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Danno alla capacitร  lavorativa e prova del lucro cessante

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Unโ€™addetta alle pulizie, regolarmente impiegata, viene investita da unโ€™auto e subisce delle lesioni permanenti alla mano sinistra che la costringono a passare dal tempo pieno al tempo parziale. La Corte รจ chiamata a determinare il regime probatorio del danno derivante dalla riduzione della capacitร  lavorativa.

In sede di merito, si era ritenuto che il danno alla riduzione alla capacitร  lavorativa fosse assorbita dal danno biologico in quanto la CTU aveva chiarito che sarebbe stata semplicemente necessaria una maggior fatica per mantenere i medesimi guadagni goduti in precedenza (e di questa maggior fatica si era tenuto conto nella liquidazione del danno non patrimoniale).

La Corte ritiene, invece, che la ricorrente abbia fornito una prova adeguata della diminuzione della capacitร  di guadagno basata su presunzioni semplici (entitร  non minima della lesione ed effettiva riduzione dei guadagni per il passaggio al regime del part-time) di cui i giudici dei primi gradi di giudizio avrebbero dovuto tenere conto.

Si afferma, in particolare, che โ€œil danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica e il danneggiato puรฒ avvalersi anche di presunzioni semplici, sicchรฉ, provata la riduzione della capacitร  di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entitร , รจ possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacitร  di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima giร  svolga un’attivitร  lavorativa.

Tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, รจ onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., perchรฉ esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, puรฒ dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuitoโ€.

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La corte di merito ha escluso laย provaย del nesso causale, ossia laย provaย che la contrazione dei guadagni potesse riferirsi alla lesione alla mano sinistra, ritenendo che la ricorrente non aveva fornitoย provaย di sorta, e che, per contro, v’era in atti la consulenza tecnica secondo la quale la lesione non avrebbe inciso sulla misura dei guadagni, ma sullo sforzo lavorativo per mantenerli inalterati.

Secondo la corte questa valutazione del CTU non sarebbe stata contestata dalla ricorrente, con la conseguenza che doveva ritenersi vincolante.

Va premesso che alcuni dati di fatto sono indiscussi, che la danneggiata ha riportato una invaliditร  permanente del 17% alla mano sinistra; che la medesima danneggiata lavora come operaia in una impresa di pulizie; che a sostegno dell’incidenza di tale lesione sui suoi guadagni ha depositato sia il CU che le buste paga.

Ciรฒ si dice a dimostrazione della infondatezza, innanzitutto, della tesi dei giudici di merito secondo cui la ricorrente non avrebbe assolto all’onere dellaย provaย a suo carico, ed anzi, avrebbe prestato acquiescenza alle risultanze della CTU.

รˆ di tutta evidenza che l’onere dellaย provaย puรฒ darsi assolto anche allegando elementi utili a costituire una presunzione, salvo che per quel fatto la legge non imponga unaย provaย privilegiata o esclusiva.

E’ questo il senso, del resto, della regola per cui, il danneggiato, oltre alla gravitร  della lesione riportata, deve indicare qualcosa il altrettanto utile a provare che tale lesione ha inciso sui guadagni, e se gradatamente deve provare il pregresso svolgimento di un’attivitร  lavorativa; e la differenza di guadagni prima e dopo l’atto illecito (Cass.14517/ 2015).

E questa regola trova la sua specificazione, nel caso concreto, in relazione al quale vale l’affermazione secondo cui il danno patrimoniale da riduzione della capacitร  lavorativa specifica, derivante da lesioni personali, deve essere valutato, in quanto danno futuro, su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza diย provaย certa, del suo ammontare (Cass. 200031 2014).

Ciรฒ posto, ossia stabilito che l’onere dellaย provaย p le, essere assolto anche fornendo prove presuntive, e non soltanto prove dirette, va da sรจ che l’allegazione di tali prove รจ fatta per contrastare, anche sia pure implicitamente, le risultanze della CTU, e che il giudice, una volta che queste ultime siano allegate ed emerse, ha il dovere di tenere in conto.Ciรฒ vale in generale, in base a quanto imposto dalle regole in tema di valutazione probatoriaย (artt. 115ย eย 116 c.p.c.), e qua i richiedono che il giudice basi la decisione sulle prove risultanti dagli atti di causa, senza decidere sulla base di fatti non risultanti, e per contro, senza omettere la valutazione di quelli che invece sono emersi in giudizio.