al lavoratore le direttive specifiche. L’art. 2049, pertanto, non puΓ² dunque in tal caso ricadere su nessuno dei due imprenditori: nΓ¨ sul danneggiato utilizzatore, nΓ¨ sul somministratore anche se Γ¨ il datore di lavoro, in quanto la “missione” trasferisce l’attivitΓ lavorativa, come oggetto di predisposizione prima ancora che di materiale fruizione, all’utilizzatore; e l’istruzione preventiva che il somministratore deve irrogare al suo dipendente non puΓ² far venir meno gli effetti della conformazione concreta del lavoro che viene effettuata dall’utilizzatore.
L’utilizzatore Γ¨ divenuto, pertanto, il predisponente che inserisce nella struttura lavorativa il lavoratore. E ciΓ² discende dal contratto di somministrazione, cosΓ¬ come Γ¨ legalmente configurato laddove si assegna all’utilizzatore l’interesse nel senso di elezione/identificazione dell’incombenza lavorativa, nonchΓ¨ la direzione e il controllo della stessa. Attribuire laΒ responsabilitΓ Β a chi non ha, finchΓ¨ e perchΓ¨ il lavoratore Γ¨ “in missione”, potere alcuno di direzione e di controllo sulla sua attivitΓ non Γ¨ compatibile con l’art. 2049 c.c., che reca insito il precetto del padrone o committente concretizzante il lavoro da svolgere come fonte diΒ responsabilitΓ Β di chi lo impone per l’attivitΓ di chi lo riceve. Chi infatti adibisce il lavoratore all’esercizio delle concrete incombenze Γ¨, per legge, l’utilizzatore.