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Il momento della consumazione della truffa
Cassazione penale, sez. II, n. 43909 del 29/10/2019
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Nel delitto di truffa il momento della consumazione Γ¨ βvariabileβ nel senso che, per individuarlo, occorre esaminare le caratteristiche del singolo accorto e le peculiari modalitΓ delle condotte criminose volte allβinduzione in errore e al correlato perseguimento dellβingiusto profitto.
Nel caso in cui si stipuli un contratto a esecuzione istantanea, il reato si consuma al momento del perfezionamento dellβaccordo in ragione degli artifici e dei raggiri impiegati. Lβeventuale condotta successiva non rileva a meno che essa non induca la vittima a compiere unβulteriore attivitΓ giuridica che, altrimenti, non sarebbe stata compiuta.
Cosa accade, allora, nel caso in cui unβagente di viaggi dopo aver stipulato il contratto senza alcun artificio, riscuota alcune rate del corrispettivo dissimulando artificiosamente il proprio stato di crisi finanziaria (e, quindi, la circostanza che il corrispettivo dei viaggi non era stato versato ai tour operator)?
La Corte ritiene integrato il reato di truffa in quanto il contratto non era a esecuzione istantanea e gli artifici compiuti hanno indotto i clienti a versare le ultime rate del corrispettivo, adempimento che non avrebbero mai posto in essere se avessero conosciuto la reale situazione.
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1. La pacifica giurisprudenza di legittimitΓ , condivisa dal Collegio, ritiene che nel delitto di truffa contrattuale, il momento di consumazione non puΓ² essere individuato in via preventiva ed astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiaritΓ del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontΓ contrattuale, dalle peculiari modalitΓ delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato in concreto l’effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi (Sez. F, Sentenza n. 31497 del 26/07/2012, Abatematteo, Rv. 254043 – 01).
PiΓΉ in particolare, si Γ¨ chiarito che nei contratti ad esecuzione istantanea, configurano il reato di truffa gliΒ artificiΒ e raggiri che siano posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicchΓ¨, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l’attivitΓ decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l’esecuzione contrattuale Γ¨ penalmente irrilevante, a meno che non determini, da parte della vittima, un’ulteriore attivitΓ giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva (Sez. 2, Sentenza n. 29853 del 23/06/2016, Prattichizzo, Rv. 268073 – 01).
Nel caso in esame, non Γ¨ contestata la circostanza che il contratto stipulato tra le vittime e l’imputato non avesse avuto esecuzione istantanea – come documenta anche l’indicazione del tempus commissi delicti nel capo di imputazione (**, fino al ** 20**) – in quanto le ultime rate del prezzo della crociera erano state versate al ricorrente finanche dopo che l’agenzia di viaggi a lui riferibile fosse stata sfrattata ed avesse subito un pignoramento mobiliare (cfr. fg. 3 della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello).
Nell’incassare le ultime rate, il ricorrente aveva serbato un atteggiamento integrativo degliΒ artificiΒ e raggiri tipici del reato di truffa, dal momento che non aveva informato le persone offese della grave situazione finanziaria in cui versava l’agenzia, al contrario le aveva rassicurate sul sicuro adempimento della sua prestazione, aveva concordato appuntamenti lontani dai locali sgombrati ai quali non si era presentato ed, infine, non si era piΓΉ fatto rintracciare, a coronamento di una condotta che, quand’anche non truffaldina al momento della stipula del contratto, lo era diventata in corso d’opera e prima che il precipuo accordo con i signori Sa** (l’unico che interessa in questa sede) avesse definitiva esecuzione.