๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ“ ๐ ๐ž๐ง๐ง๐š๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ: Il dolo nella calunnia e nella diffamazioneย 

Il dolo nella calunnia e nella diffamazioneย 

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Lโ€™assoluzione per mancanza di dolo (per la convinzione della fondatezza delle accuse mosse alle persone offese) dal delitto di calunnia, consente che il reato venga ascritto a titolo di diffamazione?

Lโ€™assorbimento, o โ€œne bis in idem sostanzialeโ€, regola il caso in cui due fattispecie criminose, non in rapporto di specialitร , siano applicabili al medesimo fatto-reato; in tali casi, non opera il concorso formale dei reati ma viene sanzionata solo la fattispecie piรน grave che โ€œassorbeโ€ il disvalore della seconda.

Nel caso di specie, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui tra calunnia (368 c.p.) e diffamazione (595 c.p.) opera, appunto, il principio di assorbimento della seconda fattispecie nella prima, piรน grave.

Invero, non mancano Sentenze (v. Cassazione penale, sez. VI, 19/02/2016,n.15851) che configurano il rapporto tra le due norme in termini di specialitร  (tesi che appare preferibile).

La Corte, peraltro, afferma il principio per cui la mancanza di dolo del delitto di calunnia, di norma, esclude anche il dolo di diffamazione, quanto meno โ€œsul piano del putativoโ€. Si tratta, infatti, di due reati a dolo generico e la convinzione della fondatezza delle accuse mosse alle persone offese esclude, quindi, il dolo di entrambe le fattispecie in quanto la diffamazione, comโ€™รจ ovvio, non รจ punibile a titolo di colpa.

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โ€ฆdi regola, il reato di calunnia assorbe quello di diffamazione (Sez. 6, n. 31601 del 11/05/2017, Di Michele, Rv. 270749: “Non รจ configurabile il concorso tra il delitto di calunnia e quello di diffamazione, in quanto la denuncia della commissione di un reato nella consapevolezza dell’innocenza del/’incolpato, necessariamente consistente nell’attribuzione di un fatto disonorevole, determina l’assorbimento del meno grave reato di diffamazione“), va ribadito il principio, giร  affermato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui รจ viziata da illogicitร  la motivazione del giudice di merito che – con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma primo, cod. pen., e, quindi, commessi con un’unica dichiarazione diretta a piรน persone, falsamente attributiva dรฌ una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato – affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l’agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a piรน persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talchรฉ l’errore sulla veritร  della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilitร  con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo (Sez. 5, n. 49021 del 05/11/2004, Tartaglione, Rv. 231283).

Nel caso in esame, la rilevanza attribuita, ai fini dell’esclusione del dolo di calunnia, alla pretesa intima convinzione dell’imputato di essere un perseguitato e di essere avversato dalla magistratura, avrebbe dovuto essere valutata altresรฌ ai fini della esclusione, anche sotto il profilo putativo, del dolo di diffamazione.