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Professionista e clausole vessatorie

Corte di Cassazione, sezione VI civ., Ordinanza n. 33310 del 17 dicembre 2019

#professionista #consumatore #clausolevessatorie

Un dentista che acquisti unโ€™autovettura indicando la propria partita IVA e pagando il prezzo con un assegno recante il proprio timbro โ€œprofessionaleโ€ รจ da considerare consumatore ai fini dellโ€™art. 3 del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005)?

Il ricorrente, in particolare, chiede di riconoscere la propria qualitร  di consumatore al fine di far valere la presunzione di vessatorietร  della clausola contrattuale che aveva stabilito un foro speciale per le cause scaturenti dal contratto (art. 33 lett. t del codice del consumo).

La Corte ribadisce il principio secondo cui non รจ necessario stipulare un contratto che costituisca di per sรฉ esercizio dell’attivitร  propria dell’impresa o della professione, ma รจ sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attivitร  imprenditoriale o professionale. Lโ€™imprenditore o il professionista, in tal senso, puรฒ essere considerato consumatore solo qualora lo scopo del contratto attenga a esigenze della vita quotidiana senzโ€™altro estranee alla propria attivitร  economico/professionale.

Ebbene, la circostanza che il ricorrente abbia inteso inequivocamente stipulare il contratto nella propria qualitร  di dentista, induce la Corte a escludere che egli sia da intendersi come consumatore e, conseguentemente, che la clausola in questione possa presumersi vessatoria.

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โ€ฆsecondo il consolidato orientamento di questa Corte, per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui all’art. 3 del d. Igs. n. 206 del 2005, non รจ necessario stipulare un contratto che costituisca di per sรฉ esercizio dell’attivitร  propria dell’impresa o della professione, ma รจ sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell’attivitร  imprenditoriale o professionale (Cass.n. 11933 del 2006; Cass. n. 4207 del 2008; Cass. n. 13377 del 2007; Cass. n. 15531 del 2011; Cass. n. 11773 del 2013; Cass. n. 22810 del 2018);

la stessa persona fisica che svolga attivitร  imprenditoriale o professionale puรฒ essere, invece, considerata alla stregua del semplice consumatore quando concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attivitร  (Cass. n. 21763 del 2013; Cass. n. 8419 del 2019);

considerato, quanto al caso di specie, che:

l’indicazione della partita IVA del compratore contenuta nel contratto di vendita stipulato tra lo stesso, che incontestatamente svolge la professione di dentista, e la convenuta alienante, inequivocamente dimostra (al pari della sottoscrizione dell’assegno bancario utilizzato per pagare la relativa caparra, recante il timbro “Dott. *** odontoiatra e protesi dentaria“) che il ricorrente abbia inteso destinare l’automobile allo svolgimento della sua attivitร  professionale e, quindi, che lo stesso, almeno ai fini della determinazione del giudice competente, ha stipulato il contratto non giร  nella qualitร  di consumatore quanto piuttosto in quella di professionista;ย  la clausola con la quale il contratto in questione ha stabilito che il tribunale di Roma quale foro esclusivo, oltre ad essere stata specificamente approvata per iscritto (art. 1342, comma 2ยฐ, c.c.), รจ sufficientemente precisa nello stabilire che “qualsiasi controversia … sarร  devoluta all’esclusiva competenza del Tribunale Ordinario di Roma”, sicchรฉ, esclusa l’applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005, la stessa deve ritenersi senz’altro valida ed efficace.