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Preavviso di rigetto e 21 octies L. 241/1990
Consiglio di Stato sez. IV, 28/10/2019, n.7333
#10bis #preavvisodirigetto #autovincolodiscrezionalitΓ
Lβart. 21 octies L. 241/1990, al co. 2, dispone che βnon Γ¨ annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottatoβ.
La norma, oggetto di una nota disputa dottrinaria circa la sua natura processuale o sostanziale, Γ¨ ritenuta applicabile anche agli atti astrattamente discrezionali qualora i margini per lβesercizio della discrezionalitΓ si siano ridotti, in concreto, sino a scomparire nel corso del procedimento.
Nel caso di specie, il diniego dellβadeguamento del contributo per il ripristino di manufatti danneggiati da eventi sismici Γ¨ stato ritenuto legittimo, nonostante si fosse omesso il preavviso di rigetto ai sensi dellβart. 10 bis L. 241/1990, poichΓ© la richiesta non era compatibile con i criteri stabiliti con una delibera di Giunta regionale che, appunto, aveva auto-vincolato lβesercizio del potere discrezionale di concessione del contributo (si trattava di varianti dovute a eventi non imprevedibili, unici che consentivano lβadeguamento del contributo)
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Il provvedimento di rigetto impugnato, costituendo un atto necessariamente conseguente all’affermata realizzazione di interventi edilizi di natura non imprevedibile, non presupponeva pertanto l’avviso di avvio del relativo procedimento, considerando anche la sua conseguente intangibilitΓ ai sensi dell’art.Β 21Β octiesΒ della legge n. 241/1990.
In generale, va infatti evidenziato che l’istituto del c.d. preavviso di rigetto, di cui all’art.Β 10Β bisΒ della legge n. 241/1990Β ha lo scopo di far conoscere all’Amministrazione procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell’interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in gioco; tuttavia, tale scopo viene meno ed Γ¨ di per sΓ© inidoneo a giustificare l’annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilitΓ . In altri termini, l’art.Β 10Β bis, cosΓ¬ come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicchΓ© il mancato o l’incompleto preavviso di rigetto non comporta l’automatica illegittimitΓ del provvedimento finale, quando, in ipotesi, possa trovare applicazione l’art.Β 21Β octiesΒ della stessa legge n. 241/1990, secondo il quale il giudice non puΓ² annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimitΓ sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 4098/2019).
Un pensiero riguardo “ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ π π ππ§π§ππ’π¨ ππππ: Preavviso di rigetto e 21 octies co. 2 L. 241/1990”
I commenti sono chiusi.
l art.10 bis costituisce una evidente applicazione del principio di effettivita’ della tutela, che permea la riforma del 2005.
ergo continuare ad assumerne la sussumibilita’nell art.21 octies pretermette tale ratio, viepiu’ ove si consideri la modifica coeva dell art 11, con espunzione della locuzione nei casi previsti dalla legge…